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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 24083/2026

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lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con il secondo motivoviolazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con il terzo motivo violazione dell’art.111 Cost., con il quarto motivo violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 cod.proc. pen.Non sussisterebbe prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la penaleresponsabilità dell’imputata, non vi sarebbe prova, infatti, che in occasione deicontrolli avvenuti in ora notturna la donna non fosse a casa, ben potendo esseresemplicemente profondamente addormentata.2.2 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. pernon essersi il provvedimento pronunciato sull’istanza difensiva di assoluzione perla particolare tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La ricorrente ha riproposto, senza alcun elemento di novità, i medesimiargomenti critici contenuti nei motivi di gravame, esaminati e ritenuti infondatidalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato.Non vi è stato alcun confronto con tali argomentazioni, di talché i motivi diricorso sono da qualificare aspecifici e generici e, come tali, inammissibili.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con il secondo motivoviolazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con il terzo motivo violazione dell’art.111 Cost., con il quarto motivo violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 cod.proc. pen.Non sussisterebbe prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la penaleresponsabilità dell’imputata, non vi sarebbe prova, infatti, che in occasione deicontrolli avvenuti in ora notturna la donna non fosse a casa, ben potendo esseresemplicemente profondamente addormentata.2.2 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. pernon essersi il provvedimento pronunciato sull’istanza difensiva di assoluzione perla particolare tenuità del fatto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.La ricorrente ha riproposto, senza alcun elemento di novità, i medesimiargomenti critici contenuti nei motivi di gravame, esaminati e ritenuti infondatidalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato.Non vi è stato alcun confronto con tali argomentazioni, di talché i motivi diricorso sono da qualificare aspecifici e generici e, come tali, inammissibili.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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