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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09509/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud).leo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl->4 ha concluso chiedendo AtLv•t.-" tiA/2A4A—.")-",, 4,-(~ ul:Ìo il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 L. Fall., così qualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale, originariamente ascritto all'imputato al capo AI, e di quello di cui all'art. 217 n. 4, L. Fall., contestato al capo C allo stesso Carli, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] SRL, dichiarata fallita il 9 maggio 2012.

In particolare, nella pronuncia impugnata si precisa che il Carli era stato condannato per avere tenuto i libri contabili in modo irregolare e per avere aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento, quando la società aveva perso la possibilità di operare; e che lo stesso era stato, invece, assolto dal reato di bancarotta distrattiva di un veicolo di proprietà della società.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Col primo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A, come riqualificato ex articolo 217 L. Fall.; nonché l'illogicità della motivazione.

Solo in maniera meramente ipotetica la sentenza ira riferimento all'elemento soggettivo del reato, affermando che se il Carli non ha provveduto a sostituire il professionista che non rispettava gli adempimenti di legge, l'omessa tenuta delle scritture gli sarebbe, comunque, addebitabile a titolo di colpa.

La sentenza d'appello risulta anche illogica laddove afferma che la doglianza della difesa che aveva sostenuto la carenza di prova del dolo, essendo al più emersa l'indicazione di una condotta negligente da parte del Carli, rappresenta una conferma della decisione del tribunale e non una sua contestazione; infatti, essa, nell'affermare ciò, non considera che nella sentenza del tribunale si è affermato solamente che non si è raggiunta la prova che i libri e le altre scritture contabili della società siano state tenute e di conseguenza siano state poi distrutte o occultate dall'imputato, il che, all'evidenza, non integra una motivazione di colpevolezza per condotta colposa dell'imputato, come invece affermato dalla Corte di merito.

2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 42 cod. pen., 217, comma 2, L. Fall.

La sentenza di secondo grado afferma che il reato di cui all'articolo 217 è punito anche a titolo di colpa, ma, com' è noto, la punibilità a titolo di colpa della fattispecie in questione è di derivazione giurisprudenziale, essendo prevista l'ipotesi colposa grave solamente per la condotta di cui all'art. 217, comma 1, lett.

B; pertanto, sostenere che l'articolo 217, comma 2, L. Fall., contenga l'implicita previsione colposa di omessa tenuta delle scritture contabili, significa andare contro l'interpretazione letterale della legge penale sostanziale, chiaramente espressa; sicchè si deve concludere che laddove la Corte abbia inteso responsabile il Carli per il reato di cui al capo A a titolo di colpa (anche se come sopra indicato l'ipotesi non è stata motivatala) la motivazione sarebbe resa, comunque, in violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. 217, comma 2, L. Fall. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. e l'apparenza della motivazione in relazione all'elemento materiale del reato.

La Corte d'appello ha ritenuto corretta la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale l'aggravamento del dissesto sarebbe dovuto quantomeno all'incremento degli interessi e sanzioni sulle somme per imposte non pagate all'Erario, che, tramite Equitalia, si è insinuato nel passivo fallimentare per la somma di euro 171.000,00.

La Corte ha, pertanto, considerato quale unico dato probatorio la dichiarazione del curatore del fallimento che, sentito in primo grado, a proposito degli interessi passivi, aveva affermato che «tutto quello che matura con il tempo, prima si ferma e meno matura» e ciò, non solo per quanto riguarda il debito verso Equitalia, ma anche per i presunti debiti verso i dipendenti, quali creditori privilegiati.

Ebbene, evidente è che la motivazione sul punto è errata in quanto apparente e contraria alla corretta interpretazione della norma in esame; ed invero, ai fini della prova dell'aggravamento del dissesto, non è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «citare alcune voci del passivo di bilancio aumentate o rimaste tali, per attestarlo, perché esso deve essere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo della società», laddove nel caso di specie non è nemmeno indicato specificamente il quantum degli interessi maturati; indicazione necessaria per valutare l'incidenza sul dissesto e quindi dimostrare l'aggravamento che ne è conseguito.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha contro-dedotto agli argomenti esposti dal P.G., insistendo nell'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

