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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 09054/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 2 4473 /201 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 924 /2 1 / 201 5 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Caltanissetta,depositata il 09/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 17 novembre 2009 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, rettificandone il reddito sul presupposto dell’avvenuta distribuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della quale egli era socio, di utili extracontabili nell’anno 2005.

A fondamento della pretesa, l’amministrazione rilevò che i conti correnti bancari del predetto contribuente e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sistematicamente utilizzati anche per movimentazioni finanziarie riconducibili alla predetta società, e che in relazione ai versamenti e prelievi non erano state fornite adeguate giustificazioni che consentissero di superare la presunzione di sussistenza di utili non contabilizzati ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avuto riguardo alla ristretta base partecipativa della società.

2. L’atto impositivo venneimpugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Palermo, che accolse il ricorso.

Il successivo gravame, interposto dall’ufficio, fu accolto dalla C.T.R. della Sicilia.

All’esito del giudizio, celebratosi nella contumacia del Polizzi, i giudici d’appelloritennero che la mancata contestazione del fatto che i conti correnti bancari intestati ai tre soci fossero utilizzati anche per esigenze della società, e il difetto di giustificazioni in relazione ad una serie dettagliata di operazioni consentissero di condividere gli esiti dell’accertamento induttivo in ordine al reddito capitale di ciascun socio.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resiste l’amministrazione con controricorso.

All’udienza del 12 ottobre 2022, preso atto del fatto che il ricorrente, con memoria depositata il 23 settembre 2022, aveva dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo di aver versato gli importi e di aver provveduto alla comunicazione all’agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il Collegio ha rilevato che, al fine dell’operatività del meccanismo estintivo evocato, occorreva ottenere la prova del collegamento fra le cartelle esattoriali in relazione alle quali il contribuente aveva documentato di aver effettuato il versamento e l’avviso di accertamento oggetto di controversia, nonché la propria volontà di rinunziare al giudizio, che non risultava espressa nella memoria integrativa, rinviando a nuovo ruolo per tali incombenti.

Considerato che: In ottemperanza alla richiamata ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha depositato la documentazione dalla quale si evince il collegamento fra le cartelle esattoriali oggetto di definizione anticipata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016; la nota di deposito contiene, altresì, la dichiarazione espressa di rinuncia al ricorso; va quindi pronunziata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

"doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (v.

Cass. n. 8505/2023; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 2 4473 /201 5 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 21 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 924 /2 1 / 201 5 della [OSCURATO:PERSONA] – sezione staccata di Caltanissetta,depositata il 09/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 17 novembre 2009 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento, rettificandone il reddito sul presupposto dell’avvenuta distribuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della quale egli era socio, di utili extracontabili nell’anno 2005. A fondamento della pretesa, l’amministrazione rilevò che i conti correnti bancari del predetto contribuente e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sistematicamente utilizzati anche per movimentazioni finanziarie riconducibili alla predetta società, e che in relazione ai versamenti e prelievi non erano state fornite adeguate giustificazioni che consentissero di superare la presunzione di sussistenza di utili non contabilizzati ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avuto riguardo alla ristretta base partecipativa della società. 2. L’atto impositivo venneimpugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Palermo, che accolse il ricorso. Il successivo gravame, interposto dall’ufficio, fu accolto dalla C.T.R. della Sicilia. All’esito del giudizio, celebratosi nella contumacia del Polizzi, i giudici d’appelloritennero che la mancata contestazione del fatto che i conti correnti bancari intestati ai tre soci fossero utilizzati anche per esigenze della società, e il difetto di giustificazioni in relazione ad una serie dettagliata di operazioni consentissero di condividere gli esiti dell’accertamento induttivo in ordine al reddito capitale di ciascun socio. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso. All’udienza del 12 ottobre 2022, preso atto del fatto che il ricorrente, con memoria depositata il 23 settembre 2022, aveva dichiarato di aver dato corso al procedimento di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo di aver versato gli importi e di aver provveduto alla comunicazione all’agente della riscossione ai sensi del comma 3 di tale articolo, il Collegio ha rilevato che, al fine dell’operatività del meccanismo estintivo evocato, occorreva ottenere la prova del collegamento fra le cartelle esattoriali in relazione alle quali il contribuente aveva documentato di aver effettuato il versamento e l’avviso di accertamento oggetto di controversia, nonché la propria volontà di rinunziare al giudizio, che non risultava espressa nella memoria integrativa, rinviando a nuovo ruolo per tali incombenti. Considerato che: In ottemperanza alla richiamata ordinanza interlocutoria, il ricorrente ha depositato la documentazione dalla quale si evince il collegamento fra le cartelle esattoriali oggetto di definizione anticipata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016; la nota di deposito contiene, altresì, la dichiarazione espressa di rinuncia al ricorso; va quindi pronunziata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; vertendosi in ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (v. Cass. n. 8505/2023; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La
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