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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 42514/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 29 aprile 2024 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestata partecipazione, con ruolo di pusher e vedetta, all'associazione finalizzata a) traffico di marjuana, shunk, cocaina e crack.

1.1. Con due motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura custodiale.

Quanto al primo profilo, deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 274, lett. c, ultimo periodo, cod. proc. per., avendo il Tribunale desunto la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente dalla gravità del fatto.

Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente escluso che l'attività di spaccio di viale Moncada 12 sia stata interrotta a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che dopo tale arresto, gli altri coindagati, escluso il ricorrente che, invece, spariva dalla scena, venivano "ricollocati" presso la piazza di spaccio sita al civico 13.

Quanto alla scelta della misura, si deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha escluso la idoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, atteso che, nonostante le attività captative siano proseguite per altre due settimane, dopo l'arresto del Guerra e la chiusura della piazza di spaccio al civico 12 non è stata documentata alcuna ulteriore attività illecita del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza esclusiva della misura custodiale, considerando l'operatività nella fattispecie in esame della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'insussistenza di elementi idonei a superarla, stante la gravità del fatto, lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, le condanne definitive per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché i carichi pendenti per oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e detenzione abusiva di armi.

Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione relativa alla complementarietà tra le due piazze di spaccio ed alla operatività dell'organizzazione anche successivamente agli arresti dopo il luglio 2022, valutazione che il ricorrente pretende di demolire con argomentazioni di merito, non deducibili in questa Sede, prospettando una alternativa ricostruzione come separate organizzazioni.

Si è, infatti, considerato che: a) la piazza di spaccio sita al civico 13, gestita dalla famiglia Arena, aveva come capi e promotori [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Marco ed operava dalle 16 alle ore 01,30; b) quella sita ai civico 12, gestita dalla famiglia Guerra, si riforniva da Turchetti ed operava dalle 09,00 alle 15,00; c) i sodali tratti in arresto venivano prontamente sostituiti da «nuove leve»; d) l'assenza di elementi indiziari successivi al luglio 2022 era dovuta alla conclusione delle operazioni tecniche e non, come assertivamente sostenuto dal ricorrente, allo smantellamento dell'organizzazione operante al civico 12.

Sulla base di tali elementi, si è dunque, ritenuto che tra i Guerra e i Turchetti vi era una «sinergia operativa all'interno della medesima organizzazione».

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 9 ottobre 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 29 aprile 2024 dal Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla contestata partecipazione, con ruolo di pusher e vedetta, all'associazione finalizzata a) traffico di marjuana, shunk, cocaina e crack. 1.1. Con due motivi di ricorso che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura custodiale. Quanto al primo profilo, deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 274, lett. c, ultimo periodo, cod. proc. per., avendo il Tribunale desunto la sussistenza delle esigenze cautelari esclusivamente dalla gravità del fatto. Aggiunge, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente escluso che l'attività di spaccio di viale Moncada 12 sia stata interrotta a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che dopo tale arresto, gli altri coindagati, escluso il ricorrente che, invece, spariva dalla scena, venivano "ricollocati" presso la piazza di spaccio sita al civico 13. Quanto alla scelta della misura, si deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha escluso la idoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, atteso che, nonostante le attività captative siano proseguite per altre due settimane, dopo l'arresto del Guerra e la chiusura della piazza di spaccio al civico 12 non è stata documentata alcuna ulteriore attività illecita del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha adeguatamente argomentato in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza esclusiva della misura custodiale, considerando l'operatività nella fattispecie in esame della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'insussistenza di elementi idonei a superarla, stante la gravità del fatto, lo stabile inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale, le condanne definitive per reati contro il patrimonio e in materia di droga, nonché i carichi pendenti per oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata e detenzione abusiva di armi. Parimenti adeguata ed immune da vizi è la valutazione relativa alla complementarietà tra le due piazze di spaccio ed alla operatività dell'organizzazione anche successivamente agli arresti dopo il luglio 2022, valutazione che il ricorrente pretende di demolire con argomentazioni di merito, non deducibili in questa Sede, prospettando una alternativa ricostruzione come separate organizzazioni. Si è, infatti, considerato che: a) la piazza di spaccio sita al civico 13, gestita dalla famiglia Arena, aveva come capi e promotori [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Marco ed operava dalle 16 alle ore 01,30; b) quella sita ai civico 12, gestita dalla famiglia Guerra, si riforniva da Turchetti ed operava dalle 09,00 alle 15,00; c) i sodali tratti in arresto venivano prontamente sostituiti da «nuove leve»; d) l'assenza di elementi indiziari successivi al luglio 2022 era dovuta alla conclusione delle operazioni tecniche e non, come assertivamente sostenuto dal ricorrente, allo smantellamento dell'organizzazione operante al civico 12. Sulla base di tali elementi, si è dunque, ritenuto che tra i Guerra e i Turchetti vi era una «sinergia operativa all'interno della medesima organizzazione». 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 ottobre 2024 Il C
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