CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 agosto 1954
Cassazione n. 25798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Salerno dal 14/03/2011 sino al 19/09/2011, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli art. 110, 112, 81, 314 e 479 cod.pen.; in relazione al quale era stato assolto dal Tribunale di Salerno con sentenza del 24/06/2022, divenuta definitiva. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con dolo o colpa grave; ha argomentato che - sulla base della stessa motivazione della sentenza di assoluzione - emergeva un consistente dubbio se il Cavaliere, pur resosi conto dell'irregolarità dei lavori appaltati e della loro liquidazione e delle conseguente anomalie, avesse comunque cercato di sostenere la bontà delle opere e, con essa, il proprio operato; conseguendone che il comportamento tenuto non appariva scevro da ambiguità e negligenza, anche in considerazione dell'accertata omissione di controllo sulla regolarità dei lavori appaltati; perfezionandosi quindi l'elemento ostativo suddetto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - il carattere carente, apparente o comunque contraddittorio della motivazione, l'omessa valutazione di elementi di prova decisivi posti a fondamento della domanda e l'assenza di motivazione sul comportamento processuale del ricorrente successivamente all'adozione della misura cautelare. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314, comma 2, cod.proc.pen., in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave ostativa in rapporto alla diversa qualificazione del fatto come truffa aggravata operata dalla Corte di Cassazione. Ha dedotto che il giudice della riparazione non si sarebbe adeguatamente confrontato con le argomentazioni sottese alla sentenza di assoluzione nonché con il dato relativo al comportamento tenuto dall'imputato dopo l'adozione della misura cautelare, atteso che lo stesso - in sede di interrogatorio - aveva ampiamente spiegato e motivato ogni segmento della condotta posta in essere; esponendo come la sentenza assolutoria, riportata dal giudice della riparazione solo in pochi passi, si fosse fondata sulla evidenza della non conoscenza e non conoscibilità delle reale situazione di fatto sullo svolgimento dei lavori affidati all'impresa aggiudicataria dell'appalto. Ha quindi dedotto che la Corte avrebbe illogicamente dato rilevanza alla circostanza inerente all'assoluzione dell'imputato solo ai sensi del secondo comma dell'art.530 cod.proc.pen.; nonché alla dedotta valenza ambigua dei dati oggettivi posti a carico dell'imputato e che sarebbero stati esposti nella parte argomentativa della sentenza, non tenendo conto che non sussisteva alcun obbligo in capo all'istante di effettuare sopralluoghi per verificare l'andamento dei lavori anche in considerazione della presenza di altre figure intermedie interessate alle opere edili. Ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto della sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati dal giudice di legittimità e con la quale le condotte erano state riqualificate sotto la specie della truffa aggravata; con la conseguenza che la Corte non avrebbe valutato la legittimità del provvedimento restrittivo originariamente applicato in ordine al reato di peculato, configurandosi sul punto un vizio di carenza grafica della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. Il Ministero dell'Economia e della Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha operato una contestazione dell'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo rappresentata dalla colpa grave dell'istante, in relazione al disposto dell'art.314, comma 1, cod.proc.pen.. Il motivo è infondato. Va quindi premesso che la predetta condizione ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). 3. In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevam i., se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, D'Ambrosio, RV. 247664). 4. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l'ordinanza del giudice della riparazione, con motivazione sintetica ma congrua, si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi. In particolare, la Corte territoriale ha - con argomentazioni non palesemente illogiche - ritenuto la sussistenza di comportamenti tenuti antecedentemente all'emissione dell'ordinanza cautelare tali da porsi in rapporto sinergico con l'applicazione della misura; specificamente rappresentati dalla colposa adozione di provvedimenti di liquidazione del corrispettivo dei lavori pure in presenza di fattori denotanti l'irregolare svolgimento dei medesimi e tanto in ragione dell'incarico apicale rivestito e del ruolo, pure richiamato nello stesso ricorso, di responsabile del procedimento,a nulla rilevando, sotto tale profilo, la presenza di soggetti con posizione non apicale interessati per ragioni d'ufficio allo svolgimento e alla liquidazione delle opere. D'altra parte, deve ritenersi del tutto congruo - in quanto valutabile nel senso predetto - il passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha rilevato che, in sede di sentenza di assoluzione, era emerso come il Cavaliere, a fronte di contestazioni operate da pate degli uffici territorialq, non si fosse limitato a dedurre la qualità solo formale del proprio ruolo ma avesse anzi sostenuto l'effettiva esecuzione delle opere pur senza avere realizzato sopralluoghi. 5. D'altra parte, in ordine alla censura inerente alla intervenuta riqualificazione del reato operata da questa Corte con la sentenza pronunciata il 01/02/2024 - il cui dispositivo è stato prodotto nel corso del giudizio di riparazione - deve ritenersi che lo stesso sia stato implicitamente disatteso dalla Corte territoriale in considerazione del complessivo apparato argonnentativo adottato. Ricordando, sotto tale profilo, che in tema di motivazione è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata ove essa gjk disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061), D'altra parte, l'implicita conclusione della Corte appare conforme ai principi applicabili nel caso di specie. Sul punto, per giurisprudenza costante, va difatti ricordato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante il mutamento della qualificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (Sez. 3, n. 19748 del 18/03/2010, Andò, Rv. 247176; Sez. 4, n. 28354 del 22/06/2022, Puglisi, Rv. 283447) e fatto solo salvo il caso in cui, per effetto della riqualificazione, sia stato ritenuto un fatto non tale da consentire l'applicazione di misure custodiali (Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038). Dovendosi quindi considerare non rilevante l'intervenuta riqualificazione nella fattispecie di truffa aggravata, consentendo la stessa l'applicazione di misura custodialtz, 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu