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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22627/2026

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/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]~/[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni già depositate unitamente alla nota spese e chiede che sia dichiarata inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi già depositati chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 5 giugno 2025 ha ridotto le pene inflitte dal Tribunale di Treviso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio della carrozzeria [OSCURATO:PERSONA], quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi otto di reclusione e quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 425 n. 2 cod. pen.; in ragione della riduzione della pena principale ha ridotto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della interdizione di pubblici uffici in anni cinque e ha revocato loro l'interdizione legale.

La contestazione mossa agli odierni imputati riguarda l'incendio della carrozzeria [OSCURATO:PERSONA] sita in Treviso, sviluppatosi nelle prime ore del 10 giugno 2020, che aveva interessato quattro vetture e aveva cagionato ingenti danni alla struttura.

Fin da subito emergeva la natura dolosa dell'incendio, poiché venivano individuati due punti di innesco del fuoco e dalle telecamere di sorveglianza veniva ripreso un uomo travisato che, dopo avere forzato la porta di ingresso, trascinando con sé un carico pesante, si aggirava al buio all'interno della carrozzeria deserta.

I sospetti circa gli autori dell'atto si indirizzavano fin da subito verso [OSCURATO:PERSONA], ex compagno di [OSCURATO:PERSONA] - figlia del titolare della carrozzeria - e padre del loro figlio, che aveva mal sopportato la cessazione della relazione e aveva pertanto reso la ex compagna oggetto di plurime condotte violente e minacciose, tanto da essere stato denunciato per atti persecutori; l'incendio si collocava dopo soli venti giorni dalla ricezione da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] della notifica dell'atto di chiusura indagini per il delitto di stalking.

Dalle analisi dei tabulati delle utenze cellulari emergeva che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere il materiale autore del fatto, in quanto si trovava lontano da Treviso per lavoro.

Dalla visione delle telecamere veniva individuata una vettura che, a fari spenti transitava davanti alla carrozzeria qualche minuto prima che divampasse l'incendio; grazie alla intestazione della autovettura e alle utenze collegate alla sua proprietaria, tale [OSCURATO:PERSONA], si risaliva all'autore materiale dell'incendio, tale [OSCURATO:PERSONA], che confessava la propria responsabilità.

Ulteriori attività di analisi sui tabulati facevano emergere come soggetti di interesse investigativo, in quanto collegati fra loro e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che aveva avuto contatti sia con [OSCURATO:PERSONA], sia con [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA]; venivano quindi attivate attività di captazione sulle utenze in uso a queste persone e da una conversazione, in particolare, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] sollecitava 2Foccardi a recuperare il danaro che avrebbe dovuto essere consegnato da [OSCURATO:PERSONA], minacciando in difetto di contattare egli direttamente [OSCURATO:PERSONA].

Dalle ulteriori conversazioni si aveva piena conferma dell'ipotesi investigativa.

Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva funto da autista a [OSCURATO:PERSONA], confermavano che [OSCURATO:PERSONA] - che aveva corrisposto il compenso a [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio, pari a tremila euro - non era il mandante diretto, bensì un intermediario.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano valutate le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il contenuto delle conversazioni intercettate e il rinvenimento sul suo cellulare di una fotografia ritraente la famiglia del [OSCURATO:PERSONA].

A carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano valutati l'odio che nutriva per [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia, il legame con [OSCURATO:PERSONA], certamente intermediario, e il fatto che quest'ultimo avesse una foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sul cellulare.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua penale responsabilità era derivata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto cenno a un certo [OSCURATO:PERSONA], pattinatore con problemi alla gamba; dalle intercettazioni da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era il tramite fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dai contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo l'incendio, dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, sia sotto il profilo della insufficienza, contraddittorietà, illogicità della stessa, sia sotto il profilo della sua omissione in relazione alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato.

Un dato irrilevante sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state riportate in maniera errata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai riferito a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era un mero intermediario; tale dato discendeva da una supposizione della donna, supposizione che ella aveva derivato dall'ascolto delle telefonate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pareva essere con un'altra persona.

Parimenti le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono al fatto certo che dopo l'incendio [OSCURATO:PERSONA] abbia avvisato [OSCURATO:PERSONA] che l'incarico era stato portato a termine, poiché la donna non lo ricorda.

Il ricorrente critica anche l'utilizzazione da parte della Corte delle deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che, pur non essendo ritenuto attendibile, vede porre le sue dichiarazioni predibattinnentali, non perfettamente coincidenti con il contenuto della deposizione dibattimentale, a fondamento della declaratoria di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Ribadisce la totale inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni etero-accusatorie sarebbero germinate dalla volontà di ottenere benefici immediati in termini di regime cautelare. 3I contatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e un certo [OSCURATO:PERSONA] non potevano condurre con certezza proprio a [OSCURATO:PERSONA], sia perché [OSCURATO:PERSONA] ha un figlio di nome [OSCURATO:PERSONA], sia perché l'incontro con tale [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] ricorda, era di qualche anno anteriore all'incarico ricevuto e quindi difficilmente riconducibile a quel mandato incendiario.

Inoltre, non emerge dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] sia un ex pattinatore e che abbia avuto un problema alle gambe; invero, all'epoca dell'incontro descritto dal teste, egli avrebbe avuto una cinquantina d'anni, dunque una età diversa rispetto all'uomo visto da [OSCURATO:PERSONA].

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] poi, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, aveva dato una spiegazione alternativa al passaggio di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], richiamando dei prestiti, confermati da due testimoni della difesa di cui nulla si è detto nelle sentenze di merito. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge circa la qualificazione giuridica del fatto.

A parere del ricorrente il fatto, più correttamente, avrebbe dovuto rientrare nella fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen.

Entrambi i giudici di merito, pur affermando che l'incendio era volto a danneggiare la parte civile, non hanno tratto da tale affermazione la corretta conclusione giuridica, ovverossia che il delitto configurabile sia altro rispetto all'art. 423 cod. pen., in difetto dell'elemento soggettivo corretto. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle ritenute aggravanti di cui agli art. 61 n. 5 e 112 n. 2 cod. pen.

Quanto alla aggravante della minorata difesa, la Corte la ha ritenuta sussistente in quanto, quando venne appiccato l'incendio, era ancora buio, affermazione errata, a parere del ricorrente, poiché alle cinque del mattino del 10 giugno vi è già luce, almeno crepuscolare e, in ogni caso, vi sono attività che iniziano, soprattutto in una zona a vocazione industriale, come quella ove è ubicata la carrozzeria.

Altrettanto errato è stato ritenere sussistente l'aggravante del ruolo di direzione dei correi, peraltro nemmeno emergente dagli atti; non vi è infatti alcun riferimento a tale attività, ma solo al ruolo di mandante che non coincide con quello di colui che ha diretto le attività. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente rimarca la carenza di motivazione circa la determinazione della pena base; analogamente priva di motivazione è l'esclusione delle attenuanti generiche; sotto tale profilo la Corte non ha valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA], né la sua incensuratezza.

43. Propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia anche [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e vizio di motivazione.

Alla difesa, che aveva chiesto congruo termine, non è stato dato un lasso di tempo adeguato per esaminare il materiale captativo prima dell'esame dei soggetti intercettati, né la perizia trascrittiva, e non è stato concesso di esaminare prima il perito e poi i testi, rendendo così l'esame dibattimentale dei testi un atto condotto «al buio». 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato di incendio doloso contestato. [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte territoriale, avrebbe avuto il ruolo di intermediario fra [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assoldato [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], asserito mandante, ma è emerso che nessuna necessità c'era di un intermediario, poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscevano già.

Né sarebbe sufficiente a fondare la penale responsabilità dell'imputato il laconico contenuto di una conversazione intercettata intercorsa con [OSCURATO:PERSONA].

E' poi emerso che il [OSCURATO:PERSONA] di 35/40 anni, ex pattinatore con problemi alla gamba, non potesse essere [OSCURATO:PERSONA], poiché l'incontro riferito da [OSCURATO:PERSONA] era troppo risalente rispetto al fatto; [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato pattinatore né avere problemi alle gambe; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato incerto rispetto alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] che ben poteva essere il figlio di quest'ultimo. 3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

In particolare, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche; difetta inoltre la motivazione circa il rigetto della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., né è stata adeguatamente motivata la ragione che ha portato a ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa; non è stata data adeguata motivazione alla determinazione della misura della pena e alla mancata applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., divenuta possibile in considerazione della riduzione della pena inflitta all'imputato. 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in punto alla mancata esclusione della parte civile per erronea rinnovazione della costituzione, nonché vizio di motivazione circa il risarcimento ed il quantum della provvisionale.

Fra il decesso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la rinnovazione della sua costituzione sono state tenute plurime udienze, pertanto la medesima deve ritenersi tardiva.

54. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza. 4.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Sebbene il chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] sia stato definito non attendibile, le sue dichiarazioni, in uno con quelle della [OSCURATO:PERSONA], hanno costituito l'ossatura della declaratoria di penale responsabilità del ricorrente.

La Corte territoriale, infatti, ha dichiarato la non piena attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e non ha esaminato partitamente gli eventuali risconti alle sue dichiarazioni, così come non ha esaminato l'apporto probatorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai accusato [OSCURATO:PERSONA]; inconferente sarebbe la conversazione in cui si parla del compenso che ben potrebbe avere riguardato altri rapporti e la disponibilità della foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altrettanto priva di concreta rilevanza probatoria. 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 423 cod. pen.

La Corte non si è soffermata sulla finalità dell'appiccamento del fuoco, né è possibile affermare se le intenzioni di chi commissionò al [OSCURATO:PERSONA] l'incendio fossero quelle di creare un danno; del resto, si potrebbe anche ipotizzare un concorso ex art. 116 cod. pen., ben potendosi ipotizzare una condotta maldestra in capo al [OSCURATO:PERSONA] che, agendo in proprio, diede al fatto delle connotazioni del tutto differenti, rispetto a quanto prefigurato. 4.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen.

Le aggravanti contestate non avrebbero potuto estendersi al [OSCURATO:PERSONA] in difetto di prova dell'elemento psicologico. 4.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 bis cod. pen.

La Corte nel provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato circa la ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi datata 5 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo relativo alla concedibilità delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. 6 t ì,2.

Alcuni motivi sono comuni a tutti i ricorrenti e pertanto vengono trattati congiuntamente. 2.1 Circa la qualificazione giuridica del fatto come incendio.

I ricorrenti lamentano con motivo comune la erroneità della qualifica giuridica del reato loro attribuito, derivante dalla mancata indagine circa l'elemento soggettivo, ovveroisia circa il focus della volontà.

Tale argomentazione difensiva era già stata sottoposta alla Corte territoriale nei motivi di gravame, affrontata e risolta in senso negativo e, ciononostante, viene riproposta con i motivi di ricorso senza alcun elemento di novità e senza un reale confronto con le ragioni esplicitate dalla Corte di appello; pertanto, il motivo deve definirsi aspecifico.

Si deve premettere che trattandosi di due pronunce di condanna conformi, la valutazione dell'impianto motivazionale delle due pronunce deve essere condotta in maniera unitaria, i due apparati argomentativi completandosi vicendevolmente.

I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico,in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01).

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, 14/03/1995, n. 4506, Baldo; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942).

Sul punto, diffusamente affrontato in entrambe le pronunce di merito, il Tribunale ha ritenuto, dopo avere sottolineato la potenza distruttrice del fuoco appiccato che ha interessato vari veicoli e attrezzature, i lucernai, i quadri elettrici con annerimento dell'intonaco dell'immobile, che le modalità di innesco del fuoco - utilizzando una notevole quantità di liquido accelerante in un luogo chiuso, contenete solventi e autoveicoli - fossero indicative della precisa volontà di cagionare il maggior danno possibile alla carrozzeria; anche il fatto che l'autore materiale non si fosse allontanato prima di accertarsi della propagazione del fuoco è indicativo del fatto che la diffusività e vastità dell'incendio siano state oggetto di una precisa rappresentazione e volontà. 7Analogamente la Corte territoriale, che ha affrontato il relativo motivo di gravame, ha ribadito che la sussistenza del dolo del delitto più grave discende dalle modalità attuative dell'incendio.

Lo sversamento di due taniche di benzina sul cofano delle auto ricoverate nella carrozzeria rende evidente come la finalità fosse quella di provocare un incendio, stante anche il fatto che l'evento prodotto era di proporzioni tali che i vigili del fuoco impiegarono parecchie ore prime di riuscire a spegnere le fiamme.

Dalla descrizione dei momenti immediatamente successivi allo scaturire dell'incendio, come ripercorsi nella sentenza di primo grado, emerge che l'abitazione della persona offesa è sita nei pressi della carrozzeria e, dunque, l'incendio si è propagato in una zona certamente non isolata ma prossima alle abitazioni.

E' dunque evidente che i giudici di merito hanno affrontato la questione della qualificazione giuridica del fatto e la hanno risolta, esaminando i dati obbiettivi da cui poter trarre delle indicazioni in punto all'intento del soggetto agente, seguendo gli insegnamenti dati da questa Corte e cioè traendo, correttamente e con congruo argomentare, elementi di valutazione proprio dalla vastità e dalle dimensioni del risultato raggiunto, tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Tale valutazione comune ai provvedimenti di merito è perfettamente aderente ad un risalente ma non superato insegnamento di questa Corte secondo il quale, ai fini dell'art. 423 cod. pen. per incendio va inteso un fuoco qualificato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire ed a diffondersi, dalla difficolta dello spegnimento.

Tali caratteristiche comportano come normale conseguenza il pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non va intesa necessariamente come pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Sez. 4, n. 8262 del 20/03/1979, Rv. 143046 - 01) La diffusività del fuoco, richiesta come estremo del delitto di incendio, non deve essere necessariamente esterna all'oggetto dell'incendio, ma va, innanzitutto, stabilita con riferimento a tale oggetto.

Si ha pertanto incendio ai sensi dell'art. 423 cod. pen. nel caso di fuoco sviluppatosi su un vasto manufatto (capannone di oltre cinquanta metri quadrati contenente attrezzi da spiaggia) anche se isolato su una spiaggia, non circondato da vegetazione e distante da abitazioni, purché il fuoco, per violenza, capacità di propagarsi e vastità, abbia la tendenza a svilupparsi e ad estendersi a tutto l'oggetto materiale del reato, con conseguente difficolta di estinzione.(Sez. 2, n. 12232 del 30/03/1978 Rv. 140128 - 01) 2.2 Le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen. 8 l,tetto,.

Anche le critiche inerenti/sussistenza delle aggravanti erano già state sottoposte alla Corte di appello, dalla stessa risolte e riproposte in maniera aspecifica con i motivi di ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, per avere l'autore materiale agito di notte, nonché quella del danno patrimoniale ingente e quella dell'avere colpito l'incendio un impianto industriale.

La Corte territoriale cui, come detto, era già stata devoluta la questione con i motivi di gravame iha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. nonostante la difesa sostenesse che alle cinque del mattino del 10 giugno sia già giorno.

La Corte ha fatto presente nel provvedimento impugnato che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinata a fari spenti proprio per approfittare del buio; che dallLriprese gli operanti non erano riusciti ad individuare subito l'auto ovvero l'esecutore materiale in ragione sempre della scarsità di luce, così come l'autore si è avvalso di una torcia, proprio perché era buio e, in ogni caso, la condotta è stata posta in essere in una zona artigianale ove a quell'ora non c'era nessuno, essendo ancora troppo presto per l'inizio delle attività produttive.

Il ricorrente ha contestato tali affermazioni, proponendo una differente valutazione di tali elementi di fatto, sollecitando dunque questa Corte a sostituire la valutazione fatta dalla Corte di appello con altra valutazione di merito, non demandabile al giudizio di legittimità.

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01) [OSCURATO:PERSONA].

U. citate in motivazione affermano che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata 9(Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302); peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672).

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è, tuttavia, sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), e, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata.

Dunque, posto che il fatto è stato commesso in tempo di notte, la Corte non si è limitata ad indicare in maniera astratta tale elemento come aggravatore della condotta, ma ha calato tale espressione nella concretezza della situazione, per derivarne che anche nel concreto si è verificata una condizione tale da intaccare la difesa della persona offesa, al punto da poterla definire minorata.

E ciò non solo per l'assenza di luce che, pure, è stata ritenuta rilevante, in ragione del mancato utilizzo dei fari dell'auto, del fatto che le riprese non fossero chiaramente decodificabili e che vi fosse la necessità di utilizzo della torcia, ma anche perché, trattandosi di zona a vocazione artigianale, non vi erano persone che vi abitassero, né passanti e dunque era certamente zona che, proprio per l'ora notturna, indipendentemente dal quantum di luce, era deserta e ciò ha agevolato la commissione del reato, in uno con il fatto che l'impianto di videosorveglianza, cui a Corte ha fatto cenno, non ha impedito all'autore materiale di agire.

In questo senso Sez. 5, n. 50500 del 04/07/2018, Vlaicu, Rv. 274724 ha valorizzato il fatto che la commissione del furto in tempo di notte aveva effettivamente inciso sulle possibilità di difesa, in quanto il furto aveva avuto luogo in zona prevalentemente commerciale, nella quale in orario notturno vi era assenza di automobilisti e di passanti.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata ritenuta integrata dal Tribunale in ragione della vastità dell'azione devastatrice del fuoco e della forzata chiusura dell'attività produttiva.

Deve ribadirsi che anche le questioni circa la sussistenza della aggravante in esame avevano già fatto oggetto di motivo di gravame e sono state esaminate dal 10provvedimento impugnato con motivazione logica, convincente, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si confronta.

La Corte a tal proposito, afferma che il danno cagionato è ingente e provato e a tal fine richiama l'atto di transazione dal quale si evince che, a fronte di una richiesta risarcitoria di 644.000 euro, la compagnia di assicurazione ha corrisposto la somma di 300.000 euro al danneggiato, che deve ritenersi configurare un danno oggettivamente ingente. 2.3 L'estensione delle aggravanti ai correi.

L'art. 59 cod. pen. stabilisce che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

L'art. 118 cod. pen. fissa i criteri di imputazione delle circostanze in caso di concorso di persone e afferma che le circostanze che aggravano o diminuiscono la pena, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti I persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono : in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02).

In motivazione si afferma che in materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti il criterio di attribuibilità deve essere identificato in ragione del disposto dell'art. 59 comma 2 cod. pen.; e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Si ritiene, peraltro, che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile.

Infatti, l'art. 118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non 11modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen.

Conferma tale approdo ermeneutico il fatto che le circostanze sottratte all'estensione, ovvero quelle che ineriscono alla persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché - a ben guardare - non si rinviene alcuna eccezione alla regola della imputabilità soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato.

In ragione del criterio di imputabilità soggettiva delle circostanze aggravanti oggettive, quali sono quelle in esame che attengono alle modalità dell'azione, come qualificate dall'art. 70 comma 1 n. 1) cod. pen., è corretta la loro attribuzione anche al concorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché / essendo egli il diretto contatto con l'esecutore materiale, era a conoscenza o avrebbe comunque dovuto essere a conoscenza delle modalità attuative dell'incendio e dell'estensione del medesimo, aspetti che non potevano non avere fatto parte dell'accordo.

La Corte, nel provvedimento impugnato, ha superato la questione in ragione della natura oggettiva della circostanza aggravante, con una decisione corretta, in ragione, però non solo e non tanto di tale natura, bensì della attribuibilità di un coefficiente soggettivo a tale circostanza che in qualche maniera deve appartenere anche solo a titolo di colpa al patrimonio psicologico del correo. 2.4 L'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriore motivo di doglianza comune ai ricorsi riguarda la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] è affrontata dal Tribunale alla pag. 9 che ricorda come [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso di avere riferito il falso, pur ammettendo di avere detto agli operanti quello che volevano sentirsi dire.

La difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] anziché di quelle dibattimentali, come sarebbe stato corretto.

La Corte ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non è teste attendibile, ma non nel senso indicato dalla difesa.

In particolare, la inattendibilità è limitata al ruolo attribuito ai correi che egli in dibattimento ha cercato di ridimensionare, pur confermando gli elementi fondamentali della vicenda, cioè la responsabilità per l'incendio.

Egli aveva sentito che c'era un lavoro da fare per 3000 euro e perciò aveva tenuto i contatti con [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva prospettato quello che doveva fare, agendo come intermediario di persona non nota. 12Ha altresì confermato di avere appiccato l'incendio, che l'incarico gli era stato dato da Tonnnnasini, che agiva come emissario di altra persona, che lo aveva pagato, sebbene non subito.

Anche sotto questo aspetto le critiche mosse al provvedimento impugnato circa la ritenuta attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] sono ripetitive di analoghi motivi di gravame e non si confrontano con la puntuale motivazione della Corte, che ha dato conto del significato attributo alla ritenuta inattendibilità del testimone assistito e delle affermazioni che ha ritenuto essere state confermate dal teste nonostante, il tentativo di ridimensionamento.

3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ 3.1 La declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della scarsa perspicuità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono elencati dal Tribunale e sono costituiti innanzitutto dal forte movente in capo all'imputato e dal fatto che la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] abbia confermato come si trattasse di incendio su commissione, cioè come l'incarico fosse solo intermediato dal [OSCURATO:PERSONA] che agiva per conto di altri.

Ulteriore elemento è costituito dal legame fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva girato al primo le foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] esortandolo a concentrarsi sul lavoro da fare.

Vi è poi una affermazione molto rivelatrice del [OSCURATO:PERSONA] che dice che gli operanti sanno tutto, ma proprio tutto.

La Corte, nel provvedimento impugnato, a fronte dei motivi di gravame esamina il quadro probatorio a carico dell'imputato e ribadisce il ruolo centrale della conversazione del 27 novembre 2020 avvenuta fuori dalla Questura; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stati resi edotti dei risultati delle indagini, facevano espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia in grado di dire se il mandante sia [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante, perché la donna sapeva solo che [OSCURATO:PERSONA] era un intermediario; quanto, poi, alla telefonata fatta subito dopo l'incendio da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] la stessa è partita alle 5.11 ed è durata 32 secondi; vista l'ora e la durata e in difetto di spiegazioni alternative, è più che plausibile che si tratti della comunicazione circa l'avvenuto completamento dell'incarico.

La Corte menziona poi la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva ancora ricevuto la provvista da [OSCURATO:PERSONA] - minaccia di contattare direttamente [OSCURATO:PERSONA]; vi è altra conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] rassicura [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] gli porterà di soldi, ma la situazione non si risolve perché [OSCURATO:PERSONA] contatta direttamente [OSCURATO:PERSONA] avendo scoperto che l'intermediario [OSCURATO:PERSONA] si è tenuto il danaro destinato a lui. [OSCURATO:PERSONA] poi si dice preoccupato con [OSCURATO:PERSONA] che possano risalire a lui. 13 f,\Il ricorrente sul punto nulla dice, limitandosi a contestare la scarsa rilevanza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono elementi del tutto di contorno rispetto al nucleo fondante la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato. 3.2 L'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 cod. pen.

L'aggravante in oggetto opera nei confronti di colui che ha promosso, ovvero organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività dei concorrenti.

La Corte ha fatto riferimento al ruolo di mandante dell'azione criminosa assunto da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo una definizione espressa da questa Corte, ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie. (Sez. 5, n. 32422 del 08/04/2019, Bonalumi, Rv. 276923 - 01) Dunque, certamente [OSCURATO:PERSONA] in quanto mandante dell'azione delittuosa ne è anche il promotore, essendo colui che l'ha ideata, e ciò è sufficiente ad integrare l'aggravante, non essendo necessario che oltre al ruolo di promotore egli debba essere anche colui che l'ha diretta da un punto di vista organizzativo. 3.3 Il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena base, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto ingiusto del [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivo è inammissibile.

La determinazione della pena base da parte del Tribunale si è fondata sulla gravità della condotta che si inserisce in una precedente attività di stalking e, come rileva la Corte, in ogni caso, si è attestata su una entità inferiore al medio edittale; il provvedimento impugnato rimarca l'entità del danno, la paura ingenerata nei prossimi congiunti, la motivazione dell'azione, il numero delle persone coinvolte.

La Corte in maniera altrettanto puntuale motiva la mancata concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento alla assoluta insensibilità anche rispetto alla sicurezza del figlio e al fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesse pianificando ulteriori condotte delittuose.

A tal fine la Corte con motivazione logica e coerente esclude, che, alla luce di tutti gli elementi negativi elencati, soprattutto in ragione della pervicacia del proposito criminoso, le minacce eventualmente ricevute da [OSCURATO:PERSONA] possano consentire la applicazione di un trattamento sanzionatorio meno severo.

4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1 La mancata concessione di termine per la disamina del materiale captativo, della perizia trascrittiva ed esame dei testimoni. 14Anche questo motivo ricalca analogo motivo di gravame cui al Corte ha dato ampio riscontro, alle pagine 28-30 dell'impugnata sentenza.

A fronte delle doglianze difensive in punto a compressione del diritto di difesa in ragione del limitato tempo avuto per accedere alle conversazioni intercettate e trascritte nei brogliacci, nonché per l'esame della perizia trascrittiva, ovvero stante l'avvenuto esame dei testi prima dell'esame del perito, la Corte ha esposto le proprie ragioni, analizzando il tempo trascorso fra i vari incombenti processuali ed escludendo, data la ragionevolezza dei termini, che vi fosse stata una compressione del diritto, come lamentata, e ha sottolineato che la difesa non ha mai, al di là di una mera affermazione di principio, specificato con motivi non generici in che cosa nel concreto si sia sostanziata la violazione del diritto di difesa; quali conversazioni non siano state esaminate e quali testi avrebbero dovuto essere esaminati dopo il perito.

A tali considerazioni esposte dalla Corte Territoriale, il ricorrente non ha contrapposto alcuna ulteriore argomentazione, né ha finalmente specificato in cosa si sia concretata la reiteratamente lamentata lesione del diritto di difesa.

In ogni caso, a ben guardare, quanto meno con riferimento all'accesso alle conversazioni intercettate, questa Corte ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti "ex lege" e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione della medesima udienza in attesa del deposito dell'elaborato peritale, posto che la prova è costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi (Sez. 6, n. 9161 del 28/01/2025, Pmt, Rv. 287703 - 01); il principio è ribadito anche dalla seguente massima che dà risposta alla doglianza circa il previo esame dei testi, secondo cui non è causa di nullità della sentenza l'aver proceduto all'esame dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle conversazioni registrate sui supporti informatici (Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Cotugno, Rv. 278863 - 02) 4.2 La carenza di prova circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda.

La Corte afferma che non è pensabile che il [OSCURATO:PERSONA] cui si riferisce [OSCURATO:PERSONA] come contatto di [OSCURATO:PERSONA] sia il figlio del medesimo poiché egli afferma di averlo 15incontrato di persona e di ricordare che era un ex pattinatore e aveva problemi alla gamba.

Circa la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di intermediario, la stessa, lungi dal discendere dalle dichiarazioni, peraltro vaghe, di [OSCURATO:PERSONA], discende dal contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come puntualizzato dalla Corte territoriale.

Non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscessero, al di là del contatto procurato tramite [OSCURATO:PERSONA]; un contatto diretto fra i due è paventato da [OSCURATO:PERSONA] quando [OSCURATO:PERSONA] ritarda nel pagamento ed in ogni caso la Corte richiama un conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiara tranquillo in quanto incensurato. 4.3 Sul trattamento sanzionatorio, in relazione alla determinazione della pena base, alle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. e mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.

Nel determinare il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale sottolinea la gravità del fatto, il suo ruolo centrale nella vicenda e la mancanza di ravvedimento; la Corte ribadisce tale valutazione sottolineando l'assenza di condotte suscettibili di positiva valutazione e rileva come il suo ruolo, certamente meno pregnante, sia stato sanzionato con una pena inferiore a quella dei correi.

Quanto alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, la cui richiesta è riportata nei motivi di gravame, si deve applicare l'art. 114 comma 2 cod. pen. che configura una preclusione normativa all'applicazione della suddetta attenuante nei casi indicati dall'art. 112 cod. pen.

Nel caso in esame è contestata l'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. per il concorso nel reato di cinque persone : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto correttamente, dunque, la invocata attenuante non è stata riconosciuta. 4.4 La tardività della rinnovazione della costituzione di parte civile e la mancanza di motivazione circa la sussistenza del danno e la quantificazione della provvisionale.

Circa la eccepita tardività della costituzione degli eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha congruamente argomentato richiamando un principio espresso da questa Corte che non impone nel processo penale una tempestiva nuova costituzione, poiché con la morte della parte civile non si interrompe il rapporto processuale, come invece avviene nel giudizio civile al venire meno di una parte processuale. 16Questa Corte ha affermato che alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. ed inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio; la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 04) Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 - 01) Quanto, poi, al motivo inerente quantificazione della provvisionale si deve richiamare il seguente insegnamento di questa Corte che afferma che in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01) Diretta conseguenza di tale affermazione è che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02) 4.5 L'omessa valutazione circa l'applicabilità delle pene sostitutive.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena inflitta all'imputato ad un'entità che rientra nella forbice di sostituibilità con 17le pene previste dall'art. 20 bis cod. pen., non abbia motivato in alcun modo la decisione di non procedere alla sua sostituzione.

Questa Corte ha osservato che « la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.

Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01)» (così in motivazione Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 — 01) Tale istanza era stata avanzata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello; l'istanza era subordinata, ovviamente, al ricorrere dei presupposti, consistenti in primis nel limite della pena inflitta, non superiore a quattro anni.

La Corte, pur avendo ridotto la pena ad anni quattro di reclusione e nonostante lo specifico motivo di appello, ne ha completamente omesso la disamina, né una decisione per implicito è ricavabile dall'ordito motivazionale complessivo della decisione.

Pertanto, limitatamente a tale profilo, si impone l'annullamento dell'impugnata decisione con rinvio degli atti per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia.

5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Tale motivo di ricorso è inammissibile.

Il Tribunale elenca gli elementi di prova a carico dell'imputato, evidenziando innanzitutto la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché dai contatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Vengono poi segnalate le conversazioni intercettate che descrivono la triangolazione dei rapporti, le insistenze del [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il compenso pattuito e la decisione di contattare direttamente [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che sul suo cellulare vi fosse la fotografia di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha valutato le spiegazioni alternative fornite dall'imputato che ha proposto una differente lettura dei fatti, ritenuta improbabile e non credibile : a tali argomentazioni il ricorrente non contrappone alcun elemento nuovo, 18sollecitando questa Corte ad interpretare gli elementi di prova in maniera alternativa rispetto alla Corte territoriale, con una operazione che è versata nel merito non può essere sollecitata nel giudizio di legittimità.

Come è noto, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01) 5.2 La mancata concessione delle attenuanti generiche.

Anche questo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche in ragione del ruolo centrale avuto dall'imputato nel reato, dei precedenti e della gravità del fatto; la Corte ha ripreso tale motivazione, confermando l'esclusione delle generiche.

Il ricorrente, anche in relazione alle attenuanti, sollecita una differente valutazione degli elementi già oggetto di accurata disamina da parte della Corte territoriale, al fine di escluderne la concedibilità : sollecita, dunque, ancora una volta, una differente valutazione da parte di questa Corte degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione.

6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate l'impugnato provvedimento deve essere annullato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen.; per il resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.

Gli imputati debbono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo.

PQM Annulla la sen P.Q.MRigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale liquidatrice di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o Casa ObALL- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atLia_SuigrigElr,)ale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì .............. [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA] 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]~/[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni già depositate unitamente alla nota spese e chiede che sia dichiarata inammissibilità di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi già depositati chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 5 giugno 2025 ha ridotto le pene inflitte dal Tribunale di Treviso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio della carrozzeria [OSCURATO:PERSONA], quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei di reclusione, quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi otto di reclusione e quanto a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro di reclusione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 425 n. 2 cod. pen.; in ragione della riduzione della pena principale ha ridotto quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena accessoria della interdizione di pubblici uffici in anni cinque e ha revocato loro l'interdizione legale. La contestazione mossa agli odierni imputati riguarda l'incendio della carrozzeria [OSCURATO:PERSONA] sita in Treviso, sviluppatosi nelle prime ore del 10 giugno 2020, che aveva interessato quattro vetture e aveva cagionato ingenti danni alla struttura. Fin da subito emergeva la natura dolosa dell'incendio, poiché venivano individuati due punti di innesco del fuoco e dalle telecamere di sorveglianza veniva ripreso un uomo travisato che, dopo avere forzato la porta di ingresso, trascinando con sé un carico pesante, si aggirava al buio all'interno della carrozzeria deserta. I sospetti circa gli autori dell'atto si indirizzavano fin da subito verso [OSCURATO:PERSONA], ex compagno di [OSCURATO:PERSONA] - figlia del titolare della carrozzeria - e padre del loro figlio, che aveva mal sopportato la cessazione della relazione e aveva pertanto reso la ex compagna oggetto di plurime condotte violente e minacciose, tanto da essere stato denunciato per atti persecutori; l'incendio si collocava dopo soli venti giorni dalla ricezione da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA] della notifica dell'atto di chiusura indagini per il delitto di stalking. Dalle analisi dei tabulati delle utenze cellulari emergeva che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere il materiale autore del fatto, in quanto si trovava lontano da Treviso per lavoro. Dalla visione delle telecamere veniva individuata una vettura che, a fari spenti transitava davanti alla carrozzeria qualche minuto prima che divampasse l'incendio; grazie alla intestazione della autovettura e alle utenze collegate alla sua proprietaria, tale [OSCURATO:PERSONA], si risaliva all'autore materiale dell'incendio, tale [OSCURATO:PERSONA], che confessava la propria responsabilità. Ulteriori attività di analisi sui tabulati facevano emergere come soggetti di interesse investigativo, in quanto collegati fra loro e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - che aveva avuto contatti sia con [OSCURATO:PERSONA], sia con [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA]; venivano quindi attivate attività di captazione sulle utenze in uso a queste persone e da una conversazione, in particolare, emergeva che [OSCURATO:PERSONA] sollecitava 2Foccardi a recuperare il danaro che avrebbe dovuto essere consegnato da [OSCURATO:PERSONA], minacciando in difetto di contattare egli direttamente [OSCURATO:PERSONA]. Dalle ulteriori conversazioni si aveva piena conferma dell'ipotesi investigativa. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva funto da autista a [OSCURATO:PERSONA], confermavano che [OSCURATO:PERSONA] - che aveva corrisposto il compenso a [OSCURATO:PERSONA] per l'incendio, pari a tremila euro - non era il mandante diretto, bensì un intermediario. A carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano valutate le chiamate in correità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il contenuto delle conversazioni intercettate e il rinvenimento sul suo cellulare di una fotografia ritraente la famiglia del [OSCURATO:PERSONA]. A carico di [OSCURATO:PERSONA] venivano valutati l'odio che nutriva per [OSCURATO:PERSONA] e la sua famiglia, il legame con [OSCURATO:PERSONA], certamente intermediario, e il fatto che quest'ultimo avesse una foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sul cellulare. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua penale responsabilità era derivata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto cenno a un certo [OSCURATO:PERSONA], pattinatore con problemi alla gamba; dalle intercettazioni da cui emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era il tramite fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dai contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo l'incendio, dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione intercettata. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione, sia sotto il profilo della insufficienza, contraddittorietà, illogicità della stessa, sia sotto il profilo della sua omissione in relazione alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato. Un dato irrilevante sono le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero state riportate in maniera errata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai riferito a [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] era un mero intermediario; tale dato discendeva da una supposizione della donna, supposizione che ella aveva derivato dall'ascolto delle telefonate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pareva essere con un'altra persona. Parimenti le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] non corrispondono al fatto certo che dopo l'incendio [OSCURATO:PERSONA] abbia avvisato [OSCURATO:PERSONA] che l'incarico era stato portato a termine, poiché la donna non lo ricorda. Il ricorrente critica anche l'utilizzazione da parte della Corte delle deposizioni del [OSCURATO:PERSONA] che, pur non essendo ritenuto attendibile, vede porre le sue dichiarazioni predibattinnentali, non perfettamente coincidenti con il contenuto della deposizione dibattimentale, a fondamento della declaratoria di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Ribadisce la totale inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], le cui affermazioni etero-accusatorie sarebbero germinate dalla volontà di ottenere benefici immediati in termini di regime cautelare. 3I contatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] fra [OSCURATO:PERSONA] e un certo [OSCURATO:PERSONA] non potevano condurre con certezza proprio a [OSCURATO:PERSONA], sia perché [OSCURATO:PERSONA] ha un figlio di nome [OSCURATO:PERSONA], sia perché l'incontro con tale [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] ricorda, era di qualche anno anteriore all'incarico ricevuto e quindi difficilmente riconducibile a quel mandato incendiario. Inoltre, non emerge dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] sia un ex pattinatore e che abbia avuto un problema alle gambe; invero, all'epoca dell'incontro descritto dal teste, egli avrebbe avuto una cinquantina d'anni, dunque una età diversa rispetto all'uomo visto da [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] poi, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, aveva dato una spiegazione alternativa al passaggio di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], richiamando dei prestiti, confermati da due testimoni della difesa di cui nulla si è detto nelle sentenze di merito. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge circa la qualificazione giuridica del fatto. A parere del ricorrente il fatto, più correttamente, avrebbe dovuto rientrare nella fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen. Entrambi i giudici di merito, pur affermando che l'incendio era volto a danneggiare la parte civile, non hanno tratto da tale affermazione la corretta conclusione giuridica, ovverossia che il delitto configurabile sia altro rispetto all'art. 423 cod. pen., in difetto dell'elemento soggettivo corretto. 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle ritenute aggravanti di cui agli art. 61 n. 5 e 112 n. 2 cod. pen. Quanto alla aggravante della minorata difesa, la Corte la ha ritenuta sussistente in quanto, quando venne appiccato l'incendio, era ancora buio, affermazione errata, a parere del ricorrente, poiché alle cinque del mattino del 10 giugno vi è già luce, almeno crepuscolare e, in ogni caso, vi sono attività che iniziano, soprattutto in una zona a vocazione industriale, come quella ove è ubicata la carrozzeria. Altrettanto errato è stato ritenere sussistente l'aggravante del ruolo di direzione dei correi, peraltro nemmeno emergente dagli atti; non vi è infatti alcun riferimento a tale attività, ma solo al ruolo di mandante che non coincide con quello di colui che ha diretto le attività. 2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente rimarca la carenza di motivazione circa la determinazione della pena base; analogamente priva di motivazione è l'esclusione delle attenuanti generiche; sotto tale profilo la Corte non ha valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA], né la sua incensuratezza. 43. Propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia anche [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza. 3.1 Con il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e vizio di motivazione. Alla difesa, che aveva chiesto congruo termine, non è stato dato un lasso di tempo adeguato per esaminare il materiale captativo prima dell'esame dei soggetti intercettati, né la perizia trascrittiva, e non è stato concesso di esaminare prima il perito e poi i testi, rendendo così l'esame dibattimentale dei testi un atto condotto «al buio». 3.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato di incendio doloso contestato. [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte territoriale, avrebbe avuto il ruolo di intermediario fra [OSCURATO:PERSONA] - che aveva assoldato [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], asserito mandante, ma è emerso che nessuna necessità c'era di un intermediario, poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscevano già. Né sarebbe sufficiente a fondare la penale responsabilità dell'imputato il laconico contenuto di una conversazione intercettata intercorsa con [OSCURATO:PERSONA]. E' poi emerso che il [OSCURATO:PERSONA] di 35/40 anni, ex pattinatore con problemi alla gamba, non potesse essere [OSCURATO:PERSONA], poiché l'incontro riferito da [OSCURATO:PERSONA] era troppo risalente rispetto al fatto; [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stato pattinatore né avere problemi alle gambe; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato incerto rispetto alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui parlava [OSCURATO:PERSONA] che ben poteva essere il figlio di quest'ultimo. 3.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione circa la mancata concessione delle attenuanti generiche; difetta inoltre la motivazione circa il rigetto della attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., né è stata adeguatamente motivata la ragione che ha portato a ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa; non è stata data adeguata motivazione alla determinazione della misura della pena e alla mancata applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., divenuta possibile in considerazione della riduzione della pena inflitta all'imputato. 3.4 Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in punto alla mancata esclusione della parte civile per erronea rinnovazione della costituzione, nonché vizio di motivazione circa il risarcimento ed il quantum della provvisionale. Fra il decesso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e la rinnovazione della sua costituzione sono state tenute plurime udienze, pertanto la medesima deve ritenersi tardiva. 54. [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti proposto ricorso a mezzo del difensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza. 4.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Sebbene il chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] sia stato definito non attendibile, le sue dichiarazioni, in uno con quelle della [OSCURATO:PERSONA], hanno costituito l'ossatura della declaratoria di penale responsabilità del ricorrente. La Corte territoriale, infatti, ha dichiarato la non piena attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e non ha esaminato partitamente gli eventuali risconti alle sue dichiarazioni, così come non ha esaminato l'apporto probatorio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai accusato [OSCURATO:PERSONA]; inconferente sarebbe la conversazione in cui si parla del compenso che ben potrebbe avere riguardato altri rapporti e la disponibilità della foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] sarebbe altrettanto priva di concreta rilevanza probatoria. 4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 423 cod. pen. La Corte non si è soffermata sulla finalità dell'appiccamento del fuoco, né è possibile affermare se le intenzioni di chi commissionò al [OSCURATO:PERSONA] l'incendio fossero quelle di creare un danno; del resto, si potrebbe anche ipotizzare un concorso ex art. 116 cod. pen., ben potendosi ipotizzare una condotta maldestra in capo al [OSCURATO:PERSONA] che, agendo in proprio, diede al fatto delle connotazioni del tutto differenti, rispetto a quanto prefigurato. 4.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 61 nn. 5 e 7 cod. pen. Le aggravanti contestate non avrebbero potuto estendersi al [OSCURATO:PERSONA] in difetto di prova dell'elemento psicologico. 4.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art. 62 bis cod. pen. La Corte nel provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato circa la ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi nuovi datata 5 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al motivo relativo alla concedibilità delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen. 6 t ì,2. Alcuni motivi sono comuni a tutti i ricorrenti e pertanto vengono trattati congiuntamente. 2.1 Circa la qualificazione giuridica del fatto come incendio. I ricorrenti lamentano con motivo comune la erroneità della qualifica giuridica del reato loro attribuito, derivante dalla mancata indagine circa l'elemento soggettivo, ovveroisia circa il focus della volontà. Tale argomentazione difensiva era già stata sottoposta alla Corte territoriale nei motivi di gravame, affrontata e risolta in senso negativo e, ciononostante, viene riproposta con i motivi di ricorso senza alcun elemento di novità e senza un reale confronto con le ragioni esplicitate dalla Corte di appello; pertanto, il motivo deve definirsi aspecifico. Si deve premettere che trattandosi di due pronunce di condanna conformi, la valutazione dell'impianto motivazionale delle due pronunce deve essere condotta in maniera unitaria, i due apparati argomentativi completandosi vicendevolmente. I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all'elemento psicologico,in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01). Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosa altrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e non già del meno grave reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, 14/03/1995, n. 4506, Baldo; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942). Sul punto, diffusamente affrontato in entrambe le pronunce di merito, il Tribunale ha ritenuto, dopo avere sottolineato la potenza distruttrice del fuoco appiccato che ha interessato vari veicoli e attrezzature, i lucernai, i quadri elettrici con annerimento dell'intonaco dell'immobile, che le modalità di innesco del fuoco - utilizzando una notevole quantità di liquido accelerante in un luogo chiuso, contenete solventi e autoveicoli - fossero indicative della precisa volontà di cagionare il maggior danno possibile alla carrozzeria; anche il fatto che l'autore materiale non si fosse allontanato prima di accertarsi della propagazione del fuoco è indicativo del fatto che la diffusività e vastità dell'incendio siano state oggetto di una precisa rappresentazione e volontà. 7Analogamente la Corte territoriale, che ha affrontato il relativo motivo di gravame, ha ribadito che la sussistenza del dolo del delitto più grave discende dalle modalità attuative dell'incendio. Lo sversamento di due taniche di benzina sul cofano delle auto ricoverate nella carrozzeria rende evidente come la finalità fosse quella di provocare un incendio, stante anche il fatto che l'evento prodotto era di proporzioni tali che i vigili del fuoco impiegarono parecchie ore prime di riuscire a spegnere le fiamme. Dalla descrizione dei momenti immediatamente successivi allo scaturire dell'incendio, come ripercorsi nella sentenza di primo grado, emerge che l'abitazione della persona offesa è sita nei pressi della carrozzeria e, dunque, l'incendio si è propagato in una zona certamente non isolata ma prossima alle abitazioni. E' dunque evidente che i giudici di merito hanno affrontato la questione della qualificazione giuridica del fatto e la hanno risolta, esaminando i dati obbiettivi da cui poter trarre delle indicazioni in punto all'intento del soggetto agente, seguendo gli insegnamenti dati da questa Corte e cioè traendo, correttamente e con congruo argomentare, elementi di valutazione proprio dalla vastità e dalle dimensioni del risultato raggiunto, tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Tale valutazione comune ai provvedimenti di merito è perfettamente aderente ad un risalente ma non superato insegnamento di questa Corte secondo il quale, ai fini dell'art. 423 cod. pen. per incendio va inteso un fuoco qualificato dalla vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire ed a diffondersi, dalla difficolta dello spegnimento. Tali caratteristiche comportano come normale conseguenza il pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non va intesa necessariamente come pericolo per la vita e l'incolumità delle persone. (Sez. 4, n. 8262 del 20/03/1979, Rv. 143046 - 01) La diffusività del fuoco, richiesta come estremo del delitto di incendio, non deve essere necessariamente esterna all'oggetto dell'incendio, ma va, innanzitutto, stabilita con riferimento a tale oggetto. Si ha pertanto incendio ai sensi dell'art. 423 cod. pen. nel caso di fuoco sviluppatosi su un vasto manufatto (capannone di oltre cinquanta metri quadrati contenente attrezzi da spiaggia) anche se isolato su una spiaggia, non circondato da vegetazione e distante da abitazioni, purché il fuoco, per violenza, capacità di propagarsi e vastità, abbia la tendenza a svilupparsi e ad estendersi a tutto l'oggetto materiale del reato, con conseguente difficolta di estinzione.(Sez. 2, n. 12232 del 30/03/1978 Rv. 140128 - 01) 2.2 Le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen. 8 l,tetto,. Anche le critiche inerenti/sussistenza delle aggravanti erano già state sottoposte alla Corte di appello, dalla stessa risolte e riproposte in maniera aspecifica con i motivi di ricorso. Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, per avere l'autore materiale agito di notte, nonché quella del danno patrimoniale ingente e quella dell'avere colpito l'incendio un impianto industriale. La Corte territoriale cui, come detto, era già stata devoluta la questione con i motivi di gravame iha affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. nonostante la difesa sostenesse che alle cinque del mattino del 10 giugno sia già giorno. La Corte ha fatto presente nel provvedimento impugnato che l'auto di [OSCURATO:PERSONA] si era avvicinata a fari spenti proprio per approfittare del buio; che dallLriprese gli operanti non erano riusciti ad individuare subito l'auto ovvero l'esecutore materiale in ragione sempre della scarsità di luce, così come l'autore si è avvalso di una torcia, proprio perché era buio e, in ogni caso, la condotta è stata posta in essere in una zona artigianale ove a quell'ora non c'era nessuno, essendo ancora troppo presto per l'inizio delle attività produttive. Il ricorrente ha contestato tali affermazioni, proponendo una differente valutazione di tali elementi di fatto, sollecitando dunque questa Corte a sostituire la valutazione fatta dalla Corte di appello con altra valutazione di merito, non demandabile al giudizio di legittimità. Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02) La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 01) [OSCURATO:PERSONA]. U. citate in motivazione affermano che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata 9(Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302); peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672). Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., non è, tuttavia, sufficiente ritenere l'astratta idoneità di una situazione, quale il tempo di notte, ad incidere sulle capacità di difesa, riducendole, ma occorre «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), e, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, ostacolando (pur senza annullarle del tutto) le possibilità di difesa pubblica o privata. Dunque, posto che il fatto è stato commesso in tempo di notte, la Corte non si è limitata ad indicare in maniera astratta tale elemento come aggravatore della condotta, ma ha calato tale espressione nella concretezza della situazione, per derivarne che anche nel concreto si è verificata una condizione tale da intaccare la difesa della persona offesa, al punto da poterla definire minorata. E ciò non solo per l'assenza di luce che, pure, è stata ritenuta rilevante, in ragione del mancato utilizzo dei fari dell'auto, del fatto che le riprese non fossero chiaramente decodificabili e che vi fosse la necessità di utilizzo della torcia, ma anche perché, trattandosi di zona a vocazione artigianale, non vi erano persone che vi abitassero, né passanti e dunque era certamente zona che, proprio per l'ora notturna, indipendentemente dal quantum di luce, era deserta e ciò ha agevolato la commissione del reato, in uno con il fatto che l'impianto di videosorveglianza, cui a Corte ha fatto cenno, non ha impedito all'autore materiale di agire. In questo senso Sez. 5, n. 50500 del 04/07/2018, Vlaicu, Rv. 274724 ha valorizzato il fatto che la commissione del furto in tempo di notte aveva effettivamente inciso sulle possibilità di difesa, in quanto il furto aveva avuto luogo in zona prevalentemente commerciale, nella quale in orario notturno vi era assenza di automobilisti e di passanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. è stata ritenuta integrata dal Tribunale in ragione della vastità dell'azione devastatrice del fuoco e della forzata chiusura dell'attività produttiva. Deve ribadirsi che anche le questioni circa la sussistenza della aggravante in esame avevano già fatto oggetto di motivo di gravame e sono state esaminate dal 10provvedimento impugnato con motivazione logica, convincente, con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non si confronta. La Corte a tal proposito, afferma che il danno cagionato è ingente e provato e a tal fine richiama l'atto di transazione dal quale si evince che, a fronte di una richiesta risarcitoria di 644.000 euro, la compagnia di assicurazione ha corrisposto la somma di 300.000 euro al danneggiato, che deve ritenersi configurare un danno oggettivamente ingente. 2.3 L'estensione delle aggravanti ai correi. L'art. 59 cod. pen. stabilisce che le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. L'art. 118 cod. pen. fissa i criteri di imputazione delle circostanze in caso di concorso di persone e afferma che le circostanze che aggravano o diminuiscono la pena, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti I persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono : in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 02). In motivazione si afferma che in materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti il criterio di attribuibilità deve essere identificato in ragione del disposto dell'art. 59 comma 2 cod. pen.; e che il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Si ritiene, peraltro, che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Infatti, l'art. 118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non 11modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen. Conferma tale approdo ermeneutico il fatto che le circostanze sottratte all'estensione, ovvero quelle che ineriscono alla persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché - a ben guardare - non si rinviene alcuna eccezione alla regola della imputabilità soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato. In ragione del criterio di imputabilità soggettiva delle circostanze aggravanti oggettive, quali sono quelle in esame che attengono alle modalità dell'azione, come qualificate dall'art. 70 comma 1 n. 1) cod. pen., è corretta la loro attribuzione anche al concorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché / essendo egli il diretto contatto con l'esecutore materiale, era a conoscenza o avrebbe comunque dovuto essere a conoscenza delle modalità attuative dell'incendio e dell'estensione del medesimo, aspetti che non potevano non avere fatto parte dell'accordo. La Corte, nel provvedimento impugnato, ha superato la questione in ragione della natura oggettiva della circostanza aggravante, con una decisione corretta, in ragione, però non solo e non tanto di tale natura, bensì della attribuibilità di un coefficiente soggettivo a tale circostanza che in qualche maniera deve appartenere anche solo a titolo di colpa al patrimonio psicologico del correo. 2.4 L'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriore motivo di doglianza comune ai ricorsi riguarda la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] è affrontata dal Tribunale alla pag. 9 che ricorda come [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso di avere riferito il falso, pur ammettendo di avere detto agli operanti quello che volevano sentirsi dire. La difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali di [OSCURATO:PERSONA] anziché di quelle dibattimentali, come sarebbe stato corretto. La Corte ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non è teste attendibile, ma non nel senso indicato dalla difesa. In particolare, la inattendibilità è limitata al ruolo attribuito ai correi che egli in dibattimento ha cercato di ridimensionare, pur confermando gli elementi fondamentali della vicenda, cioè la responsabilità per l'incendio. Egli aveva sentito che c'era un lavoro da fare per 3000 euro e perciò aveva tenuto i contatti con [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva prospettato quello che doveva fare, agendo come intermediario di persona non nota. 12Ha altresì confermato di avere appiccato l'incendio, che l'incarico gli era stato dato da Tonnnnasini, che agiva come emissario di altra persona, che lo aveva pagato, sebbene non subito. Anche sotto questo aspetto le critiche mosse al provvedimento impugnato circa la ritenuta attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] sono ripetitive di analoghi motivi di gravame e non si confrontano con la puntuale motivazione della Corte, che ha dato conto del significato attributo alla ritenuta inattendibilità del testimone assistito e delle affermazioni che ha ritenuto essere state confermate dal teste nonostante, il tentativo di ridimensionamento. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ 3.1 La declaratoria di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della scarsa perspicuità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA] sono elencati dal Tribunale e sono costituiti innanzitutto dal forte movente in capo all'imputato e dal fatto che la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] abbia confermato come si trattasse di incendio su commissione, cioè come l'incarico fosse solo intermediato dal [OSCURATO:PERSONA] che agiva per conto di altri. Ulteriore elemento è costituito dal legame fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva girato al primo le foto della famiglia [OSCURATO:PERSONA] esortandolo a concentrarsi sul lavoro da fare. Vi è poi una affermazione molto rivelatrice del [OSCURATO:PERSONA] che dice che gli operanti sanno tutto, ma proprio tutto. La Corte, nel provvedimento impugnato, a fronte dei motivi di gravame esamina il quadro probatorio a carico dell'imputato e ribadisce il ruolo centrale della conversazione del 27 novembre 2020 avvenuta fuori dalla Questura; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stati resi edotti dei risultati delle indagini, facevano espresso riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non sia in grado di dire se il mandante sia [OSCURATO:PERSONA] non è rilevante, perché la donna sapeva solo che [OSCURATO:PERSONA] era un intermediario; quanto, poi, alla telefonata fatta subito dopo l'incendio da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] la stessa è partita alle 5.11 ed è durata 32 secondi; vista l'ora e la durata e in difetto di spiegazioni alternative, è più che plausibile che si tratti della comunicazione circa l'avvenuto completamento dell'incarico. La Corte menziona poi la conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] - che non aveva ancora ricevuto la provvista da [OSCURATO:PERSONA] - minaccia di contattare direttamente [OSCURATO:PERSONA]; vi è altra conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] rassicura [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] gli porterà di soldi, ma la situazione non si risolve perché [OSCURATO:PERSONA] contatta direttamente [OSCURATO:PERSONA] avendo scoperto che l'intermediario [OSCURATO:PERSONA] si è tenuto il danaro destinato a lui. [OSCURATO:PERSONA] poi si dice preoccupato con [OSCURATO:PERSONA] che possano risalire a lui. 13 f,\Il ricorrente sul punto nulla dice, limitandosi a contestare la scarsa rilevanza in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono elementi del tutto di contorno rispetto al nucleo fondante la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato. 3.2 L'aggravante di cui all'art. 112 n. 2 cod. pen. L'aggravante in oggetto opera nei confronti di colui che ha promosso, ovvero organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività dei concorrenti. La Corte ha fatto riferimento al ruolo di mandante dell'azione criminosa assunto da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo una definizione espressa da questa Corte, ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie. (Sez. 5, n. 32422 del 08/04/2019, Bonalumi, Rv. 276923 - 01) Dunque, certamente [OSCURATO:PERSONA] in quanto mandante dell'azione delittuosa ne è anche il promotore, essendo colui che l'ha ideata, e ciò è sufficiente ad integrare l'aggravante, non essendo necessario che oltre al ruolo di promotore egli debba essere anche colui che l'ha diretta da un punto di vista organizzativo. 3.3 Il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della pena base, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante del fatto ingiusto del [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo è inammissibile. La determinazione della pena base da parte del Tribunale si è fondata sulla gravità della condotta che si inserisce in una precedente attività di stalking e, come rileva la Corte, in ogni caso, si è attestata su una entità inferiore al medio edittale; il provvedimento impugnato rimarca l'entità del danno, la paura ingenerata nei prossimi congiunti, la motivazione dell'azione, il numero delle persone coinvolte. La Corte in maniera altrettanto puntuale motiva la mancata concessione delle attenuanti generiche facendo riferimento alla assoluta insensibilità anche rispetto alla sicurezza del figlio e al fatto che [OSCURATO:PERSONA] stesse pianificando ulteriori condotte delittuose. A tal fine la Corte con motivazione logica e coerente esclude, che, alla luce di tutti gli elementi negativi elencati, soprattutto in ragione della pervicacia del proposito criminoso, le minacce eventualmente ricevute da [OSCURATO:PERSONA] possano consentire la applicazione di un trattamento sanzionatorio meno severo. 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1 La mancata concessione di termine per la disamina del materiale captativo, della perizia trascrittiva ed esame dei testimoni. 14Anche questo motivo ricalca analogo motivo di gravame cui al Corte ha dato ampio riscontro, alle pagine 28-30 dell'impugnata sentenza. A fronte delle doglianze difensive in punto a compressione del diritto di difesa in ragione del limitato tempo avuto per accedere alle conversazioni intercettate e trascritte nei brogliacci, nonché per l'esame della perizia trascrittiva, ovvero stante l'avvenuto esame dei testi prima dell'esame del perito, la Corte ha esposto le proprie ragioni, analizzando il tempo trascorso fra i vari incombenti processuali ed escludendo, data la ragionevolezza dei termini, che vi fosse stata una compressione del diritto, come lamentata, e ha sottolineato che la difesa non ha mai, al di là di una mera affermazione di principio, specificato con motivi non generici in che cosa nel concreto si sia sostanziata la violazione del diritto di difesa; quali conversazioni non siano state esaminate e quali testi avrebbero dovuto essere esaminati dopo il perito. A tali considerazioni esposte dalla Corte Territoriale, il ricorrente non ha contrapposto alcuna ulteriore argomentazione, né ha finalmente specificato in cosa si sia concretata la reiteratamente lamentata lesione del diritto di difesa. In ogni caso, a ben guardare, quanto meno con riferimento all'accesso alle conversazioni intercettate, questa Corte ha affermato che non è abnorme, in quanto non esula dai poteri riconosciuti "ex lege" e non determina una stasi irreversibile del processo, ma comporta un mero ritardo nella definizione della fase, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, che abbia ritenuto di disporre perizia per la trascrizione delle intercettazioni, erroneamente differisce la trattazione della medesima udienza in attesa del deposito dell'elaborato peritale, posto che la prova è costituita dalle registrazioni delle conversazioni, cui le parti hanno libero accesso, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione dei diritti della difesa, anche in relazione all'eventuale richiesta di definizione con riti alternativi (Sez. 6, n. 9161 del 28/01/2025, Pmt, Rv. 287703 - 01); il principio è ribadito anche dalla seguente massima che dà risposta alla doglianza circa il previo esame dei testi, secondo cui non è causa di nullità della sentenza l'aver proceduto all'esame dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate prima del deposito delle trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle conversazioni registrate sui supporti informatici (Sez. 5, n. 12737 del 17/02/2020, Cotugno, Rv. 278863 - 02) 4.2 La carenza di prova circa il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda. La Corte afferma che non è pensabile che il [OSCURATO:PERSONA] cui si riferisce [OSCURATO:PERSONA] come contatto di [OSCURATO:PERSONA] sia il figlio del medesimo poiché egli afferma di averlo 15incontrato di persona e di ricordare che era un ex pattinatore e aveva problemi alla gamba. Circa la riferibilità al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di intermediario, la stessa, lungi dal discendere dalle dichiarazioni, peraltro vaghe, di [OSCURATO:PERSONA], discende dal contenuto delle conversazioni intercettate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come puntualizzato dalla Corte territoriale. Non risulta provato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si conoscessero, al di là del contatto procurato tramite [OSCURATO:PERSONA]; un contatto diretto fra i due è paventato da [OSCURATO:PERSONA] quando [OSCURATO:PERSONA] ritarda nel pagamento ed in ogni caso la Corte richiama un conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA] si dichiara tranquillo in quanto incensurato. 4.3 Sul trattamento sanzionatorio, in relazione alla determinazione della pena base, alle aggravanti di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. e mancata sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. Nel determinare il trattamento sanzionatorio del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale sottolinea la gravità del fatto, il suo ruolo centrale nella vicenda e la mancanza di ravvedimento; la Corte ribadisce tale valutazione sottolineando l'assenza di condotte suscettibili di positiva valutazione e rileva come il suo ruolo, certamente meno pregnante, sia stato sanzionato con una pena inferiore a quella dei correi. Quanto alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen, la cui richiesta è riportata nei motivi di gravame, si deve applicare l'art. 114 comma 2 cod. pen. che configura una preclusione normativa all'applicazione della suddetta attenuante nei casi indicati dall'art. 112 cod. pen. Nel caso in esame è contestata l'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. per il concorso nel reato di cinque persone : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto correttamente, dunque, la invocata attenuante non è stata riconosciuta. 4.4 La tardività della rinnovazione della costituzione di parte civile e la mancanza di motivazione circa la sussistenza del danno e la quantificazione della provvisionale. Circa la eccepita tardività della costituzione degli eredi della parte civile [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha congruamente argomentato richiamando un principio espresso da questa Corte che non impone nel processo penale una tempestiva nuova costituzione, poiché con la morte della parte civile non si interrompe il rapporto processuale, come invece avviene nel giudizio civile al venire meno di una parte processuale. 16Questa Corte ha affermato che alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l'interruzione del rapporto processuale, prevista dall'art. 300 cod. proc. civ. ed inapplicabile al processo penale, che, invece, è ispirato all'impulso di ufficio; la costituzione, pertanto, resta valida e l'erede del defunto può intervenire nel processo senza effettuare una nuova costituzione ma semplicemente dimostrando la propria qualità di erede e subentrando nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa. (In motivazione la Corte ha precisato che l'erede succede anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore, il quale diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni). (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 04) Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita, né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc" e, pertanto, la mancata comparizione in appello degli eredi del defunto titolare del diritto o la loro assoluta inerzia non integrano un comportamento equivalente alla revoca tacita o presunta, essendo questa configurabile, ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado. (Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635 - 01) Quanto, poi, al motivo inerente quantificazione della provvisionale si deve richiamare il seguente insegnamento di questa Corte che afferma che in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile. (Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 2024, Puzzo, Rv. 285723 - 01) Diretta conseguenza di tale affermazione è che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773 - 02) 4.5 L'omessa valutazione circa l'applicabilità delle pene sostitutive. Il motivo è fondato. Il ricorrente lamenta il fatto che la Corte territoriale, pur avendo ridotto la pena inflitta all'imputato ad un'entità che rientra nella forbice di sostituibilità con 17le pene previste dall'art. 20 bis cod. pen., non abbia motivato in alcun modo la decisione di non procedere alla sua sostituzione. Questa Corte ha osservato che « la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dall'originario art.53 legge n.689/1981 (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01; Sez. 2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv. 263300 - 01; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 - 01), è valido anche per le nuove pene sostitutive di cui all'art. 20 bis cod. pen., atteso che l'art. 58 della stessa legge prevede che, nell'esercizio del «potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive», si debba tenere «conto dei criteri indicati nell'art. 133 del cod. pen.» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006 - 01)» (così in motivazione Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792 — 01) Tale istanza era stata avanzata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] con l'atto di appello; l'istanza era subordinata, ovviamente, al ricorrere dei presupposti, consistenti in primis nel limite della pena inflitta, non superiore a quattro anni. La Corte, pur avendo ridotto la pena ad anni quattro di reclusione e nonostante lo specifico motivo di appello, ne ha completamente omesso la disamina, né una decisione per implicito è ricavabile dall'ordito motivazionale complessivo della decisione. Pertanto, limitatamente a tale profilo, si impone l'annullamento dell'impugnata decisione con rinvio degli atti per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Venezia. 5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Gli elementi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivo di ricorso è inammissibile. Il Tribunale elenca gli elementi di prova a carico dell'imputato, evidenziando innanzitutto la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], come riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché dai contatti telefonici fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Vengono poi segnalate le conversazioni intercettate che descrivono la triangolazione dei rapporti, le insistenze del [OSCURATO:PERSONA] per ricevere il compenso pattuito e la decisione di contattare direttamente [OSCURATO:PERSONA]; il fatto che sul suo cellulare vi fosse la fotografia di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha valutato le spiegazioni alternative fornite dall'imputato che ha proposto una differente lettura dei fatti, ritenuta improbabile e non credibile : a tali argomentazioni il ricorrente non contrappone alcun elemento nuovo, 18sollecitando questa Corte ad interpretare gli elementi di prova in maniera alternativa rispetto alla Corte territoriale, con una operazione che è versata nel merito non può essere sollecitata nel giudizio di legittimità. Come è noto, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01) 5.2 La mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche questo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche in ragione del ruolo centrale avuto dall'imputato nel reato, dei precedenti e della gravità del fatto; la Corte ha ripreso tale motivazione, confermando l'esclusione delle generiche. Il ricorrente, anche in relazione alle attenuanti, sollecita una differente valutazione degli elementi già oggetto di accurata disamina da parte della Corte territoriale, al fine di escluderne la concedibilità : sollecita, dunque, ancora una volta, una differente valutazione da parte di questa Corte degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione. 6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate l'impugnato provvedimento deve essere annullato nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20 bis cod. pen.; per il resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Gli imputati debbono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano come in dispositivo. PQM Annulla la sen P.Q.MRigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e quale liquidatrice di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o Casa ObALL- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE atLia_SuigrigElr,)ale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì .............. [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA] 20
Sentenza Cassazione n. 22627/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris