CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7496/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PALERMO , [OSCURATO:PERSONA], N.7, [OSCURATO:PERSONA] . presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende ; -ricorrente – contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2171/2017depositata il 27/01/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso depositato dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27 .0 1 .20 17 , che ha cassato il decreto della Corte d’Appello di Caltanissettan. 284 /2014 , depositato il 06.03.2014. [OSCURATO:PERSONA]: -viene chiesta la correzione dell'errore materiale dell’ordinanza n. 2171/2017 di questa Corte che , per quanto qui interessa, aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in favore della ricorrente, al pagamento dei danni non patrimoniali - derivati dall’irragionevole durata di un giudizio dinanzi al TAR di Palermo- per l’importo di € . 564,00, oltre accessori di legge, indicando erroneamente in dispositivo il Ministero della Giustizia quale soggetto condannato al pagamento; - questa Corte rileva il chiaro errore materiale ( ex multis : Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 , Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868) e ne dispone la correzione ai sensi dell’art. 391 - bis , comma 1 , cod. proc. civ. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 2171/2017 depositata il 27.01.2017sia corretta nel senso per cui, alla pagina 8 secondo rigo , dopo il verbo «condanna» siano inserite le seguenti parole: «il Ministero dell’Economia e delle Finanze». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di c