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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 25199/2026

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orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito riportati:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza dimotivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633,639-bis, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e carenza e illogicitàdella motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis, cod. pen., con riferimento in particolare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA];- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancatasostituzione della pena a favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi peraltro in valutazioni di merito(si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riguardo allaconfigurabilità dei reati ascritti ai ricorrenti, stante la sussistenza degli elementicostitutivi delle fattispecie richiamate, tra le quali l’arbitrarietà della condotta dioccupazione; pagg. 4-5, con riferimento alla causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, ove il giudice esclude l’applicazione del predettobeneficio sulla base della considerevole durata dell’occupazione, e della suastabilità; nonché, infine, pag. 5, ove il diniego di sostituzione della pena vienegiustificato, in senso conforme ai parametri legislativi, dalla gravità del fatto,dedotta dalle modalità della condotta e dalla personalità del ricorrente, gravatoda numerosi precedenti penali);ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato anche perché,nella parte in cui contesta la sussistenza della condotta d’invasione per un’erratainterpretazione di tale elemento di fattispecie, prospetta enunciati ermeneutici incontrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale,nel delitto di invasione di terreni o di edifici, di cui all'art. 633, cod. pen., lanozione di "invasione" non presuppone necessariamente modalità violente direalizzazione della condotta, potendo consistere la stessa nell'occupazione"contra ius", realizzata, in carenza di coazione fisica, attraverso la costruzione diopere "sine titulo" su suolo di proprietà altrui, senza che assuma rilievol'acquiescenza, protratta nel tempo, del proprietario (Sez. 2, n. 854 del09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito riportati:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza dimotivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633,639-bis, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e carenza e illogicitàdella motivazione in ordine all’applicazione della causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis, cod. pen., con riferimento in particolare alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA];- il terzo, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancatasostituzione della pena a favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA],non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi peraltro in valutazioni di merito(si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riguardo allaconfigurabilità dei reati ascritti ai ricorrenti, stante la sussistenza degli elementicostitutivi delle fattispecie richiamate, tra le quali l’arbitrarietà della condotta dioccupazione; pagg. 4-5, con riferimento alla causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto, ove il giudice esclude l’applicazione del predettobeneficio sulla base della considerevole durata dell’occupazione, e della suastabilità; nonché, infine, pag. 5, ove il diniego di sostituzione della pena vienegiustificato, in senso conforme ai parametri legislativi, dalla gravità del fatto,dedotta dalle modalità della condotta e dalla personalità del ricorrente, gravatoda numerosi precedenti penali);ritenuto che il primo motivo risulta manifestamente infondato anche perché,nella parte in cui contesta la sussistenza della condotta d’invasione per un’erratainterpretazione di tale elemento di fattispecie, prospetta enunciati ermeneutici incontrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale,nel delitto di invasione di terreni o di edifici, di cui all'art. 633, cod. pen., lanozione di "invasione" non presuppone necessariamente modalità violente direalizzazione della condotta, potendo consistere la stessa nell'occupazione"contra ius", realizzata, in carenza di coazione fisica, attraverso la costruzione diopere "sine titulo" su suolo di proprietà altrui, senza che assuma rilievol'acquiescenza, protratta nel tempo, del proprietario (Sez. 2, n. 854 del09/12/2025, dep. 2026, Ferrara, Rv. 289105 - 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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