I motivi di ricorso sono, oltre che aspecifici, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della pronuncia impugnata, anche manifestamente infondati in quanto impostano le questioni sollevate in contrasto con i dettami della giurisprudenza di questa Corte. 4.1.Quanto al primo e al secondo motivo, deve osservarsi che la corte territoriale ha già chiarito - di là del riferimento a quanto osservato dallo stesso appellante in punto di negligenza - che il reato di cui all'articolo 217, legge fall., è punito anche a titolo di colpa e che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono, infatti, in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo che ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice, ex articolo 217, comma 2, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo e dalla colpa ravvisabili quando l'agente ometta con coscienza e volontà o negligenza di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216, comma 1, n. 2, legge fall. l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico ovvero in quello specifico a secondo che si versi nell'una o nell'altra ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dal comma 1, n. 2, dell'art. 216, cit.; e, offrendo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019), Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867; Sez. 5, Sentenza n. 10068 del 06/06/1980, Rv. 146124), ha aggiunto che nel caso di specie è evidente la responsabilità del Carli nella omessa tenuta delle scritture contabili, quantomeno nei tre anni antecedenti al fallimento, essendo risultato smentito dallo stesso ragioniere Bordelletti quanto dall'imputato riferito al curatore circa la loro tenuta da parte del primo (avendo, tra l'altro il teste, secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata, affermato di aver cessato ogni rapporto con la società già nel 2009 nonché precisato che il suo compito si era esaurito solo in alcuni adempimenti fiscali, non già nella tenuta della contabilità).

È, altresì, il caso di evidenziare che ben più ampia ed articolata è, poi, la motivazione della sentenza impugnata riguardo all'aspetto, qui criticato, relativo ad una presunta colpa attribuita al Carli per non aver controllato il commercialista, dal momento che la corte territoriale non si è affatto limitata ad affermare ciò né, tanto meno, a fondare la responsabilità del Carli su tale circostanza, avendo, piuttosto, ricostruito, alla luce della pluralità di elementi emersi al riguardo, che la sua condotta fosse consistita proprio nella mancata tenuta, per sua negligenza, delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento (e a dimostrazione della consapevolezza della sua omissione adduceva anche il fatto che non risultavano neppure depositati i bilanci, í quali, com'è noto, sono sottoscritti dall'amministratore).

È solo il caso di rammentare, infine, quanto all'altro profilo pure denunciato, che la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 - 02).

4.2. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, si osserva che se è vero che questa Corte ha affermato che "in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall., deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive" (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920), è altrettanto vero che, nel caso di specie, però, il ricorrente si è limitato ad asserire l'insufficienza di tale dato, costituito dalla maturazione degli interessi il cui decorso, ai sensi dell'art. 55 L. fall., è sospeso con la sentenza di fallimento, interessi che, invece, continuano a maturare anche successivamente ad essa in relazione a determinate categorie di crediti ma solo, entro determinati limiti temporali, nella misura legale (sicché sia nell'uno che nell'altro caso, in caso di ritardo nella dichiarazione di fallimento, a rigore, si accresce il debito per gli interessi andando ad incidere sul dissesto e, certamente, ad aggravare il passivo); mentre la sentenza impugnata precisa che la crisi della società si era manifestata già da molti anni e nel febbraio del 2009 l'ente aveva anche cessato di operare e che, quindi, il dissesto dovesse, in buona sostanza, ritenersi conclamato.

Ed invero, si evidenzia nella pronuncia impugnata che, nonostante il Carli avesse tentato di pagare alcuni debiti, di fatto, il suo tentativo si era rivelato vano, non essendo stati soddisfatti neppure i crediti privilegiati dei lavoratori, che si vedevano, quindi, costretti a presentare i ricorsi di fallimento; circostanze, queste, rispetto alle quali il ricorrente non svolge controdeduzioni specifiche idonee a superare o inficiare la indicata ricostruzione, correttamente, ritenuta dalla corte territoriale pienamente conducente ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato in esame.

Sicchè, in definitiva, il motivo si appalesa, in definitiva, aspecifico e privo di pregio.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]! re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud).leo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl->4 ha concluso chiedendo AtLv•t.-" tiA/2A4A—.")-",, 4,-(~ ul:Ìo il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 217 L. Fall., così qualificato il fatto di bancarotta fraudolenta documentale, originariamente ascritto all'imputato al capo AI, e di quello di cui all'art. 217 n. 4, L. Fall., contestato al capo C allo stesso Carli, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] SRL, dichiarata fallita il 9 maggio 2012. In particolare, nella pronuncia impugnata si precisa che il Carli era stato condannato per avere tenuto i libri contabili in modo irregolare e per avere aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento, quando la società aveva perso la possibilità di operare; e che lo stesso era stato, invece, assolto dal reato di bancarotta distrattiva di un veicolo di proprietà della società. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce la carenza di motivazione in ordine alla affermata responsabilità dell'imputato sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di cui al capo A, come riqualificato ex articolo 217 L. Fall.; nonché l'illogicità della motivazione. Solo in maniera meramente ipotetica la sentenza ira riferimento all'elemento soggettivo del reato, affermando che se il Carli non ha provveduto a sostituire il professionista che non rispettava gli adempimenti di legge, l'omessa tenuta delle scritture gli sarebbe, comunque, addebitabile a titolo di colpa. La sentenza d'appello risulta anche illogica laddove afferma che la doglianza della difesa che aveva sostenuto la carenza di prova del dolo, essendo al più emersa l'indicazione di una condotta negligente da parte del Carli, rappresenta una conferma della decisione del tribunale e non una sua contestazione; infatti, essa, nell'affermare ciò, non considera che nella sentenza del tribunale si è affermato solamente che non si è raggiunta la prova che i libri e le altre scritture contabili della società siano state tenute e di conseguenza siano state poi distrutte o occultate dall'imputato, il che, all'evidenza, non integra una motivazione di colpevolezza per condotta colposa dell'imputato, come invece affermato dalla Corte di merito. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 42 cod. pen., 217, comma 2, L. Fall. La sentenza di secondo grado afferma che il reato di cui all'articolo 217 è punito anche a titolo di colpa, ma, com' è noto, la punibilità a titolo di colpa della fattispecie in questione è di derivazione giurisprudenziale, essendo prevista l'ipotesi colposa grave solamente per la condotta di cui all'art. 217, comma 1, lett. B; pertanto, sostenere che l'articolo 217, comma 2, L. Fall., contenga l'implicita previsione colposa di omessa tenuta delle scritture contabili, significa andare contro l'interpretazione letterale della legge penale sostanziale, chiaramente espressa; sicchè si deve concludere che laddove la Corte abbia inteso responsabile il Carli per il reato di cui al capo A a titolo di colpa (anche se come sopra indicato l'ipotesi non è stata motivatala) la motivazione sarebbe resa, comunque, in violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. 217, comma 2, L. Fall. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 4, L. Fall. e l'apparenza della motivazione in relazione all'elemento materiale del reato. La Corte d'appello ha ritenuto corretta la tesi sostenuta nella sentenza di primo grado secondo la quale l'aggravamento del dissesto sarebbe dovuto quantomeno all'incremento degli interessi e sanzioni sulle somme per imposte non pagate all'Erario, che, tramite Equitalia, si è insinuato nel passivo fallimentare per la somma di euro 171.000,00. La Corte ha, pertanto, considerato quale unico dato probatorio la dichiarazione del curatore del fallimento che, sentito in primo grado, a proposito degli interessi passivi, aveva affermato che «tutto quello che matura con il tempo, prima si ferma e meno matura» e ciò, non solo per quanto riguarda il debito verso Equitalia, ma anche per i presunti debiti verso i dipendenti, quali creditori privilegiati. Ebbene, evidente è che la motivazione sul punto è errata in quanto apparente e contraria alla corretta interpretazione della norma in esame; ed invero, ai fini della prova dell'aggravamento del dissesto, non è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «citare alcune voci del passivo di bilancio aumentate o rimaste tali, per attestarlo, perché esso deve essere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo della società», laddove nel caso di specie non è nemmeno indicato specificamente il quantum degli interessi maturati; indicazione necessaria per valutare l'incidenza sul dissesto e quindi dimostrare l'aggravamento che ne è conseguito. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha contro-dedotto agli argomenti esposti dal P.G., insistendo nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso sono, oltre che aspecifici, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della pronuncia impugnata, anche manifestamente infondati in quanto impostano le questioni sollevate in contrasto con i dettami della giurisprudenza di questa Corte. 