CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14743/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sede in (25030)Roncadelle (BS), via [OSCURATO:PERSONA] II, n. 39, in persona del legalerappresentante, [OSCURATO:PERSONA], società incorporante di [OSCURATO:PERSONA].P.A., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 19 Fraz. Pieve - 25066Lumezzane – (Brescia), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA];- RICORRENTEcontroNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026KUZOCM JSC - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]., società con sede nella [OSCURATO:PERSONA], 40Lermontov Str., Kamensk-Uralsky, Russia, 623414, in persona del direttoregenerale e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- CONTRORICORRENTEavverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 688/2024 depositatail 5 luglio 2024 nel proc. n. 110/2020 R.G.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGianna [OSCURATO:PERSONA], che, conformemente alle conclusioni scritte, haconcluso per il rigetto del ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia.Uditi per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] EdAffini Gnutti (di seguito, [OSCURATO:SOCIETA].) con sede a Roncadelle (BS), subentratanel contratto di vendita internazionale de quo alla società incorporata [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Lumezzane (BS), ha impugnato la sentenza 5luglio 2024 della Corte d’appello di Brescia che ha respinto l’opposizione exart. 840 c.p.c. avverso il decreto 23 dicembre 2011 col quale il Presidentedella prima sezione civile della stessa Corte aveva dichiarato l’efficacia nellaRepubblica Italiana del lodo arbitrale reso il 10 luglio 2019 dalla Corteinternazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio eindustria della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il giudizio arbitrale, relativo a controversia sull’esecuzione del contratto27 luglio 2017 avente ad oggetto la vendita di materiali non ferrosi a [OSCURATO:SOCIETA]. (società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].), era stato instaurato dallasocietà venditrice, Kuzocm JSC - [OSCURATO:PERSONA] MetalProCessing Plant JSC (di seguito, Kuzcom).2. A quanto emerge dagli atti, la società russa, venditrice, avevalamentato l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravantisull’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (il mancato pagamento di materiali lacui consegna non era stata rifiutata e che non erano stati restituiti) e,avvalendosi della clausola contenuta nel contratto 27 luglio 2017, nel mesedi gennaio 2019 aveva promosso il giudizio arbitrale.3. Si discute infatti del riconoscimento del lodo straniero pronunciato il10 luglio 2019 dalla Corte internazionale di arbitrato commerciale presso laCamera di commercio e industria della [OSCURATO:PERSONA] con sede inMosca, nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora incorporata inA.L.M.A.G.) e Kuzocm JSC, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Russia).Il collegio arbitrale aveva disposto, per quanto emerge dagli atti, acarico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) il pagamento della sommacapitale di euro 3.948.024,06 a titolo di corrispettivo delle merci consegnatealla società italiana e da questa non pagate nonché il pagamento di penalitàper la somma di euro 947.525,77 (pag. 7 del ricorso per cassazione).4. Il decreto presidenziale 23 dicembre 2019, emesso su ricorso ex art.839 c.p.c. depositato l’11 dicembre 2019 da Kuzomc, aveva accertato laregolarità formale del lodo e ne aveva dichiarato l’efficacia in Italia, nonavendo ravvisato le condizioni ostative di cui al comma 4 dell’art. 839 c.p.c.e in particolare non avendo ritenuto che il lodo contenesse disposizionicontrarie all’ordine pubblico.5. Come si legge nella sentenza qui impugnata, [OSCURATO:SOCIETA].,subentrata nella posizione della società acquirente, aveva coltivatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti alla Corte d’appelloNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026di Brescia affermando unicamente il ricorrere della condizione ostativa dicui all’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c. «e ciò per non aver potuto adempiereall’obbligazione di pagamento della fornitura della merce ricevuta (in basealla specifica n. 6 del 19/04/2018, per complessivi €. 3.948.024,06) inquanto impossibilitata in conseguenza dell’introduzione nella legislazionestatunitense di sanzioni volte a vietare le operazioni con i beni dideterminate imprese e persone russe e dell’estensione di tali sanzioni allasocietà fornitrice [OSCURATO:PERSONA]».Secondo la Corte di appello di Brescia gli argomenti posti a fondamentodell’opposizione ex art. 840 c.p.c. coincidevano con quelli già illustrati dallasocietà italiana davanti al collegio arbitrale, ossia, in sostanza, attenevanoal merito della controversia: «Pacificamente regolato il rapporto inter partesdalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravenditainternazionale di merci, conclusa a [OSCURATO:PERSONA] l’11 aprile 1980, ed in viasussidiaria [dal]la legislazione della [OSCURATO:PERSONA], l’acquirente hasostenuto innanzi al collegio arbitrale internazionale sopra menzionato didover esser esentato da responsabilità per l’inadempimento in base allaclausola 1 dell’articolo 79 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], il quale stabilisceche una parte non è responsabile per l’inadempimento di uno dei suoiobblighi se dimostra che è stato causato da un ostacolo al di fuori del suocontrollo e che non ci si può ragionevolmente aspettare che tenga conto diquesto ostacolo quando si conclude un contratto, o che eviti o superi questoostacolo o le sue conseguenze , e ciò in quanto le circostanze sopraindicate costituirebbero ostacolo al pagamento delle merci consegnate, eciò con riferimento sia alla debenza del corrispettivo sia all’applicazione dellapenale contrattuale pattuita. La ricorrente ha riproposto le medesimeconsiderazioni a sostegno dell’opposizione ex art. 640 [rectius, 840, n.d.r.]cpc.» (così a pagina 5 della sentenza qui impugnata).Come riferisce la Corte d’appello di Brescia, il collegio arbitrale nonaveva ravvisato la “forza maggiore” invocata dalla società italiana qualeNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026esimente, in primo luogo perché dell’affermato ostacolo al pagamento nonera stata offerta adeguata prova scritta, conforme alle caratteristiche,anche quanto a provenienza della dichiarazione, previste nel contratto alleclausole 9.1. e 9.2. (ulteriori dettagli a pagina 6 della sentenza), e avevaconcluso nel senso della responsabilità per inadempimento dell’acquirenteper i vari motivi illustrati nel lodo. Per altro verso, il collegio arbitrale avevaindividuato, ai fini dell’applicazione della penale contrattualmente stabilitae ritenuta ragionevole, un dies a quo diverso da quello indicato dalla societàrussa, così riducendo l’ammontare della somma a quel titolo dovuta dallasocietà italiana.Come si legge a pagina 7 della sentenza della Corte d’appello di Brescia:«In conclusione a giudizio del [OSCURATO:PERSONA] il Convenuto non avevapresentato al Tribunale Internazionale di arbitrato commerciale prove chetali circostanze costituissero cause di forza maggiore. Ciò posto, hariconosciuto esservi stata concessione di una dilazione, per tale motivoprocedendo ad una corposa riduzione dell’ammontare della penale, il cuicriterio di determinazione era invece apparso ragionevole, e quindi non taleda legittimarne la riduzione (che per l’art. 333 del codice civile dellaal pregiudizio subito dal contraente non inadempiente)».A quanto emerge dagli atti, il lodo 10 luglio 2019 aveva applicato gliinteressi moratori, nella misura determinata nella clausola penale (pari a untasso annuo del 36,5 %), dal 2 ottobre 2018 al 29 maggio 2019, mentre unsecondo lodo (9 dicembre 2021) ha posto a carico dell’odierna ricorrente gliinteressi moratori dal 30 maggio 2019 al 21 dicembre 2020.6. La Corte d’appello di Brescia ha osservato che, nel ritenereinsufficiente la prova della causa di “forza maggiore” invocata dalla societàitaliana, il collegio arbitrale aveva espresso una «valutazione in fatto», «nonsuscettibile, per sua stessa natura, di alcun sindacato in termini dicorrispondenza o meno al canone di cui al punto 2) del penultimo commaNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’art. 840 c.p.c. («il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sonoaltresì rifiutati allorché la corte d’appello accerta che: … 2) il lodo contengadisposizioni contrarie all’ordine pubblico»), neppure con riferimento alladisciplina antiterrorismo ed antiriciclaggio invocata da parte ricorrente».Ha aggiunto che il suo compito era unicamente quello di verificare, allaluce e nei limiti dell’art. 840 c.p.c., se il contenuto del lodo riportasse«affermazioni contrastanti con l’ordine pubblico», inteso quale «“insiemedei principi inderogabili che in un determinato periodo storico tutelano ivalori fondamentali etici, economici politici e sociali dell’ordinamento delloStato richiesto e dei principi, delle regole e dei valori sovranazionali che lopresiedono”», e ciò «esclusivamente» con riguardo alle «affermazioni fattedall’arbitro straniero in punto di diritto», non essendo ammesso alcunsindacato sul giudizio di fatto espresso dal lodo né potendo essa sostituire,con un proprio accertamento in fatto, quello già esposto nel lodo arbitralestraniero.Poiché in sede di delibazione «deve aversi riguardo […] unicamente aglieffetti dell’atto straniero ed alla loro compatibilità con l’ordine pubblico(Cass. SSUU 16601/2017)», secondo la Corte d’appello «nessun dubbio puòsussistere in proposito con riferimento alle statuizioni emesse dal CollegioArbitrale straniero, trattandosi della condanna del compratore al pagamentodel corrispettivo per la fornitura di merce, consegnata, accettata e noncontestata, nonché della penale convenzionalmente pattuita per il ritardonel pagamento; quanto poi all’ipotizzata impossibilità sopravvenuta delpagamento, per le ragioni dianzi indicate, si è già più sopra visto che ilCollegio Arbitrale non ha ritenuto irrilevante siffatta prospettazione, masemplicemente ha concluso ritenendo in punto di fatto che la stessa nonfosse sorretta da prova sufficiente».Inoltre, dovendo la delibazione essere limitata solo «al lodo arbitralestraniero ed al suo contenuto», la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti«circostanze sopravvenute», quali: a) il rilascio in data 29 ottobre 2021 daNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026parte della Camera di commercio di Brescia di una attestazione, dunque unadichiarazione scritta, concernente la «valida causa di forza maggiore perl’impossibilità oggettiva di eseguire pagamenti in favore di Kuzocm JSC»;b) la pronuncia in data 9 dicembre 2021, da parte del collegio arbitralepresso la Camera di commercio di Mosca, di un secondo lodo «recante lacondanna della società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di successivi eulteriori interessi per l’ammontare corrispondente alla data della pronunciaalla somma di Euro 2.258.269,76 dal 30.05.2019 al 21.12.2020 (tassoannuo 36,5%)»; c) l’invasione del territorio ucraino da parte delle forzearmate della Federazione russa, iniziata nel febbraio 2022.Secondo la Corte d’appello, premesso che oggetto di «argomentatacontestazione» era stato solo il presupposto di cui all’art. 840, comma 5, n.2, c.p.c., alla luce dell’«esame del contenuto del lodo arbitrale straniero»doveva concludersi per il rigetto dell’opposizione ex art. 840 c.p.c., «nonravvisandosi nel contenuto del lodo arbitrale straniero alcuna violazionedelle norme di ordine pubblico invocate da parte opponente, né di norme acarattere imperativo proprie dell’ordinamento giuridico nazionale, […]poiché tale conclusione è valevole tanto per il riconoscimento sia del dirittoal corrispettivo quanto per quello alla penale contrattuale».Da ultimo, la Corte ha respinto le istanze istruttorie «perché nonpertinenti e quindi irrilevanti».7. Kuzcom si è costituita depositando controricorso.8. E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza.Il Procuratore Generale ha depositato il 27 dicembre 2025 le sueconclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.L’udienza si è tenuta il 23 gennaio 2026.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Nel controricorso è stata eccepita l’inammissibilità del ricorso sulrilievo che la procura non reca data e luogo di sottoscrizione e dunque nonè «specifica».L’eccezione è infondata.La procura alle liti (doc. 3 allegato al ricorso) indica con precisione, oltreall’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte d’appello diBrescia), anche il numero di ruolo del procedimento definito dalla decisioneoggetto di ricorso (n. 110/2020 R.G.), la controparte e il numero dellasentenza pubblicata (n. 688/2024), e dunque è stata rilasciata dopo lapubblicazione della sentenza impugnata (Cass., sez. un., 19 gennaio 2024,n. 2075).2. Con la memoria illustrativa la ricorrente ha eccepito l’inammissibilitàdel controricorso assumendo la nullità o inesistenza della procura perchérilasciata da soggetto privo di potere.L’eccezione, discussa anche in udienza, è infondata.Dagli atti acquisiti emerge che la procura speciale alle liti prodotta colcontroricorso è stata rilasciata a Milano l’8 novembre 2024 da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ne sono riportati luogo e data di nascita oltre agliestremi del passaporto rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA]), nella sua qualitàdi direttore generale e legale rappresentante della società resistente.Nessun elemento in contrario emerge dal doc. 5 prodotto con la memoriadella ricorrente, un “dossier informativo” concernente Kuzomc, rilasciato sucarta intestata Inquire il 27 marzo 2024, dunque circa sette mesi primadella sottoscrizione della procura, e dal quale, al più, pare trarsi notiziadell’alternanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nelle posizioni di vertice dellasocietà resistente.3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. è affidato a due motivi.Entrambi sono formulati in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.3.1. Col primo motivo si deduce «violazione e falsa applicazionedell’art. 840 co. 5 n. 2 c.p.c. con riferimento all’art. 5 co. 2 lett. b) dellaNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], all’art. 79 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1980,e alle norme di attuazione delle raccomandazioni GAFI D. Lgs. n. 109/2007e al D. Lgs., n. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017 e alregolamento UE 2015/847, così come modificato dal D. Lgs. n. 125/2019».Secondo la ricorrente, la Corte d’appello di Brescia ha errato nel ritenereefficace nel nostro ordinamento il lodo pronunciato dalla Corteinternazionale di arbitrato commerciale presso la Camera di commercio eindustria della [OSCURATO:PERSONA] nonostante tale decisione sia«palesemente in contrasto con l’ordinamento italiano ed internazionale inmateria di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltreche alle convenzioni internazionali già citate».Nella rubrica del motivo di ricorso e nell’illustrazione dello stesso sonomenzionati, fra gli altri, il d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (Misure perprevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo el'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzionedell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, come modificato dal d.lgs.25 maggio 2017, n. 90). La ricorrente richiama altresì il Regolamento (UE)2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi eche abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.Nella parte del ricorso relativa ai «fatti posti alla base del contenzioso»[OSCURATO:SOCIETA]. ha esposto, fra l’altro, che solo nel mese di giugno 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva appreso, una volta ricevuta dalla banca unacomunicazione concernente il rigetto dell’esecuzione di un bonifico bancarioa titolo di acconto sul prezzo in favore della controparte russa, che Kuzocmera partecipata per quota maggioritaria da [OSCURATO:PERSONA], inserita già dalNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026mese di aprile 2018 nella lista [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]);che l’agenzia OFAC del Ministero del Tesoro degli [OSCURATO:PERSONA] d’Americaadotta misure internazionali comportanti sanzioni commerciali e finanziarienei confronti dei soggetti indicati nella lista SDN, rendendo di fatto loroimpossibile ricevere pagamenti e accedere a linee di credito e cosìescludendoli dal circuito finanziario internazionale; che OFAC adottasanzioni secondarie nei confronti delle aziende e degli istituti finanziari cheviolano le misure restrittive contro i soggetti inseriti nella lista SDN; che il13 giugno 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] aveva avvisato immediatamenteKuzocm dell’impossibilità di eseguire i bonifici in suo favore e che ciònonostante Kuzocm aveva proseguito a consegnare le forniture già iniziate;che dopo aver appreso quelle notizie, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non aveva piùdisposto altri ordinativi di materiale.3.2. Col secondo motivo, formulato specificatamente in relazione allacondanna al pagamento della somma di euro 947.525,77 a titolo di interessiin misura pari al 36,5% annuo come da penale pattuita in contratto, sideduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 840 co. 5 n. 2 c.p.c. conriferimento all’art. 79 co. 1 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], agli artt. 1207,1256 secondo comma, 1220, 1227 c.c., e con riferimento alla L. n.108/1996 e all’art. 1815 c.c., nonché in relazione ai principi generalidell’Ordinamento in tema di buona fede e correttezza delle parti contrattualiex art. 1375 c.c. e di equità contrattuale».Va sin d’ora ricordato che nel rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. eKuzocm la legge applicabile, in via sussidiaria, era quella russa.Secondo [OSCURATO:SOCIETA]., che richiama peraltro anche circostanzesopravvenute al lodo a sostegno della «mancanza di condotta antigiuridicaimputabile a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» (ossia, l’attestazione rilasciata il 29ottobre 2021 dalla Camera di commercio di Brescia, idonea, secondo laricorrente, a fornire la prova scritta dell’impossibilità di adempiere per causanon imputabile alla società acquirente), la Corte d’appello non ha valutatoNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026la compatibilità del lodo con regole di diritto integranti principi fondamentalie norme imperative di legge («a) è carico del creditore l’impossibilità dellaprestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1207c.c. confermata nell’art. 1256, secondo comma c.c. e parimenti nell’art. 3del D. Lgs. n. 321/2002); b) il debitore a tutela del suo legittimo interessea liberarsi dall’obbligazione a prescindere da una collaborazione delcreditore, non può essere considerato in mora se tempestivamente ha fattoofferta della prestazione dovuta (art. 1220 c.c.); c) il risarcimento non èdovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinariadiligenza (art. 1227, secondo comma c.c.)»); né ha considerato il contrastodel capo relativo al pagamento degli interessi con «la norma imperativa dilegge costituita dalla L. n. 108/1996, e dall’art. 1815 c.c.» e con «i principigenerali, che caratterizzano l’Ordinamento, di buona fede, correttezza e diequità contrattuale, oltre che l’estraneità, rispetto al nostro ordinamento,dell’istituto dei cosiddetti danni punitivi, o “punitive damages”».Ad avviso di [OSCURATO:SOCIETA]., «senza voler entrare nel meritodell’inquadramento giuridico che si volesse riconoscere alla pattuizione degliinteressi al 36,5% annuo», la Corte d’appello non ha ravvisato il«contrasto» tra quella clausola e «l’ordinamento interno», mentre inveceavrebbe dovuto «disapplicare il Lodo», affermare che «la condanna alpagamento di Euro 947.525,77 su sorte capitale di Euro 3.948.024,06 conun tasso del 36,5% annuo» era «in aperta violazione della normativaantiusura di cui alla L. n. 108/1996, D.L. n. 394/2000 e successivemodifiche, in combinato disposto con l’art. 1815 c.c., nonché dell’art. 644c.p., che vieta la pattuizione di tassi usurari», ravvisare «il contrasto di talepattuizione con i principi di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzione, conquelli di buona fede, correttezza e di equità contrattuale che non siesauriscono in singoli richiami normativi, in quanto presidiano l’ordinepubblico».Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Osserva altresì la ricorrente che il legislatore italiano attribuisce algiudice il potere e il dovere di diminuire equamente la penale (art. 1384c.c.).Infine, la ricorrente deduce che «nel nostro ordinamento […] non trovaalcun fondamento giuridico la categoria dei cosiddetti danni punitivi, inquanto non sorretti da espressa disposizione di legge. Trattasi quindi ditema sottratto alla disponibilità delle parti. Peraltro, ad abundantiam, sideduce l’omessa valutazione, da parte della Corte d’Appello di Brescia, inpunto di diritto, che nello stesso Lodo arbitrale opposto è documentato chein Russia il tasso sui prestiti erogati in Rubli era stabilito nella percentualemedia compresa tra il 4,00 % e il 4,50%. Tale semplice constatazioneavrebbe potuto consentire alla Corte d’Appello di Brescia di accogliere ledoglianze della ricorrente».4. I due motivi, strettamente connessi e in parte ripetitivi, possonoessere esaminati congiuntamente.4.1. Gli artt. 839 e 840 c.p.c., aggiunti dall’art. 24, comma 1, l. 5gennaio 1994, n. 25 recante “Nuove disposizioni in materia di arbitrato edisciplina dell'arbitrato internazionale”, delineano il procedimento didelibazione dei lodi stranieri.L’introduzione degli artt. 839 e 840 c.p.c., con la contestualeabrogazione del previgente art. 800 c.p.c. (art. 24, comma 2, l. n. 25/1994;v. anche l’art. 73, l. 31 maggio 1995, n. 218), ha adeguato il codice di ritoalla disciplina posta dalla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 1958 peril riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, cui laRepubblica Italiana ha aderito con l. 19 gennaio 1968, n. 62 (in G.U. n. 46del 21 febbraio 1968, ove è riportato, in francese, il testo dellaconvenzione).L’art. 840, comma 5, n. 2), c.p.c. stabilisce che «Il riconoscimento ol’esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d’appelloNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026accerta che: […] 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordinepubblico».Tale previsione, come quella di cui all’art. 839, comma 4, n. 2, c.p.c.,l’una e l’altra rilevanti essenzialmente sul piano processuale, rispecchia,dandovi attuazione, l’art. V, comma 2, lett. b) della Convenzione di NewYork del 10 giugno 1958, la quale «detta una disciplina completa edautosufficiente dei presupposti sia sostanziali che processuali dell'exequaturdi un lodo straniero da parte degli Stati aderenti (Cass. 6426/1995)» (cosìCass., sez. I, 18 ottobre 1997, n. 10229).4.2. In via di premessa, occorre richiamare i limiti al sindacato dilegittimità in ordine al riconoscimento di lodo arbitrale straniero conparticolare riguardo alla previsione di cui all’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c.e dunque al parametro dell’ordine pubblico, qui invocato dalla ricorrente.L’accertamento demandato dall’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c. alla corted’appello, in conformità all’art. V, comma 2, lett. b) della Convenzione diNew York (secondo cui il riconoscimento o l'esecuzione del lodo possonorifiutati se contrari all'ordine pubblico del Paese in cui si richiede ilriconoscimento e l'esecuzione), ha ad oggetto non le ragioni poste afondamento del lodo, ossia la motivazione, il percorso argomentativo, male «disposizioni» in esso contenute (così anche l’art. 839, comma 4, n. 2,c.p.c.).Si guarda, in altri termini, al risultato della decisione arbitrale o, secondouna diversa terminologia, agli effetti prodotti da tale decisione sul pianosostanziale.Infatti, al giudice dello Stato in cui è presentata richiesta diriconoscimento o esecuzione del lodo straniero è precluso il riesame delmerito della decisione arbitrale, attesi i limitati e tassativi casi in cui èconsentito il rifiuto ai sensi dell’art. V della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (v. oragli artt. 839 e 840 c.p.c., cui si attribuisce rilievo essenzialmente sul pianoprocessuale).Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Il controllo esterno previsto dall’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c. riguardadunque la parte dispositiva del lodo, come affermato, tra le altre, da Cass.,sez. I, 8 aprile 2004, n. 6947 e da un ancor più risalente orientamento dilegittimità anteriore alla riforma introdotta con la l. n. 25/1994, formatosinel rispetto della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] che ha efficacia diretta eprevalente, come riconosce l’art. 840, comma 6, c.p.c. secondo cui «[s]onoin ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali» (v., frale altre, Cass., sez. I, 17 marzo 1982, n. 1727, Cass., sez. I, 3 aprile 1987,n. 3221, con riferimento alla previgente disciplina di cui agli artt. 796-799richiamati dall’ormai abrogato art. 800 c.p.c., che consentiva un riesamedel merito nelle ipotesi previste dall’art. 798 c.p.c. ritenuto peròinapplicabile alla delibazione delle pronunce di arbitri stranieri per l’ipotesi,non configurabile in senso tecnico nel procedimento arbitrale, di contumaciadel convenuto: così, fra le altre, Cass., sez. I, 16 novembre 1992, n. 12268,Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1765).Come è privo di rilevanza, ai fini dell’applicazione della norma di cui orasi discute (art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c.), il contenuto della motivazionedel lodo, così lo è anche il profilo concernente l’affermata difficoltà, oimpossibilità, dell’esecuzione, o attuazione, dell’obbligazione pecuniariadedotta nel giudizio arbitrale (nel caso di specie, quella di versare ilcorrispettivo gravante sulla società acquirente, ritenuta inadempiente dalcollegio arbitrale) o della stessa decisione assunta dal collegio arbitrale (nelcaso di specie, il pagamento del corrispettivo, l’adempimento di unapenale).Per altro verso, l’errore di giudizio, la non corretta applicazione didisposizioni di diritto sostanziale o la non corretta identificazione dellaregola applicabile, trovi essa origine in una convenzione internazionale o inuna fonte di diritto interno, non rientra tra le ipotesi (le «circostanze», art.840, comma 3, c.p.c.) che giustificano il rifiuto ai sensi dell’art. V,Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] e consentono l’opposizione ex art. 840 c.p.c.