Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2022
ECLI:EU:T:2022:526
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0651_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
([OSCURATO:PERSONA]651/21) (
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)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Corrispondenza della Commissione relativa ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il COVID-19 della BioNTech – Ricorso di annullamento – Decisioni esplicite adottate dopo un rifiuto implicito di accesso – Insussistenza di litispendenza in ragione dell’irricevibilità di un altro ricorso – Rifiuto totale e parziale di accesso – Eccezioni relative alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, alla tutela dei pareri giuridici, alla tutela del processo decisionale e alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»
1.
Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d'oggetto e di mezzi dei due ricorsi –Conclusioni identiche a quelle di un ricorso dichiarato irricevibile – Cessazione della litispendenza – Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 20-23)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Piena applicabilità delle disposizioni del regolamento 2018/1725 – Obbligo del richiedente di dimostrare la necessità del trasferimento dei dati personali di cui trattasi – Obbligo dell’istituzione di verificare d’ufficio l’esistenza di un pregiudizio per i legittimi interessi della persona di cui trattasi
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, artt. 3, § 1, 5 e 9, § 1, a) e b)]
(v. punti 31-37)
3.
Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati – Portata – Interesse pubblico che giustifica la divulgazione dei dati – Richiamo a giustificazioni connesse alla salvaguardia della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza – Richiamo al principio di trasparenza – Necessità di fare valere considerazioni particolari relative al caso di specie
[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1049/2001, considerando 2 e art. 4, § 1, b), e 2018/1725, considerando 28 e art 9, § 1, b)]
(v. punti 41, 42, 45-51)
4.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Portata – Diniego di divulgazione di pareri del servizio giuridico della Commissione contenenti progetti di clausole contrattuali relative ai negoziati con produttori di vaccini contro il COVID-19 –Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione – Insussistenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 2 e 6 e art. 4, §§ 2, 2° trattino, e 7)
(v. punti 58-60, 62-69)
5.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Ambito di applicazione – Documenti relativi ai negoziati in corso, ai fini della conclusione di contratti di acquisto anticipato di vaccini contro il COVID-19 – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Insussistenza – Applicazione dell’eccezione limitata nel tempo
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 3, primo comma, e 7)
(v. punti 76-77, 84-93)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli interessi commerciali di un terzo – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Possibilità di fondarsi su presunzioni generali applicabili a determinate categorie di documenti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, 1
o
trattino)
(v. punti 100-104, 107, 110-112)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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GU C 481 del 29.11.2021
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