CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 29401/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 17752/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma via Parigi n.11. -[OSCURATO:PERSONA] delle Entrate rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.159/31/13, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione del Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 25/02/2021 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.159/31/13 depositata il il 31.12.2013. La vicenda trae origine dalla notificava di tre avvisi di accertamento per maggiori imposte per gli anni 2006, 2007 e 2008. Dopo tentativo infruttuoso di accertamento con adesione, il contribuente impugnava gli atti innanzi alla CTP di Milano che respingeva il ricorso, con decisione che la CTR confermava. Ricorre il Valdati deducendo tre motivi. Ha resistito l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato, con nota depositata il 24/02/2021, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo aderito alla procedura di definizione agevolata c.d. "rottamazione della cartelle". Pertanto comunicava la propria rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. P. Q. M. Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia. Spese compensate. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2021. [OSCURATO:PERSONA] uTP. 2 1 OTT 202