(Cass., sez. I, 8 aprile 2004, n. 6947).Dunque, il requisito, o presupposto, della non contrarietà all'ordinepubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositivadel lodo, al c.d. decisum (Cass., sez. I, 8 aprile 2004, n. 6947, che haescluso il contrasto con l’ordine pubblico interno della condanna alrisarcimento dei danni per vizi dai quali la controparte, ad avviso di quellasoccombente, sarebbe decaduta; Cass., sez. I, 3 aprile 1987, n. 3221,secondo cui è pertanto irrilevante l’affermazione che la decisione sia fruttodi dolo di una delle parti o di un errore di fatto risultante dagli atti di causa;Cass., sez. I, 17 marzo 1982, n. 1727, in ordine all’irrilevanza di ogniindagine sulla conformità del procedimento italiano ai principi della leggeprocessuale italiana).Se per operare quel riscontro con esclusivo riguardo alla partedispositiva è consentito esaminare il contenuto del lodo, al fine diapprezzare l’effettiva e concreta portata della statuizione e di valutarne laconformità all’ordine pubblico, ciò non può mai tradursi in un controllo sullamotivazione, in un riesame del merito precluso dalla Convenzione di NewYork (Cass., sez. I, ord. 2 febbraio 2022, n. 3255).Quanto alla nozione di ordine pubblico rilevante in materia, premessoche l’art. V, comma 2, lett. b), della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] rimanda allalegge dello Stato firmatario della Convenzione in cui si chiede ilriconoscimento e l’esecuzione del lodo e dunque alla lex fori (Cass., sez. I,8 aprile 2004, n. 6947; Cass., sez. I, ord. 2 febbraio 2022, n. 3255), ilriferimento all’ordine pubblico interno va inteso in senso restrittivo (a talproposito parla di ordine pubblico internazionale Cass., sez. I, 13 ottobre2025, n. 27335, par. 4.2., che in ordine all’arbitrato interno e all’art. 829,comma 3, c.p.c., richiama anche le «regole fondamentali poste dallaCostituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articolal'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione dellaNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026società» cui si riferisce Corte cost., 22 gennaio 1982, n. 18, nonché Cass.,sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601 in tema di risarcimento dei danni punitivi;sulla valenza del concetto di ordine pubblico internazionale ai fini delladelibazione di una sentenza straniera, v. Cass., sez. I, 30 novembre 2025,n. 31244, par. 11.1).Viene cioè in rilievo l’insieme di norme espressione della coscienza etico-sociale-politica del nostro paese democratico (Cass., sez. I, 3 aprile 1987,n. 3221), il complesso delle norme e dei principi fondamentali e cogentidell'ordinamento. Può farsi rinvio all’interpretazione della formula«contrarietà all’ordine pubblico» contenuta nell’art. 829, comma 3, secondoperiodo, c.p.c. relativa agli arbitrati interni (Cass., sez. II, ord. 9 ottobre2020, n. 21850), sicché non è sufficiente invocare la violazione di unanorma imperativa perché operi il limite stabilito dall’art. 840, comma 5, n.2, c.p.c. (con riferimento all’arbitrato interno, v. ad es. Cass., sez. I, ord.21 settembre 2022, n. 27615, secondo cui, pur essendo l’art. 2744 c.c.norma imperativa, il lodo non può essere impugnato per violazione deldivieto di patto commissorio, che di per sé non riflette un valoreinsopprimibile dell’ordinamento ma è posto a tutela del patrimonio delcontraente e può essere derogato dal legislatore, v. l’art. 6, d.lgs. n.170/2004; per Cass., sez. I 9 aprile 2024, n. 9429, «la nozione di ordinepubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in undeterminato momento storico, caratterizzano il nostro ordinamento nei varicampi della convivenza sociale, i "valori dì fondo" del sistema giuridicoitaliano, che trovano in larga parte espressione nella Carta costituzionale»).Come rilevato da Cass., sez. II, ord. 9 ottobre 2020, n. 21850 aproposito dell’art. 829, comma 3, c.p.c., «[p]rima della riforma del 2006, laclausola dell'ordine pubblico non era certo sconosciuta in materia. È infattimotivo tradizionale di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione del lodostraniero (cfr. l'art. V 2 b della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] per ilriconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e, nel nostroNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026ordinamento, l'art. 840, comma 5 c.p.c.), così come lo è delle norme e dellesentenze di origine straniera (cfr. gli artt. 16 e 64 della legge 218/1995),ambito quest'ultimo nel quale negli ultimi due decenni si è avviato unfenomeno in forza del quale "l'ordine pubblico da strumento di tutela deivalori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, divieneprogressivamente veicolo di promozione della ricerca di principi comuni agliStati membri, in relazione ai diritti fondamentali" (Cass., sez. un.,16601/2017)», e «il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regolaed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di dirittorelative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodoestendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campotransnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le normee i principi fondamentali dell'ordinamento» (con riferimento all’art. 829,comma 3, secondo periodo, c.p.c., v. altresì Cass., sez. I, 13 ottobre 2025,n. 27335; Cass., sez. I, 3 aprile 2024, n. 8718).Dunque, ai fini dell’applicazione dell’art. 840, comma 5, n. 2, c.p.c. siha contrarietà all’ordine pubblico «solo in caso di violazione manifesta egrave di un principio assolutamente fondamentale per l'ordinamento»(Cass., sez. I, ord. 2 febbraio 2022, n. 3255; Cass., sez. I, ord. 2 febbraio2022, n. 3257).Si tratta di un orientamento consolidato, confermato dalle più recentipronunce di legittimità, tra le quali, Cass., sez. I, ord. 21 ottobre 2021, n.29429 (non contrasta con l’ordine pubblico italiano il riconoscimentodell'esecutorietà di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un entesottoposto a procedura concorsuale perché il contrasto dipenderebbe nondalla statuizione di condanna contenuta nel lodo, come prevede l'art. 840,comma 5, n. 2 c.p.c., ma dalla sua esecutorietà); Cass., sez. I, ord. 2febbraio 2022, n. 3255; Cass., sez. I, 2 febbraio 2022, n. 3256; Cass., sez.I, ord. 2 febbraio 2022, n. 3257; Cass., sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21130.5. Ciò premesso, il ricorso non può essere accolto per varie ragioni.Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/20265.1. Le censure della ricorrente non si confrontano con un aspettoperaltro messo in luce dalla sentenza appellata e alla quale fa riferimentoanche il Procuratore Generale.Il collegio arbitrale non ha ravvisato l’esimente invocata dalla societàitaliana (l’impossibilità di eseguire il pagamento tramite il sistema bancarioin conseguenza delle misure adottate dal Ministero del Tesoro statunitense)in primo luogo perché l’accordo tra le parti richiedeva che del fatto(impeditivo) così allegato fosse data prova scritta in conformità al paragrafo9.2. del contratto come interpretato dal collegio arbitrale (essendonecessaria, secondo gli arbitri, la conferma delle circostanze addotte dallasocietà italiana da parte della camera di commercio italo – russa o di unadelle camere di commercio operanti in Italia, così a pag. 5 della sentenzaqui impugnata), cosa che non è avvenuta.Tale valutazione, alla base decisione degli arbitri in ordineall’inadempimento contrattuale e alle sue conseguenze, attieneevidentemente al merito della causa, implica l’interpretazione del contrattoe l’apprezzamento degli elementi istruttori e non poteva certo esseresindacata dalla Corte d’appello di Brescia, che avrebbe altrimenti operatoun controllo sul contenuto della motivazione a prescindere dagli effetti dellodo straniero.5.2. Anche a voler ipotizzare, in via puramente teorica, errori delcollegio arbitrale nell’accertamento dei fatti e nell’interpretazione dellenorme applicabili (la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1980, in via sussidiaria lalegislazione russa), la condanna dell’acquirente al pagamento delcorrispettivo dovuto in base al contratto di compravendita non costituisceviolazione dell’ordine pubblico.5.3. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamenteconsiderato applicabile nel nostro ordinamento il lodo straniero che è«palesemente in contrasto con l’ordinamento italiano e internazionale inNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, oltreche alle convenzioni internazionali già citate».Se con ciò la ricorrente vuol dire che il collegio arbitrale non ha valutatol’impedimento al pagamento da parte del compratore, allora si ricadrebbenelle obiezioni sopra illustrate: la Corte d’appello non poteva sindacare nelmerito il lodo, peraltro incentrato sulla mancata offerta di prova liberatoriada parte della società italiana, e in ogni caso le statuizioni fondatesull’inadempimento contrattuale non sono in contrasto con l’ordine pubbliconella nozione restrittiva già indicata.Se invece la ricorrente si riferisce all’ostacolo nell’esecuzione del lodoarbitrale, non avendo potuto [OSCURATO:SOCIETA]. ottemperare alla condannapronunciata dagli arbitri per le già addotte ragioni inerenti alle misureimposte dal Ministero del Tesoro degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, mancherebbecomunque l’elemento della contrarietà all’ordine pubblico, non integratodalle mere difficoltà nell’eseguire la decisione arbitrale, tanto più che, comeriferito dalla ricorrente, Kuzocm si è soddisfatta agendo in via esecutiva,modalità che ha consentito agli intermediari bancari di effettuare ipagamenti perché in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, enon su mera richiesta della cliente.5.4. Nell’illustrare il secondo motivo la ricorrente lamenta che il collegioarbitrale abbia disposto il pagamento, oltre alla somma dovuta a titolo dicorrispettivo, anche della somma di euro 947.525,77 a titolo di penale e ciòin assenza di condotta antigiuridica imputabile alla società acquirente,mentre secondo la ricorrente il 29 ottobre 2021 la Camera di Commercio diBrescia in merito alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. / Kuzocm JSC avevasussistenza di una valida causa di “forza maggiore” impeditiva delpagamento.Premesso che oggetto del ricorso è la sentenza del giudice italiano e nonil lodo arbitrale russo, va ribadito che nel giudizio di opposizione ex art. 640Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026c.p.c. la Corte d’appello non avrebbe potuto sindacare il merito delladecisione né dunque rilevare eventuali errores in iudicando o in procedendoin ipotesi commessi dagli arbitri né rimettere in discussione la ricostruzionedei fatti da essi effettuata (Cass., sez. I, ord.2 febbraio 2022, n. 3255, par.6.1.6, 6.1.7.), né tantomeno rifiutare il riconoscimento del lodo sulla basedi un fatto storico sopravvenuto e dunque successivo alla decisione degliarbitri.5.5. La ricorrente lamenta altresì il contrasto tra l’applicazione ad operadegli arbitri della penale contrattuale e principi o disposizioni in particolaretipici del diritto italiano dei contratti e della normativa antiusura.Premesso che la soluzione della controversia non prevedeval’applicazione del diritto italiano, che – come neppure contestato