4.1.Quanto al primo e al secondo motivo, deve osservarsi che la corte territoriale ha già chiarito - di là del riferimento a quanto osservato dallo stesso appellante in punto di negligenza - che il reato di cui all'articolo 217, legge fall., è punito anche a titolo di colpa e che la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono, infatti, in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo che ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice, ex articolo 217, comma 2, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo e dalla colpa ravvisabili quando l'agente ometta con coscienza e volontà o negligenza di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale ex articolo 216, comma 1, n. 2, legge fall. l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico ovvero in quello specifico a secondo che si versi nell'una o nell'altra ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale prevista dal comma 1, n. 2, dell'art. 216, cit.; e, offrendo un'interpretazione conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 2900 del 02/10/2018 Ud. (dep. 22/01/2019), Rv. 274630; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867; Sez. 5, Sentenza n. 10068 del 06/06/1980, Rv. 146124), ha aggiunto che nel caso di specie è evidente la responsabilità del Carli nella omessa tenuta delle scritture contabili, quantomeno nei tre anni antecedenti al fallimento, essendo risultato smentito dallo stesso ragioniere Bordelletti quanto dall'imputato riferito al curatore circa la loro tenuta da parte del primo (avendo, tra l'altro il teste, secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata, affermato di aver cessato ogni rapporto con la società già nel 2009 nonché precisato che il suo compito si era esaurito solo in alcuni adempimenti fiscali, non già nella tenuta della contabilità). È, altresì, il caso di evidenziare che ben più ampia ed articolata è, poi, la motivazione della sentenza impugnata riguardo all'aspetto, qui criticato, relativo ad una presunta colpa attribuita al Carli per non aver controllato il commercialista, dal momento che la corte territoriale non si è affatto limitata ad affermare ciò né, tanto meno, a fondare la responsabilità del Carli su tale circostanza, avendo, piuttosto, ricostruito, alla luce della pluralità di elementi emersi al riguardo, che la sua condotta fosse consistita proprio nella mancata tenuta, per sua negligenza, delle scritture contabili nei tre anni antecedenti al fallimento (e a dimostrazione della consapevolezza della sua omissione adduceva anche il fatto che non risultavano neppure depositati i bilanci, í quali, com'è noto, sono sottoscritti dall'amministratore). È solo il caso di rammentare, infine, quanto all'altro profilo pure denunciato, che la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e, nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133 - 02). 4.2. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, si osserva che se è vero che questa Corte ha affermato che "in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall., deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, non essendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive" (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920), è altrettanto vero che, nel caso di specie, però, il ricorrente si è limitato ad asserire l'insufficienza di tale dato, costituito dalla maturazione degli interessi il cui decorso, ai sensi dell'art. 55 L. fall., è sospeso con la sentenza di fallimento, interessi che, invece, continuano a maturare anche successivamente ad essa in relazione a determinate categorie di crediti ma solo, entro determinati limiti temporali, nella misura legale (sicché sia nell'uno che nell'altro caso, in caso di ritardo nella dichiarazione di fallimento, a rigore, si accresce il debito per gli interessi andando ad incidere sul dissesto e, certamente, ad aggravare il passivo); mentre la sentenza impugnata precisa che la crisi della società si era manifestata già da molti anni e nel febbraio del 2009 l'ente aveva anche cessato di operare e che, quindi, il dissesto dovesse, in buona sostanza, ritenersi conclamato. Ed invero, si evidenzia nella pronuncia impugnata che, nonostante il Carli avesse tentato di pagare alcuni debiti, di fatto, il suo tentativo si era rivelato vano, non essendo stati soddisfatti neppure i crediti privilegiati dei lavoratori, che si vedevano, quindi, costretti a presentare i ricorsi di fallimento; circostanze, queste, rispetto alle quali il ricorrente non svolge controdeduzioni specifiche idonee a superare o inficiare la indicata ricostruzione, correttamente, ritenuta dalla corte territoriale pienamente conducente ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato in esame. Sicchè, in definitiva, il motivo si appalesa, in definitiva, aspecifico e privo di pregio. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/2/2022. [OSCURATO:PERSONA]! re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09509/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris