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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16255/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 della Corte di appello di Campobassovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaElena Gamberini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, con riferimento alle condotte distrattive dei beni sub b), c), d) ed e),per non aver commesso il fatto e per la inammissibilità del ricorso in ordine allacondotta sub f) e l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio in punto dirideterminazione del trattamento sanzionatorio e di concessione dellasospensione condizionale della pena;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Campobasso haparzialmente riformato la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale diCampobasso che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AlfonsoGiampetruzzi, amministratore dal 13 settembre 2016 della [OSCURATO:PERSONA] fruttas.r.l., dichiarata fallita in data 3 giugno 2018, per avere distratto diversi veicoli diproprietà della fallita e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto il predetto dall’imputazioneascrittagli limitatamente al veicolo indicato al punto a) della contestazione e haapplicato l’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, l.fall., riducendo la penaed il complessivo trattamento sanzionatorio.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando duemotivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art.216, primo comma, n. 1, l. fall. e carenza di motivazione in ordine alle censureformulate con l’atto di appello in relazione all’affermazione della sua penaleresponsabilità.Segnala che con l’atto di appello erano stati dedotti quattro motivi diimpugnazione, tutti ben sintetizzati nella prima parte della sentenza di secondogrado; tuttavia, nella seconda parte della medesima sentenza, non venivanoesplicitate le ragioni poste a fondamento del loro rigetto, cosicché la motivazionerisulta meramente apparente, non avendo la Corte di merito assolto il suo oneremotivazionale, limitandosi ad aderire alla motivazione della sentenza di primogrado e citando precedenti giurisprudenziali del tutto scollegati rispetto alleargomentazioni relative alla distrazione dei singoli beni.La motivazione poggia esclusivamente sul mancato rinvenimento dei veicoliche dal Pubblico registro automobilistico risultavano intestati alla fallita, senzatenere conto delle vicende che avevano caratterizzato la vita della società ed inparticolare della circostanza che la fallita, prima che il [OSCURATO:PERSONA] ne divenisseamministratore unico, era stata amministrata da un altro soggetto, cosicché, peressa era avvenuta.

I rilievi formulati in tal senso dal Difensore sono stati ritenuti«inconferenti» dalla Corte di merito.Dalle prove era, invece, emerso che, al momento del subentro delGiampetruzzi nella carica, molti beni erano già usciti dal patrimonio della fallitaed egli, quindi, non poteva essere ritenuto autore della loro distrazione.In particolare, quanto all’autocarro indicato alla lettera b) dell’imputazione,esso risultava ancora intestato a soggetto diverso dalla società.Il veicolo di cui al punto d) dell’imputazione risultava venduto ad altrasocietà già in data 7 luglio 2015.Il veicolo di cui alla lettera c) aveva cambiato targa il 6 novembre 2003 edera stato rinvenuto nelle vicinanze della sede della società in stato di completoabbandono; non aveva mai costituito oggetto di condotte distrattive.Quanto ai veicoli indicati ai punti e) e f), essi non erano formalmenteintestati alla fallita ed erano stati distratti dalla precedente amministratrice,[OSCURATO:PERSONA], per tale ragione condannata dal Tribunale di Campobassonel 2015.Tali prove erano state indicate con l’atto di appello, ma la Corte territorialeavrebbe omesso di pronunciarsi.2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al diniego dellasospensione condizionale della pena, la erroneità della motivazione, con la qualesi afferma che la precedente condanna alla pena della reclusione, seppurecondonata, osta, cumulata con quella di due anni di reclusione inflitta con lasentenza impugnata in questa sede, all’applicazione del beneficio.A tale proposito il ricorrente evidenzia che la pena della reclusione è statasostituita, già al momento della condanna passata in giudicato, con la pena dellamulta, cosicché tale precedente potrebbe essere ostativo all’applicazione delbeneficio solo in relazione alla pena della multa e non in riferimento alla penadella reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.1.1.

Deve rilevarsi che con l’atto di appello era stato dedotto chel’autoveicolo indicato al punto b) dell’imputazione era sin dalla suaimmatricolazione rimasto formalmente intestato ad un terzo e che, pur essendopervenuto nella disponibilità della fallita, era stato poi ceduto ad un rivenditore diautomobili in permuta di altro veicolo nel 1990, prima che l’imputato diventasseamministratore della società.La sentenza di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per ladistrazione del veicolo di cui al punto b) sulla base della mancanza di prova dellagià avvenuta fuoriuscita del veicolo dalla disponibilità della fallita nel momento incui egli aveva assunto la carica di amministratore; in particolare ha evidenziatoche la giustificazione fornita dall’imputato, ossia la cessione del veicolo ad unconcessionario in occasione della permuta con altro veicolo, è rimastaindimostrata, cosicché deve ritenersi che il bene sia stato da lui distratto.Tuttavia, laddove, seguendo il ragionamento della Corte di appello, si ritengainattendibile la documentazione prodotta dalla difesa, nemmeno risulta che ilveicolo sia mai entrato nella disponibilità della fallita, atteso che esso risultavatuttora intestato ad altro soggetto quando il ricorrente è divenuto amministratoredella società cosicché in applicazione dei principi sopra esposti non potevapervenirsi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.In effetti, il ricorrente ha prodotto documentazione, non considerata dallaCorte territoriale e quindi travisata per omissione, dalla quale risulta che ilveicolo era stato intestato ad un soggetto diverso dalla fallita già nel 1995 e nonrisulta che esso sia mai stato intestato a questa.Ne consegue che in relazione a detto veicolo la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.1.2.

Quanto al veicolo indicato alla lettera c) dell’imputazione, nell’atto diappello era stato dedotto che esso aveva subito un cambio della targa, essendoandata distrutta quella rilasciata all’atto della sua immatricolazione, ed il veicolonel 2014 era stato rinvenuto presso la sede della società dall’Ufficiale giudiziario,incaricato di procedere ad un pignoramento; il veicolo non era stato, però,pignorato perché molto vecchio e non revisionato.La Corte di appello, nel motivare la sua decisione, non contesta taleassunto, ma sostiene che l’odierno ricorrente avrebbe comunque dovuto indicareal curatore che il bene si trovava nei pressi della società, non competendoall’imputato stabilire quale fosse il suo valore.Deve a tale proposito osservarsi che il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto didepauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimoniosociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimentodelle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'aperturadella procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltrealla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità deldistacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economicoconcretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, Rv. 287059 - 01).La Corte di appello ha, invece, erroneamente ritenuto priva di rilievo laquestione relativa al reale valore economico del veicolo.In ogni caso, proprio in virtù del pressocché inesistente valore del bene,appaiono fondati anche i rilievi sollevati dal ricorrente, sia in ordine allasussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sia, in ogni caso, in ordine allainsussistenza del dolo.1.3.

In relazione al veicolo indicato al punto d) dell’imputazione, con l’atto diappello era stato dedotto che esso era stato alienato ad altra società il 7 lugliodel 2015.La Corte territoriale ha richiamato la motivazione del Tribunale che avevaevidenziato come la condotta fosse da ritenersi distrattiva perché la circostanzache la autovettura fosse stata alienata ad altra società risultava solo da unascrittura privata, mentre la trascrizione era avvenuta il 3 ottobre 2018, solo dopoil fallimento e a distanza di oltre tre anni dalla data della scrittura privata chedimostrerebbe la sua cessione in data anteriore.

Non era quindi credibile che lacessione fosse avvenuta così tanto tempo prima della trascrizione.

A tale ultimoproposito, il Tribunale evidenziava che la società acquirente era amministrata daGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’imputato, già ritenuta inattendibile dalTribunale e che doveva ritenersi che il veicolo fosse rimasto nella materialedisponibilità della società fallita sino alla data in cui era intervenuto il fallimento.La Corte di appello ha ulteriormente osservato che, non essendol’alienazione stata trascritta nel Pubblico registro automobilistico prima delladichiarazione di fallimento, la sua alienazione, ai sensi dell’art. 45 l.fall., non eraopponibile agli organi fallimentari e quindi il bene doveva ritenersi ancora nelpatrimonio della fallita al momento della dichiarazione di fallimento.Non avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito al curatore le vicende traslative aventi adoggetto il veicolo, comunque egli si sarebbe reso responsabile del reatooccultando il bene.Deve osservarsi in questa sede che questa Corte di cassazione ha giàaffermato che la alienazione di un veicolo iscritto nel Pubblico registroautomobilistico può integrare una condotta distrattiva anche quando la venditanon sia stata trascritta prima del fallimento e non sia quindi opponibile allacuratela ai sensi dell’art. 45 l. fall. (Sez. 5, n. 42555 del 27/09/2024, Moschillo,non massimata; Sez. 5, n. 36726 del 10/05/2022, Ciullo, non massimata).