dallaricorrente – la penale contrattuale pattuita dai contraenti era conforme aldiritto russo, applicabile in via sussidiaria, e che il collegio arbitrale, comesi legge nella sentenza della Corte d’appello di Brescia, aveva proceduto auna corposa riduzione dell’ammontare della penale, le doglianze dellaricorrente non colgono nel segno, poiché, lo si è già detto, la Corte d’appellopoteva effettuare solo un controllo esterno sulla parte dispositiva delladecisione nei termini già illustrati in precedenza e in ogni caso le statuizionidi condanna, anche ove fondate su ragioni di diritto non conformi a normeanche imperative del diritto italiano, non si pongono in contrasto conl’ordine pubblico nella nozione restrittiva pure già illustrata.5.6. Da ultimo la ricorrente afferma che, a voler considerare un ulterioreaspetto della pattuizione della clausola penale, nell’ordinamento italiano«non trova alcun fondamento giuridico la categoria dei cosiddetti dannipunitivi, in quanto non sorretti da espressa disposizione di legge. Trattasiquindi di tema sottratto alla disponibilità delle parti».A parte la genericità della doglianza, la ricorrente, senza confrontarsi inmodo puntuale con il contenuto del contratto e con la disciplina ad essoapplicabile, ossia il diritto russo pattiziamente individuato dalle parti comeNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026fonte sussidiaria in aggiunta alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sulla venditainternazionale delle merci, si limita a evocare, con un mero accenno, laquestione relativa alla possibilità di riconoscere in Italia sentenze dicondanna al risarcimento dei c.d. danni punitivi previsti dal dirittostatunitense, peraltro di per sé non ontologicamente incompatibili conl’ordinamento italiano sia pur a determinate condizioni (Cass., sez. un., 5luglio 2017, n. 16601).Nel caso di specie, però, gli arbitri, a quanto si desume dalla sentenzae dagli elementi riportati nel ricorso, hanno applicato una clausolacontrattuale voluta dalle parti, conforme al diritto scelto dai contraenticome fonte di integrazione dell’accordo, mirante a indurre l’acquirenteall’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo e correlativamente asvolgere funzione deterrente rispetto all’inadempimento nel quadro di unrapporto di commercio internazionale predeterminando il danno risarcibile,commisurata a dati noti o comunque agevolmente reperibili (0,1%dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo) e dunque tutt’altro cheimprevedibile nel suo concreto operare e nella sua incidenza e la cuiragionevolezza è stata ravvisata dagli arbitri ai quali le parti avevanoaffidato la soluzione della controversia e che, come si legge nella sentenzadella Corte d’appello, hanno in modo considerevole ridotto l’importo a caricodella parte inadempiente.Peraltro, non mancano anche nell’ordinamento italiano «norme cheindicano come in determinate ipotesi, tipiche, il risarcimento del dannoovvero il pagamento di una somma di denaro quale conseguenzadell'inadempimento di obblighi, abbia funzione lato sensu punitiva,dissuasiva, deterrente o di coercizione indiretta dell’adempimento diobblighi infungibili»: così, da ultimo, Cass., sez. I, 30 novembre 2025, n.31244, la quale osserva che «[i]l principio di ordine pubblico che emergedal nostro ordinamento non è pertanto il divieto di assegnare al risarcimentoNumero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026del danno una funzione deterrente o punitiva, quanto il divieto di imporreprestazioni che non abbiano una base legale».Il collegio arbitrale ha infatti deciso nell’ambito di una controversiacontrattuale tra imprenditori, ha ravvisato l’inadempimento imputabiledell’acquirente, ha statuito sulle conseguenze di tale inadempimento comeregolate dalla legge applicabile e dal contratto stipulato dalle partinell’esercizio della loro autonomia negoziale.Sia pur esaminato alla luce del contenuto del lodo, quanto stabilito dalcollegio arbitrale in ordine sia al corrispettivo della merce che alla penalepattuita non è di per sé in contrasto con l’ordine pubblico come definito exart. 840, comma 5, n. 2, c.p.c.5.7. Del tutto aspecifica e non tale da integrare una ammissibile eargomentata censura della sentenza impugnata è infine l’affermazione, chela stessa ricorrente riconosce come fatta ad abundantiam, con la quale «sideduce l’omessa valutazione, da parte della Corte d’Appello di Brescia, inpunto di diritto, che nello stesso Lodo arbitrale opposto è documentato chein Russia il tasso sui prestiti erogati in Rubli era stabilito nella percentualemedia compresa tra il 4,00 % e il 4,50%» e si aggiunge che se avesse fattoquesta constatazione, allora la Corte d’Appello di Brescia avrebbe potutoaccogliere le doglianze della ricorrente.6. In conclusione, il ricorso va respinto.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,con condanna in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisiantistatari.8. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Numero registro generale 22190/2024Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 14743/2026Data pubblicazione 18/05/2026Liquida le spese processuali a carico della ricorrente in euro 30.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento e agli accessori di legge.Condanna la ricorrente a pagare le spese così liquidate in favore deidifensori della resistente creditori in solido, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]