CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46554/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21367/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, fondata soprattutto sulla valutazione delle risultanze del verbale di arresto, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6-7), valorizzando gli aspetti in fatto che denotano la sussistenza degli elementi materiale e piscologico del reato; Considerato inoltre che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità per la genericità delle deduzioni che contrastano la scelta di un trattamento punitivo parametrato al minimo edittale nonché l'aumento di un mese di reclusione per la continuazione, che risulta proporzionato alla pena base e alla gravità delle lesioni cagionate all'agente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i