Si èosservato che non assume alcun rilievo la circostanza che il contratto dicompravendita tra le due società non sia stato trascritto, poiché nel nostrosistema la trascrizione serve solo quale strumento di pubblicità ed ai fini dellaopponibilità ai terzi degli atti negoziali aventi ad oggetto i beni iscritti nelpubblico registro, ma non incide sulla validità degli atti traslativi, in quanto la suamancanza non impedisce il perfezionamento o l’efficacia della alienazione tra leparti del contratto.Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto copia della scrittura prodotta alP.R.A. per la trascrizione; si tratta, ovviamente, di una scrittura privataautenticata (occorrendo la autenticazione della sottoscrizione per la trascrizione)e l’autenticazione risulta effettuata da un funzionario del Comune di Campobassoin data 7 luglio 2015 e che in effetti risulta essere stata travisata.Non essendo stati indicati dalla Corte di appello elementi che consentano diaffermare la falsità della autenticazione, deve concludersi che il veicolo era giàuscito dal patrimonio della fallita a tale data e non doveva essere dichiaratodall’imputato al curatore fallimentare in sede di inventario tra i beni ancora diproprietà della società.Ne deriva che anche in relazione a tale autoveicolo il fatto non sussiste.1.4.

Quanto all’autocarro Iveco con telaio VNJ404378390 e targatoED337XG, indicato alla lettera e), ed al veicolo targato [OSCURATO:TARGA], indicato allalettera f), i beni erano posseduti dalla società in virtù di un contratto di leasing eper essi il ricorrente ha prodotto documentazione (una sentenza dipatteggiamento ed un decreto penale di condanna) dalla quale risulta che i beniavevano costituito oggetto di appropriazione indebita da parte della precedenteamministratrice della società già prima che egli subentrasse nella carica.Tuttavia, in relazione a tali veicoli, secondo quanto emerge dalladocumentazione prodotta, i delitti di appropriazione indebita risultano commessida [OSCURATO:PERSONA] non ai danni della società dalla stessa amministrata, maai danni delle società che avevano concesso i beni in leasing e che, a seguitodella risoluzione dei contratti in conseguenza del mancato pagamento dei canoni,non avevano ricevuto in restituzione i mezzi.I Giudici del merito hanno affermato che i veicoli sono comunque rimastinella materiale disponibilità della società poi fallita, tanto che proprioGiampetruzzi è stato sottoposto a sanzione amministrativa perché circolava abordo del veicolo indicato alla lettera f) dopo la dichiarazione di fallimento; sullabase di quanto emerge dalle dichiarazioni rese dall’imputato al Curatorefallimentare (vedi pag. 9 della sentenza di appello) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] haammesso che anche il veicolo indicato alla lettera e) era rimasto nella materialedisponibilità della fallita.Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, intema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallacondotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza,destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatoresolo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condottapost-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di unainiziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare expost la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv.282643 - 01).L’avere l’imputato omesso di fornire al curatore l’ubicazione del bene è unacondotta di occultamento che vale ad integrare il reato che gli è stato contestato.Questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di bancarottapatrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della societàfallita in virtù di un contratto di leasing, risolto prima della dichiarazione difallimento per inadempimento, in quanto quel che rileva, a tal fine, è ladisponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti,considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio perla massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivantedall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 l. fall. (Sez.5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01).Il motivo è quindi infondato in relazione a tali veicoli.2.

