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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 17 febbraio 2020, il G.i.p. del Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato d'ebbrezza a lui ascritto, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod.proc.pen., omettendo tuttavia di trasmettere gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod.

Strada.

Il ricorso del Procuratore generale si appunta proprio, quale unico motivo, su questa omissione, costituente ad avviso del ricorrente violazione di legge.

Conseguentemente il P.G. bresciano chiede l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso é inammissibile.

Se é vero che il giudice cremonese ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nella fattispecie (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.pen.), e se parimenti é vero che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod.strada, che ne fa carico al giudice, nondimeno é corretto affermare che nella specie il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare.

Invero, é ormai da tempo costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice, il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il Pubblico Ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. il 2008, Leoni, Rv. 239026 Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144).

Di tal che é inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: null PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 17 febbraio 2020, il G.i.p. del Tribunale di Cremona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato d'ebbrezza a lui ascritto, per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies cod.proc.pen., omettendo tuttavia di trasmettere gli atti al Prefetto competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 224, comma 3, Cod. Strada. Il ricorso del Procuratore generale si appunta proprio, quale unico motivo, su questa omissione, costituente ad avviso del ricorrente violazione di legge. Conseguentemente il P.G. bresciano chiede l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso é inammissibile. Se é vero che il giudice cremonese ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista nella fattispecie (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.pen.), e se parimenti é vero che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod.strada, che ne fa carico al giudice, nondimeno é corretto affermare che nella specie il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare. Invero, é ormai da tempo costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice, il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il Pubblico Ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. il 2008, Leoni, Rv. 239026 Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). Di tal che é inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere, che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 47216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris