CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 06723/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per nuovo esame del provvedimento impugnato. udito il difensore Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia impugna la sentenza in epigrafe indicata emessa dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 59, comma 2, e 173 comma 1 lett.b) del D.Ivo n.42/2004 per non aver effettuato, nella qualità di erede, la comunicazione obbligatoria in tema di circolazione di beni culturali dell'immobile soggetto a vincolo con decreto del ministro dei beni culturali e ambientali del 15.10.1985. 1.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il giudice di merito ha inquadrato il reato in contestazione come reato comune e ritenuto dotata di effetto scusante la delega conferita al commercialista, cui il soggetto obbligato aveva incaricato di assolvere tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi relativi alla successione. Pertanto, il giudice a quo ha erroneamente ritenuto che l'obbligo penalmente sanzionato fosse trasferibile, con effetto scusante, mediante delega in capo al soggetto delegato. Il ricorrente specifica che l'obbligo in questione non è né trasferibile nè delegabile, trattandosi di reato omissivo proprio, perdipiù di manu propria, posto che tenuto all'adempimento, a norma dell'art. 59 del D.Ivo 42/2004, è esclusivamente l'alienante del bene o l'erede, sicchè non può avere alcuna rilevanza giuridica il fatto che l'imputato, che riceveva la proprietà dell'immobile vincolato a seguito di successione ereditaria, abbia fatto affidamento sull'operato del commercialista, incaricato all'adempimento di tutti gli obblighi tributari e amministrativi, né rileva che sia questi non fosse a conoscenza dell'esistenza del vincolo sull'immobile né che non fosse a conoscenza della sussistenza dell'obbligo giuridico di comunicazione. Deduce pertanto il ricorrente che l'affidamento sulla attività del professionista non possa escludere il dolo della fattispecie in contestazione. Chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato di cui agli artt. 59 comma 2 e 173 comma 1 lett.b) del D.Ivo n.42/2004, pone a carico dell'alienante, cedente, acquirente, erede o legatario, l'obbligo di effettuare la comunicazione obbligatoria degli atti di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà al Ministero entro trenta giorni dal trasferimento. Si tratta di reato proprio, in quanto l'art. 59 del D.lvo 42/2004 indica in modo tassativo le qualifiche soggettive dei soggetti attivi obbligati ad effettuare la comunicazione, talchè, essendo l'adempimento a carico dell'alienante o del cedente, eventuali professionisti incaricati a rendere la comunicazione obbligatoria non assumono il ruolo di soggetti attivi del reato quali intranei, e che l'attribuzione dell'incarico di adempiere materialmente all'obbligo non costituisce atto di trasferimento dell'obbligo, né conseguentemente comporti il trasferimento delle responsabilità penali conseguenti alla relativa omissione, posto che l'extraneus privo della qualifica soggettiva non è obbligato all'adempimento e potrà, semmai, concorrere a titolo di extraneus nel reato proprio. Si aggiunge inoltre che il reato di omessa denuncia di trasferimento di proprietà o della detenzione di immobile sottoposto a vincolo non ha natura permanente ma è istantaneo, in quanto la norma prevede espressamente un termine entro cui ottemperare all'obbligo, ragione per la quale non può ritenersi che la condotta omissiva si protragga finchè la denuncia non venga effettuata. 1.1. Orbene, tanto premesso, si precisa che nel caso di specie l'imputato ha ricevuto, a titolo di successione ereditaria, con dichiarazione di successione datata il 17 gennaio 2013, la proprietà della porzione di immobile oggetto della contestazione, facente parte del "palazzo Fani" di Perugia e sottoposta a vincolo. Ometteva tuttavia di effettuare entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di successione, la comunicazione del trasferimento della proprietà, pur avendo dato incarico al commercialista di espletare tutte le pratiche inerenti all'acquisto della eredità, posto che né l'incaricato né il soggetto obbligato alla comunicazione, erano a conoscenza dell'esistenza del vincolo sull'immobile, non risultante da visure catastali, nè erano a conoscenza dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 59 del D.Ivo 42/2004. Di tale obbligo l'imputato veniva a conoscenza solo in occasione della successiva vendita dell'immobile in questione, avvenuta nel marzo del 2018, data in cui veniva accertata la violazione. 1.2. Si osserva che, sebbene nel capo di imputazione sia indicata la data di accertamento del reato, il reato si è consumato il 17 febbraio 2013, in quanto la comunicazione obbligatoria sarebbe dovuta avvenire entro il termine di trenta giorni dalla dichiarazione di successione, e risalente al 17 gennaio 2013. Risalendo il fatto al febbraio 2013, il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 1.3. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso formulati dal ricorrente. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (Sez. U, 21/10/1992, Marino; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Cass., 23/01/1997, Bornigia, Rv. 208673; Cass., 24/06/1996, Battaglia, Rv.205548). Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., non risultando evidente il ricorrere di una delle cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 2. Il reato contestato è estinto per prescrizione e pertanto l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione Così deciso il 21