Ne consegue che, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente allecondotte aventi ad oggetto i veicoli indicati alle lettere b), c) e d) perché il fattonon sussiste e la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio alla Cortedi appello di Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inrelazione alle condotte aventi ad oggetto i veicoli indicati alle lettere e) e f), per iquali il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Il secondo motivo di ricorsoresta assorbito.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai punti b), c) ed) dell’imputazione perché il fatto non sussiste e con rinvio alla Corte di appellodi Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Rigetta ilricorso nel resto.Così deciso il 06/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte di appello di Campobassovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MariaElena Gamberini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata, con riferimento alle condotte distrattive dei beni sub b), c), d) ed e),per non aver commesso il fatto e per la inammissibilità del ricorso in ordine allacondotta sub f) e l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio in punto dirideterminazione del trattamento sanzionatorio e di concessione dellasospensione condizionale della pena;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Campobasso haparzialmente riformato la sentenza del 24 maggio 2023 del Tribunale diCampobasso che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] AlfonsoGiampetruzzi, amministratore dal 13 settembre 2016 della [OSCURATO:PERSONA] fruttas.r.l., dichiarata fallita in data 3 giugno 2018, per avere distratto diversi veicoli diproprietà della fallita e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto il predetto dall’imputazioneascrittagli limitatamente al veicolo indicato al punto a) della contestazione e haapplicato l’attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, l.fall., riducendo la penaed il complessivo trattamento sanzionatorio.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando duemotivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art.216, primo comma, n. 1, l. fall. e carenza di motivazione in ordine alle censureformulate con l’atto di appello in relazione all’affermazione della sua penaleresponsabilità.Segnala che con l’atto di appello erano stati dedotti quattro motivi diimpugnazione, tutti ben sintetizzati nella prima parte della sentenza di secondogrado; tuttavia, nella seconda parte della medesima sentenza, non venivanoesplicitate le ragioni poste a fondamento del loro rigetto, cosicché la motivazionerisulta meramente apparente, non avendo la Corte di merito assolto il suo oneremotivazionale, limitandosi ad aderire alla motivazione della sentenza di primogrado e citando precedenti giurisprudenziali del tutto scollegati rispetto alleargomentazioni relative alla distrazione dei singoli beni.La motivazione poggia esclusivamente sul mancato rinvenimento dei veicoliche dal Pubblico registro automobilistico risultavano intestati alla fallita, senzatenere conto delle vicende che avevano caratterizzato la vita della società ed inparticolare della circostanza che la fallita, prima che il [OSCURATO:PERSONA] ne divenisseamministratore unico, era stata amministrata da un altro soggetto, cosicché, peressa era avvenuta. I rilievi formulati in tal senso dal Difensore sono stati ritenuti«inconferenti» dalla Corte di merito.Dalle prove era, invece, emerso che, al momento del subentro delGiampetruzzi nella carica, molti beni erano già usciti dal patrimonio della fallitaed egli, quindi, non poteva essere ritenuto autore della loro distrazione.In particolare, quanto all’autocarro indicato alla lettera b) dell’imputazione,esso risultava ancora intestato a soggetto diverso dalla società.Il veicolo di cui al punto d) dell’imputazione risultava venduto ad altrasocietà già in data 7 luglio 2015.Il veicolo di cui alla lettera c) aveva cambiato targa il 6 novembre 2003 edera stato rinvenuto nelle vicinanze della sede della società in stato di completoabbandono; non aveva mai costituito oggetto di condotte distrattive.Quanto ai veicoli indicati ai punti e) e f), essi non erano formalmenteintestati alla fallita ed erano stati distratti dalla precedente amministratrice,[OSCURATO:PERSONA], per tale ragione condannata dal Tribunale di Campobassonel 2015.Tali prove erano state indicate con l’atto di appello, ma la Corte territorialeavrebbe omesso di pronunciarsi.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione al diniego dellasospensione condizionale della pena, la erroneità della motivazione, con la qualesi afferma che la precedente condanna alla pena della reclusione, seppurecondonata, osta, cumulata con quella di due anni di reclusione inflitta con lasentenza impugnata in questa sede, all’applicazione del beneficio.A tale proposito il ricorrente evidenzia che la pena della reclusione è statasostituita, già al momento della condanna passata in giudicato, con la pena dellamulta, cosicché tale precedente potrebbe essere ostativo all’applicazione delbeneficio solo in relazione alla pena della multa e non in riferimento alla penadella reclusione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.1.1. Deve rilevarsi che con l’atto di appello era stato dedotto chel’autoveicolo indicato al punto b) dell’imputazione era sin dalla suaimmatricolazione rimasto formalmente intestato ad un terzo e che, pur essendopervenuto nella disponibilità della fallita, era stato poi ceduto ad un rivenditore diautomobili in permuta di altro veicolo nel 1990, prima che l’imputato diventasseamministratore della società.La sentenza di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per ladistrazione del veicolo di cui al punto b) sulla base della mancanza di prova dellagià avvenuta fuoriuscita del veicolo dalla disponibilità della fallita nel momento incui egli aveva assunto la carica di amministratore; in particolare ha evidenziatoche la giustificazione fornita dall’imputato, ossia la cessione del veicolo ad unconcessionario in occasione della permuta con altro veicolo, è rimastaindimostrata, cosicché deve ritenersi che il bene sia stato da lui distratto.Tuttavia, laddove, seguendo il ragionamento della Corte di appello, si ritengainattendibile la documentazione prodotta dalla difesa, nemmeno risulta che ilveicolo sia mai entrato nella disponibilità della fallita, atteso che esso risultavatuttora intestato ad altro soggetto quando il ricorrente è divenuto amministratoredella società cosicché in applicazione dei principi sopra esposti non potevapervenirsi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.In effetti, il ricorrente ha prodotto documentazione, non considerata dallaCorte territoriale e quindi travisata per omissione, dalla quale risulta che ilveicolo era stato intestato ad un soggetto diverso dalla fallita già nel 1995 e nonrisulta che esso sia mai stato intestato a questa.Ne consegue che in relazione a detto veicolo la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.1.2. Quanto al veicolo indicato alla lettera c) dell’imputazione, nell’atto diappello era stato dedotto che esso aveva subito un cambio della targa, essendoandata distrutta quella rilasciata all’atto della sua immatricolazione, ed il veicolonel 2014 era stato rinvenuto presso la sede della società dall’Ufficiale giudiziario,incaricato di procedere ad un pignoramento; il veicolo non era stato, però,pignorato perché molto vecchio e non revisionato.La Corte di appello, nel motivare la sua decisione, non contesta taleassunto, ma sostiene che l’odierno ricorrente avrebbe comunque dovuto indicareal curatore che il bene si trovava nei pressi della società, non competendoall’imputato stabilire quale fosse il suo valore.Deve a tale proposito osservarsi che il delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l'atto didepauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimoniosociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimentodelle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'aperturadella procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltrealla constatazione dell'esistenza dell'atto distrattivo, deve valutare la qualità deldistacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economicoconcretamente idoneo a recare danno ai creditori (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, Rv. 287059 - 01).La Corte di appello ha, invece, erroneamente ritenuto priva di rilievo laquestione relativa al reale valore economico del veicolo.In ogni caso, proprio in virtù del pressocché inesistente valore del bene,appaiono fondati anche i rilievi sollevati dal ricorrente, sia in ordine allasussistenza dell’elemento oggettivo del reato, sia, in ogni caso, in ordine allainsussistenza del dolo.1.3. In relazione al veicolo indicato al punto d) dell’imputazione, con l’atto diappello era stato dedotto che esso era stato alienato ad altra società il 7 lugliodel 2015.La Corte territoriale ha richiamato la motivazione del Tribunale che avevaevidenziato come la condotta fosse da ritenersi distrattiva perché la circostanzache la autovettura fosse stata alienata ad altra società risultava solo da unascrittura privata, mentre la trascrizione era avvenuta il 3 ottobre 2018, solo dopoil fallimento e a distanza di oltre tre anni dalla data della scrittura privata chedimostrerebbe la sua cessione in data anteriore. Non era quindi credibile che lacessione fosse avvenuta così tanto tempo prima della trascrizione. A tale ultimoproposito, il Tribunale evidenziava che la società acquirente era amministrata daGiuseppina [OSCURATO:PERSONA], moglie dell’imputato, già ritenuta inattendibile dalTribunale e che doveva ritenersi che il veicolo fosse rimasto nella materialedisponibilità della società fallita sino alla data in cui era intervenuto il fallimento.La Corte di appello ha ulteriormente osservato che, non essendol’alienazione stata trascritta nel Pubblico registro automobilistico prima delladichiarazione di fallimento, la sua alienazione, ai sensi dell’art. 45 l.fall., non eraopponibile agli organi fallimentari e quindi il bene doveva ritenersi ancora nelpatrimonio della fallita al momento della dichiarazione di fallimento.Non avendo il [OSCURATO:PERSONA] riferito al curatore le vicende traslative aventi adoggetto il veicolo, comunque egli si sarebbe reso responsabile del reatooccultando il bene.Deve osservarsi in questa sede che questa Corte di cassazione ha giàaffermato che la alienazione di un veicolo iscritto nel Pubblico registroautomobilistico può integrare una condotta distrattiva anche quando la venditanon sia stata trascritta prima del fallimento e non sia quindi opponibile allacuratela ai sensi dell’art. 45 l. fall. (Sez. 5, n. 42555 del 27/09/2024, Moschillo,non massimata; Sez. 5, n. 36726 del 10/05/2022, Ciullo, non massimata). Si èosservato che non assume alcun rilievo la circostanza che il contratto dicompravendita tra le due società non sia stato trascritto, poiché nel nostrosistema la trascrizione serve solo quale strumento di pubblicità ed ai fini dellaopponibilità ai terzi degli atti negoziali aventi ad oggetto i beni iscritti nelpubblico registro, ma non incide sulla validità degli atti traslativi, in quanto la suamancanza non impedisce il perfezionamento o l’efficacia della alienazione tra leparti del contratto.Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto copia della scrittura prodotta alP.R.A. per la trascrizione; si tratta, ovviamente, di una scrittura privataautenticata (occorrendo la autenticazione della sottoscrizione per la trascrizione)e l’autenticazione risulta effettuata da un funzionario del Comune di Campobassoin data 7 luglio 2015 e che in effetti risulta essere stata travisata.Non essendo stati indicati dalla Corte di appello elementi che consentano diaffermare la falsità della autenticazione, deve concludersi che il veicolo era giàuscito dal patrimonio della fallita a tale data e non doveva essere dichiaratodall’imputato al curatore fallimentare in sede di inventario tra i beni ancora diproprietà della società.Ne deriva che anche in relazione a tale autoveicolo il fatto non sussiste.1.4. Quanto all’autocarro Iveco con telaio VNJ404378390 e targatoED337XG, indicato alla lettera e), ed al veicolo targato [OSCURATO:TARGA], indicato allalettera f), i beni erano posseduti dalla società in virtù di un contratto di leasing eper essi il ricorrente ha prodotto documentazione (una sentenza dipatteggiamento ed un decreto penale di condanna) dalla quale risulta che i beniavevano costituito oggetto di appropriazione indebita da parte della precedenteamministratrice della società già prima che egli subentrasse nella carica.Tuttavia, in relazione a tali veicoli, secondo quanto emerge dalladocumentazione prodotta, i delitti di appropriazione indebita risultano commessida [OSCURATO:PERSONA] non ai danni della società dalla stessa amministrata, maai danni delle società che avevano concesso i beni in leasing e che, a seguitodella risoluzione dei contratti in conseguenza del mancato pagamento dei canoni,non avevano ricevuto in restituzione i mezzi.I Giudici del merito hanno affermato che i veicoli sono comunque rimastinella materiale disponibilità della società poi fallita, tanto che proprioGiampetruzzi è stato sottoposto a sanzione amministrativa perché circolava abordo del veicolo indicato alla lettera f) dopo la dichiarazione di fallimento; sullabase di quanto emerge dalle dichiarazioni rese dall’imputato al Curatorefallimentare (vedi pag. 9 della sentenza di appello) lo stesso [OSCURATO:PERSONA] haammesso che anche il veicolo indicato alla lettera e) era rimasto nella materialedisponibilità della fallita.Deve, allora, osservarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, intema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la prova della distrazione odell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dallacondotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza,destinazione ed ubicazione di beni aziendali (nella specie rinvenuti dal curatoresolo a seguito di ricerche e verifiche documentali), trattandosi di una condottapost-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di unainiziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare expost la pericolosità (Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv.282643 - 01).L’avere l’imputato omesso di fornire al curatore l’ubicazione del bene è unacondotta di occultamento che vale ad integrare il reato che gli è stato contestato.Questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di bancarottapatrimoniale la distrazione di beni entrati nella effettiva disponibilità della societàfallita in virtù di un contratto di leasing, risolto prima della dichiarazione difallimento per inadempimento, in quanto quel che rileva, a tal fine, è ladisponibilità di fatto, in capo all'utilizzatore, dei beni successivamente distratti,considerato che, comunque, la sottrazione del bene comporta un pregiudizio perla massa fallimentare che viene gravata dell'onere economico derivantedall'inadempimento dell'obbligo di restituzione, ai sensi dell'art. 79 l. fall. (Sez.5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469 - 01).Il motivo è quindi infondato in relazione a tali veicoli.2. Ne consegue che, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, lasentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente allecondotte aventi ad oggetto i veicoli indicati alle lettere b), c) e d) perché il fattonon sussiste e la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio alla Cortedi appello di Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inrelazione alle condotte aventi ad oggetto i veicoli indicati alle lettere e) e f), per iquali il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Il secondo motivo di ricorsoresta assorbito. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai punti b), c) ed) dell’imputazione perché il fatto non sussiste e con rinvio alla Corte di appellodi Salerno per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Rigetta ilricorso nel resto.Così deciso il 06/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16255/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris