CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1964
Cassazione n. 05536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1964 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34039/22 Costantini OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso -attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.- è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pagg. 1 e 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0