CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41583/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 28/11/2019 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per le parti civili, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] nonché quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata; udito, per i ricorrenti, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato la penale responsabilità, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nel quale aveva ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 256, commi 1, lett. a) e b), e 5, d.lgs. cit., per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi per estinzione del reato per prescrizione ed ha confermato le statuizioni in favore delle costituite parti civili. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori di due distinte società, al fine di conseguire un ingiusto profitto costituito dal risparmio dei maggiori costi necessari per il rispetto delle procedure di legge, agendo attraverso più operazioni, allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, avrebbero ceduto, fatto trasportare, miscelare e trattare i rifiuti - pericolosi e non - prodotti e detenuti dalle imprese da essi gestite, precisamente per un quantitativo complessivamente pari a 228.000,00 kg. la prima e a 316.140,00 kg. il secondo, ad una ditta, gestita da [OSCURATO:PERSONA], autorizzata al mero trasporto di rifiuti non pericolosi. Come espressamente precisato dalla Corte d'appello, il reato deve ritenersi consumato in data 13 ottobre 2008, ossia il giorno dell'esecuzione del provvedimento di sequestro da parte dei Carabinieri, con conseguente maturazione della prescrizione, tenuto conto anche di 96 giorni di sospensione, il giorno 18 luglio 2016, ossia dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, emessa il 10 luglio 2016. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il secondo con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 158 cod. pen. e 260 d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del momento di consumazione del reato e di inizio del decorso del termine di prescrizione. Si deduce che erroneamente è stato individuato il momento di consumazione del reato e, conseguentemente, di inizio del decorso del termine di prescrizione nel giorno 13 ottobre 2008, perché l'ultima ei consegna di rifiuti dalla società dell'imputata alla ditta gestita da Palmieri è avvenuta in data 8 maggio 2008. Si osserva che la prova della protrazione della permanenza della condotta illecita non può essere data dalla semplice indicazione esposta nella contestazione, ma deve essere puntualmente fornita dall'accusa (si citano Sez. 2, n. 23343 de101/03/2016, Ariano, Rv. 267080-01, nonché Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011, S., Rv. 251050, in motivazione). Si precisa che, come emerge dalle dichiarazioni rese dagli operanti in dibattimento, le consegne dei rifiuti da parte della ditta gestita da [OSCURATO:PERSONA] sono documentate dal 18 luglio 2007 all'8 maggio 2008, e riguardano un quantitativo complessivamente pari a 228.000,00 kg. Si conclude che, individuando come momento di consumazione del reato e di inizio del decorso del termine di prescrizione il giorno 8 maggio 2008, pur tenendo conto dei 96 giorni di sospensione, l'estinzione del reato si è verificata il 12 febbraio 2016, quindi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 10 luglio 2016, e che, quindi, non potevano essere confermate le statuizioni civili di questa decisione. Si chiede, perciò, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è anch'esso articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 158 cod. pen. e 260 d.lgs. n. 152 del 2006, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla individuazione del momento di consumazione del reato e di inizio del decorso del termine di prescrizione. Le censure sono identiche a quelle sviluppate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'unica differenza attiene alla individuazione della data della consumazione del reato, indicata nel giorno 29 maggio 2008, con conseguente estinzione del reato per prescrizione anche in questo caso in un momento anteriore a quello della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Si precisa che la data di consumazione del reato si individua nel giorno 29 maggio 2008, perché questo è il giorno dell'ultima consegna di rifiuti da parte della società di Lanzino alla ditta Palmiero: come emerge dalle dichiarazioni rese dagli operanti in dibattimento, le consegne dei rifiuti da parte della società del ricorrente sono documentate dal 16 novembre 2007 al 29 maggio 2008. Anche questo ricorso si conclude con il rilievo della illegittimità della conferma delle statuizioni civili e con la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 5. Con memoria pervenuta il 6 settembre 2021, e sottoscritta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la parte civile costituita Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese da essa sostenute per il giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate. 2. La questione posta nei ricorsi, e da esaminare alla luce della contestazione e del fatto ritenuto accertato, è quella della individuazione del termine di consumazione dell'illecito penale da parte del concorrente nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, e quindi del momento iniziale per il computo della prescrizione nei confronti dello stesso. 3. La questione è indubbiamente rilevante ai fini del caso di specie. Invero, costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui il giudice di appello, quando, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerta che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (così, tra le tantissime, Sez. 4, n. 27393 del 22/03/2018, Fasolino, Rv. 273726-01, e Sez. 6, n. 9081 del 21/02/2013, Colucci, Rv. 255054-01). 4. È importante, inoltre, precisare che, per quanto rileva nel caso di specie, la questione concernente l'individuazione del termine di consumazione dell'illecito penale deve essere esaminata in relazione, specificamente alla posizione del concorrente nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Entrambi i ricorrenti, infatti, sono stati accusati e ritenuti responsabili, in primo grado, con decisione confermata in appello agli effetti civili, del concorso, ciascuno dei due «singolarmente», con altre due persone, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno realizzato e gestito una discarica abusiva di rifiuti, nonché con i trasportatori della ditta facente capo a costoro. Di conseguenza, i due ricorrenti sono stati accusati e poi ritenuti civilmente responsabili sul presupposto della verificazione di un fatto sussumibile non nella fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, bensì in quella di concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Può aggiungersi che questa ricostruzione non trova ostacoli nel sistema normativo, posto che il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, secondo la giurisprudenza, non ha natura necessariamente plurisoggettiva, richiedendo per la sua integrazione la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti che può essere approntata anche da una sola persona (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 36119 del 30/06/2016, Gavillucci, Rv. 267760-01, e Sez. 3, n. 15630 del 12/01/2011, Costa, Rv. 249984-01), e che, quindi, non vi sono ragioni per escludere la configurabilità del concorso eventuale nello stesso da parte di altri soggetti. 5. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quatercies cod. pen., secondo l'opzione comunemente accolta e in relazione alla quale non sussistono ragioni per dissentire, è reato abituale proprio che si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (così, tra le tante, Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395-01, e Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573-01). Ora, posto che, a norma di quanto previsto dall'art. 158 cod. pen., per il reato consumato, il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione, il medesimo, per il reato di cui all'art. 452-quatercies cod. pen., decorre dal giorno della cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito. Né la regola appena indicata trova ostacoli perché il reato di cui all'art. 452- quatercies cod. pen. è reato abituale. Invero, come insegna l'orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, il termine di prescrizione, anche nel caso di reati abituali, pur se tali solo in via eventuale, decorre dal giorno del compimento dell'ultimo atto antigiuridico (cfr., esemplificativamente, per questa conclusione, Sez. 2, n. 4651 del 12/11/2020, dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561-01, con riferimento al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, nonché Sez. 3, n. 43255 del 19/09/2019, C, Rv. 277130-01, con riguardo al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché ancora Sez. 1, n. 19631 del 12/06/2018, dep. 2019, Rv. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276309-01). 6. Occorre a questo punto esaminare se la disciplina appena indicata sia riferibile anche ai concorrenti nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 6.1. La regola che individua il momento dal quale decorre il termine di prescrizione in quello della consumazione del reato, in linea generale, si applica anche ai concorrenti, posto che costoro, a norma dell'art. 110 cod. pen., «concorrono nel medesimo reato». E, infatti, la giurisprudenza tende a ritenere che il termine di prescrizione nei confronti dei singoli concorrenti, anche nel caso di reato di durata, decorre non dal momento in cui è cessata la singola condotta di partecipazione, ma da quello di consumazione del reato, pur se quest'ultima interviene a notevole distanza di tempo (così, ad esempio, con riguardo al concorso nel reato di lottizzazione abusiva di tipo misto, Sez. 3, n. 48346 del 20/09/2017, Bortone, Rv. 271330-01, e Sez. 3, n. 35968 del 14/07/2010, Rusani, Rv. 248483-01). 5.2. Tuttavia, questa regola, secondo la giurisprudenza, non ha valore assoluto nei reati di durata. In effetti, nelle decisioni di legittimità, risulta operato un distinguo con riguardo al concorso eventuale nei reati permanenti. In particolare, si è precisato che la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione (cfr., specificamente, Sez. 3, n. 35100 del 05/06/2013, Matacena, Rv. 255769-01). 5.3. Il principio appena indicato sembra applicabile anche con riferimento alla figura del concorrente eventuale nei reati abituali. Anche quando si versi in tali ipotesi, infatti, è ipotizzabile che il concorrente decida di non protrarre più il suo contributo per portare ad ulteriore gravità il fatto illecito, che ha già raggiunto la soglia del perfezionamento della fattispecie tipica. 5.4. Occorre precisare, però, che, per individuare il momento dal quale può ritenersi cessata la partecipazione nel reato abituale, non è sufficiente aver riguardo al singolo atto compiuto dal concorrente eventuale, atomisticamente considerato, ma occorre tener conto dell'intero contributo offerto dal medesimo e della proiezione di tale contributo ai fini della complessiva realizzazione della fattispecie. Invero, il contributo materiale del concorrente eventuale alla realizzazione del reato abituale, qualora sia stato significativo e protratto nel tempo, è idoneo ad integrare, salvo il caso di manifestazione di esplicita o percepibile dissociazione dall'attività illecita, anche un rafforzamento del proposito criminoso dell'autore della condotta principale nel proseguire nella stessa. In altri termini, un contributo materiale di notevole rilevanza si traduce anche in contributo morale che, salvo il caso di percepibile dissociazione dall'attività illecita, si pone come concausa anche dei successivi atti antigiuridici dell'autore della condotta principale per un apprezzabile periodo di tempo. Queste osservazioni, con specifico riguardo ai reati in materia di gestione dei rifiuti, sembrano trovare conferma nel principio, desumibile dall'art. 188 d.lgs. n. 152 del 2006 (in tutte le varie formulazioni succedutesi nel corso del tempo), secondo cui la responsabilità in ordine al complessivo iter di smaltimento grava congiuntamente in capo al produttore in senso "giuridico" o in senso "materiale" e al detentore degli stessi (così, in particolare, Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531-01). Non deve trascurarsi, inoltre, con specifico rifermento al reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., che le attività dei partecipi a titolo di concorso eventuale nella fattispecie rilevano non in sé considerate, anche quando integrano fatti autonomamente rilevanti, ad esempio quali quelli di cessione di rifiuti, ma in quanto contributi materiali o anche solo morali consapevolmente forniti alla realizzazione della condotta di gestione abusiva, da parte dell'autore principale, di ingenti quantitativi di tali materiali, «con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate». 7. Facendo applicazione dei principi indicati nel caso di specie, legittima risulta la conclusione della sentenza impugnata, laddove ha escluso che, nei confronti dei due ricorrenti, si sia verificata la prescrizione dei reati in data anteriore alla pronuncia della sentenza di primo grado. 7.1. Secondo la sentenza impugnata, la data di consumazione del reato si identifica nel giorno 13 ottobre 2008, data in cui fu effettuato il sequestro dell'azienda di [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui avveniva la miscelazione e trattazione illecita di rifiuti, e dove erano stati trasportati anche i rifiuti delle ditte dei due attuali ricorrenti. Non è poi contestato che: -) la ditta della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] conferì in più occasione rifiuti alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare complessivo di ben 228.000,00 kg., e, secondo quanto indicato nel ricorso, le consegne furono effettuate tra il 18 luglio 2007 e 1'8 maggio 2008; -) la ditta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] conferì in più occasioni rifiuti alla ditta di [OSCURATO:PERSONA] per un ammontare complessivo di ben 316.140,00 kg., e, secondo quanto indicato nel ricorso, le consegne furono effettuate tra il 16 novembre 2007 e il 29 maggio 2008. Non sono indicati, inoltre, atti di percepibile dissociazione dei ricorrenti dalla condotta illecita di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. 7.2. L'estrema rilevanza del contributo materiale fornito dalle ditte dei due ricorrenti alla realizzazione del reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., in considerazione della limitata distanza temporale tra l'ultima consegna accertata ed il momento di consumazione del reato, rende non manifestamente illogica, quanto meno sotto il profilo del concorso morale, la conclusione della Corte d'appello secondo cui la partecipazione nell'illecito penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si è protratto fino alla data indicata nel capo di imputazione. Di conseguenza, ritenuta corretta l'individuazione della data di commissione del fatto, anche per i due ricorrenti, nel giorno 13 ottobre 2008, deve concludersi, anche per effetto del calcolo dei 96 giorni di sospensione, che non era maturato nei loro confronti il termine di prescrizione del reato alla data del 1° luglio 2016, giorno della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado. 8. Alla infondatezza dei motivi segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato, nonché ancora alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato; condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost