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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 17108/2024

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21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22983/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Principi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale a margine del C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4391/2021 pubbl icata il 16/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal la Consigliera, dr.ssaIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Latina con sentenza n. 2642 /201 5 riteneva infondata l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Principi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto monitorio n. 742/2006 con cui era stato loro intimato da parte di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in solido ditre distinti importi, in forza di tre distinti rapporti: 1 ) € 368.539,17 quale saldo del conto corrente n. 3022.05, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,125%, dal 20.7.2005 sino all’effettivo soddisfo; 2) € 292.824,55 quale sorte finanziamento n. 012/144225, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’effettivo soddisfo; 3) € 73.205,37 quale sorte finanziamento n. 012/144226, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’effettivo soddisfo, in qualità di garanti e socidella predetta società in favore della banca ; per quanto ancora di interesse , il Tribunale , revocato il decreto ingiuntivo in oggetto , li aveva condannati in solido al pagamento della somma 522.799,88 in favore della Banca,con condanna alle spese di giudizioe alle spese di CTU;

2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A.; si costituiva no tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello; C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4391/2021 ha accolto l’appello principale ed in parziale riforma del la sentenza di prime cure, ha condannato gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca appellante dell’importo di Euro 292.824,55 quale sorte del finanziamento n. 012/144225, oltre interessi,dell’importo di Euro 73.205,37 quale sorte per il finanziamento 012/144226 ed Euro 360.774,89 quale saldo debitore portato dal c/c (erroneamente indicato dal Tribunale in Euro 522.799,88), oltre interessi, e a rifondere le spese del doppio grado di giudizio nei conf ro nti dell’appellante; 3.avverso la decisione della Corte d’appello, Villa dei Principi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettiv a memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo i ricorrenti denunziano “ violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l.n. 287/90, artt. 1418, 1419, 1421 e 2697 c.c.” e censuranola sentenza impugnata che ha rigettato l’ eccezione di nullità della fideiussione; sostiene la parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto che i fideiussori avrebbero dovuto provare che le clausole del proprio contratto costituissero "lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d'Italia" e nel non aver verificato che le disposizioni contenute nella fideiussione prestatacoincidevano con le condizioni contenute nello schema contrattualepredisposto dall'ABI, nulle per contrasto con la l. n. 289/90; inoltre, sostiene che la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto che la sanzione di nullità non potevaevocarsi nel caso di specie, considerato C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi che il contratto sarebbe statostipulato prima della diffusione del modello ABI e del provvedimentodell'Autorità di Vigilanza , ed infine , ha errato nell'aver rigettatol'eccezione di nullità relativa sollevata e, conseguentemente, nel non aver rilevatoe dichiarato la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.. 3.Il motivo è infondato; assorbente, in ordine alla sussistenza dei presupposti della dedotta nullità, è l'epoca di stipulazione del contratto in relazione al venir ad esistenza dell'intesacome ritenuto dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); intema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte",vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810); secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto risale al 30.10.1996 - successivamente incrementato nel gennaio, nel febbraio e nel giugno 1997 -e che risultando l’intesa vietata risalire ai modelli predisposti dall'ABI nell'ottobre 2002, la diffusione del modello ABI non era stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo(Cass. Sez. 3, 10/11/2020 n. 25273)

4.2. con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1283,1284, 1418, 1421 e 2697 c.c., nonché degli artt. 117 e 120 TUB”; nello specifico, censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il gravame relativamente al saldo del rapporto di conto correnteed alla conseguente condanna di pagamento e perché ha omesso di rilevare la mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e per non aver rilevato d'ufficio la nullità degli interessi cosìcapitalizzati.

C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il motivo èinammissibile; non sussiste la denunciata omessa pronuncia in ordine alla mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e nel non aver rilevato d'ufficio la nullità degli interessi così capitalizzati, avendo la corte d’appello dichiarato il proposto appello incidentale inammissibile in quanto tardivo, essendo pertanto sulla questione sceso il giudicato interno; 8.le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

C ondanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00 , di cui e uro 5.6 00,00 per onorari , oltre a spese generali accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22983/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Principi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatae difesa rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale a margine del C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4391/2021 pubbl icata il 16/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal la Consigliera, dr.ssaIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1.il Tribunale di Latina con sentenza n. 2642 /201 5 riteneva infondata l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Principi s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto monitorio n. 742/2006 con cui era stato loro intimato da parte di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento in solido ditre distinti importi, in forza di tre distinti rapporti: 1 ) € 368.539,17 quale saldo del conto corrente n. 3022.05, oltre interessi al tasso convenzionale del 7,125%, dal 20.7.2005 sino all’effettivo soddisfo; 2) € 292.824,55 quale sorte finanziamento n. 012/144225, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’effettivo soddisfo; 3) € 73.205,37 quale sorte finanziamento n. 012/144226, oltre gli interessi al tasso legale dal 10.8.2005 sino all’effettivo soddisfo, in qualità di garanti e socidella predetta società in favore della banca ; per quanto ancora di interesse , il Tribunale , revocato il decreto ingiuntivo in oggetto , li aveva condannati in solido al pagamento della somma 522.799,88 in favore della Banca,con condanna alle spese di giudizioe alle spese di CTU; 2. avverso la decisione del Tribunale proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A.; si costituiva no tutti gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello; C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 4391/2021 ha accolto l’appello principale ed in parziale riforma del la sentenza di prime cure, ha condannato gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca appellante dell’importo di Euro 292.824,55 quale sorte del finanziamento n. 012/144225, oltre interessi,dell’importo di Euro 73.205,37 quale sorte per il finanziamento 012/144226 ed Euro 360.774,89 quale saldo debitore portato dal c/c (erroneamente indicato dal Tribunale in Euro 522.799,88), oltre interessi, e a rifondere le spese del doppio grado di giudizio nei conf ro nti dell’appellante; 3.avverso la decisione della Corte d’appello, Villa dei Principi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e per essa, quale mandataria per la gestione dei crediti, DOVALUE S.p.A.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente e parte controricorrente ha nno depositato rispettiv a memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo i ricorrenti denunziano “ violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l.n. 287/90, artt. 1418, 1419, 1421 e 2697 c.c.” e censuranola sentenza impugnata che ha rigettato l’ eccezione di nullità della fideiussione; sostiene la parte ricorrente che la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto che i fideiussori avrebbero dovuto provare che le clausole del proprio contratto costituissero "lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d'Italia" e nel non aver verificato che le disposizioni contenute nella fideiussione prestatacoincidevano con le condizioni contenute nello schema contrattualepredisposto dall'ABI, nulle per contrasto con la l. n. 289/90; inoltre, sostiene che la Corte d’appello ha errato nell'aver ritenuto che la sanzione di nullità non potevaevocarsi nel caso di specie, considerato C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che il contratto sarebbe statostipulato prima della diffusione del modello ABI e del provvedimentodell'Autorità di Vigilanza , ed infine , ha errato nell'aver rigettatol'eccezione di nullità relativa sollevata e, conseguentemente, nel non aver rilevatoe dichiarato la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c.. 3.Il motivo è infondato; assorbente, in ordine alla sussistenza dei presupposti della dedotta nullità, è l'epoca di stipulazione del contratto in relazione al venir ad esistenza dell'intesacome ritenuto dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata (pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); intema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla l. n. 287 del 1990, art. 2, la stipulazione "a valle" di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse "a monte",vengono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810); secondo il corretto accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto risale al 30.10.1996 - successivamente incrementato nel gennaio, nel febbraio e nel giugno 1997 -e che risultando l’intesa vietata risalire ai modelli predisposti dall'ABI nell'ottobre 2002, la diffusione del modello ABI non era stata quindi posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo(Cass. Sez. 3, 10/11/2020 n. 25273) 4.2. con il secondo motivo i ricorrenti denuncia no “ violazione e falsa applicazione degli artt. 1283,1284, 1418, 1421 e 2697 c.c., nonché degli artt. 117 e 120 TUB”; nello specifico, censuranola sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il gravame relativamente al saldo del rapporto di conto correnteed alla conseguente condanna di pagamento e perché ha omesso di rilevare la mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e per non aver rilevato d'ufficio la nullità degli interessi cosìcapitalizzati. C.C. 05marzo2024 r.g.n. 22983/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il motivo èinammissibile; non sussiste la denunciata omessa pronuncia in ordine alla mancata specifica approvazione delle condizioni contrattuali di capitalizzazione trimestrale e nel non aver rilevato d'ufficio la nullità degli interessi così capitalizzati, avendo la corte d’appello dichiarato il proposto appello incidentale inammissibile in quanto tardivo, essendo pertanto sulla questione sceso il giudicato interno; 8.le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, secondo la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . C ondanna i ricorrenti al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00 , di cui e uro 5.6 00,00 per onorari , oltre a spese generali accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art
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