Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 910/2024

ECLI:EU:C:2024:185
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0466_SUM

Causa C‑466/22 V.B.

Trade OOD contro [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 febbraio 2024 «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nel procedimento giudiziario – Nozione di “firma elettronica qualificata”» Ravvicinamento delle legislazioni – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno – Regolamento n. 910/2014 – Effetti giuridici delle firme elettroniche – Firma elettronica qualificata – Obbligo per gli Stati membri di riconoscere un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 910/2014, artt. 3, punto 12, e 25) (v. punti 36‑39 e dispositivo)

V. il testo della decisione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0466_SUM Causa C‑466/22 V.B. Trade OOD contro [OSCURATO:PERSONA] na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 29 febbraio 2024 «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche – Regolamento (UE) n. 910/2014 – Articolo 25 – Firme elettroniche – Effetti giuridici e valore probatorio nel procedimento giudiziario – Nozione di “firma elettronica qualificata”» Ravvicinamento delle legislazioni – Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno – Regolamento n. 910/2014 – Effetti giuridici delle firme elettroniche – Firma elettronica qualificata – Obbligo per gli Stati membri di riconoscere un valore probatorio equivalente a quello della firma autografa – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 910/2014, artt. 3, punto 12, e 25) (v. punti 36‑39 e dispositivo) V. il testo della decisione.