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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18517/2022

Testo disponibile della fonte

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28956/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, presso il cui studio legale sito in Roma alla via Sabotino, n. 12, è elettivamente domiciliato; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - resistente - F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28956/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4955/2022Numero di raccolta generale 18517/2022 n. 7882/34/20 depositata in data 15/10/2020, Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente, avvocato, agiva con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’ottemperanza della sentenza resa dalla CTP di Roma n. 18633/2018 riguardante le spese di lite, così come si legge nella sentenza qui impugnata; - il giudice provinciale romano dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquidava a favore dei ricorrenti, per quel giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.

Lgs. n. 546 del 1992, unicamente gli importi dovuti per contributo unificato, ritenendo altre spese non dovute in quanto questi avevano agito in proprio; - ricorre a questa Corte l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata; Considerato che: - risulta dalla sentenza della CTP capitolina che è stato parte del giudizio anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale non risulta notificato il ricorso per cassazione né si è volontariamente costituito del presente giudizio di legittimità; - pertanto, nei confronti di quest’ultimo, litisconsorte necessario, va integrato il contraddittorio; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28956/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Cesana, presso il cui studio legale sito in Roma alla via Sabotino, n. 12, è elettivamente domiciliato; – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - resistente - F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 28956/2020 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4955/2022Numero di raccolta generale 18517/2022 n. 7882/34/20 depositata in data 15/10/2020, Data pubblicazione 08/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente, avvocato, agiva con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’ottemperanza della sentenza resa dalla CTP di Roma n. 18633/2018 riguardante le spese di lite, così come si legge nella sentenza qui impugnata; - il giudice provinciale romano dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquidava a favore dei ricorrenti, per quel giudizio di ottemperanza ex art. 70 d. Lgs. n. 546 del 1992, unicamente gli importi dovuti per contributo unificato, ritenendo altre spese non dovute in quanto questi avevano agito in proprio; - ricorre a questa Corte l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata; Considerato che: - risulta dalla sentenza della CTP capitolina che è stato parte del giudizio anche l’avv. [OSCURATO:PERSONA], al quale non risulta notificato il ricorso per cassazione né si è volontariamente costituito del presente giudizio di legittimità; - pertanto, nei confronti di quest’ultimo, litisconsorte necessario, va integrato il contraddittorio; p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza. Così deciso in Roma, il 10 maggi
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