CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in data 3 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, numero 1, cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si Contesta genericamente il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alle circostanze applicate, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, non essendoci alcun riferimento alle argomentazioni ampie e logicamente corrette della decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sui due motivi di appello in punto di trattamento sanzionatorio) né elemento alcuno alla base della censura formulata, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso i113 settembre 2022 [li). I [OSCURATO:PERSONA] t (19r-rfi Dott. LOgi Agostinacchio i btiliU D E [OSCURATO:PERSONA] 27 S 2 IL