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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13998/2025

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O Sul ricorso n. 24372/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 645/11/2016 depositata 15 marzo 2016.

Visto l’atto depositato il 19 febbraio 2021 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 20/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 24372/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna, n. 645/11/2016 depositata 15 marzo 2016. Visto l’atto depositato il 19 febbraio 2021 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 20/05/2025 La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4
Decreto Cassazione n. 13998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris