CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 agosto 2021
Cassazione n. 42231/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Giuseppina CASELLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], del 31 agosto 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione -avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo a carico del medesimo, quale organizzatore e mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] emessa, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla Corte di Assise di Napoli, confermata in secondo grado dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 11.03.2016 (irrevocabile il 02.03.2017). 1.1. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla assenza di decisività delle prove dedotte, sia sulla riscontrata carenza allegativa, sia, infine, sulla constatazione che le deduzioni difensive fuoriescono dal perimetro applicativo della lett. a) dell'art. 630 cpp. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen, e correlato vizio della motivazione, omessa e contraddittoria. Si sostiene, innanzitutto, il contrasto di giudicati tra la sentenza con la quale del [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato all'ergastolo, quale organizzatore e mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (sentenza n. 15/201 del 26 giugno 2013 della Corte di Assise di Napoli, confermata dalla Corte di assise di appello e divenuta definitiva in data 02/03/2017 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione), e la sentenza n. 1103/2013, parimenti irrevocabile, resa dal G.U.P. di Napoli in data 07 maggio 2013 nel diverso procedimento avente a oggetto il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e i reati fine commessi dai sodali della organizzazione camorristica denominata [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. Detta inconciliabilità riguarderebbe il movente dell'omicidio Nolano. Secondo la Difesa, infatti, nel giudizio avente a oggetto l'omicidio Nolano, entrambe le Corti di merito avrebbero individuato il movente dell'omicidio - inteso come diretto all'"ottenimento di vantaggi economici nel settore imprenditoriale in cui operava l'attuale ricorrente" - come il "collante" tra gli indizi che hanno condotto ad un giudizio di colpevolezza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Cosicchè, il movente assumerebbe un indubbio carattere di decisività in entrambe le sentenze di merito. Ed è per questo che assume rilievo, secondo la Difesa ricorrente, la circostanza che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e proprio sul punto in esame, si sarebbe pronunciata - in maniera opposta e del tutto inconciliabile - la sentenza del G.U.P. di Napoli, che avrebbe individuato tale movente in "questioni economiche che paiono alla base dell'omicidio Notano, divenuto inviso per vili ragioni di denari" ( come affermato nella ordinanza di custodia cautelare emessa nel procedimento definito con la sent. n. 1101/13 del GUP di Napoli, che ha espressamente richiamato siffatto passaggio ). Ad avviso della difesa, inoltre, sarebbe irrilevante che il ricorrente non sia stato parte di quest'ultimo procedimento, atteso che le propalazioni ivi rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno, comunque, avuto ad oggetto il medesimo fatto storico per cui il ricorrente è stato condannato ovvero l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe questo, dunque, l'errore nnotivazio ale dell'ordinanza impugnata: la Corte territoriale avrebbe mal interpretato le coordinate ermeneutiche in materia, non avvedendosi di come la "medesimezza" del "fatto storico" ( omicidio Nolano) renda irrilevante -ai fini dell'art. 630 lett. a) c.p.p. -la mancata partecipazione del ricorrente all'altro procedimento. 2.1.1. Sotto altro profilo, ci si duole dell'omesso vaglio, nell'ordinanza impugnata, della prova dichiarativa indicata dalla Difesa quale "prova nuova". In particolare, oltre a dolersi che la Corte territoriale ha trascurato di valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e Messina, la Difesa aveva chiesto l'assunzione dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato in grado di riferire in merito all'odio nutrito dal principale accusatore del [OSCURATO:PERSONA] ( il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]), odio emergente anche da una captazione acquisita nel diverso procedimento, e che comprometterebbe l'attendibilità del propalante; in realtà, si sostiene nel ricorso, il ricorrente era un soggetto vessato dalla criminalità organizzata operante sul territorio di riferimento, e l'odio sarebbe ricollegabile alla mancata corresponsione delle somme estorsive da parte del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. - violazione degli artt. 630 lett. c), 634 e 327 bis cod. proc. pen. con riferimento alla procedura de plano con cui è stata dichiarata la inammissibilità dell'istanza di revisione, dal momento che le plurime prove nuove indicate dalla Difesa non presentavano segni evidenti di irrilevanza o inaffidabilità, cosicchè avrebbe dovuto essere garantito il contraddittorio. Si duole ancora la Difesa che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione le denunce di furto e di danneggiamento, che sarebbero significative della estraneità del ricorrente all'ambiente camorristico, perché non documentate, ciò contrastando con la mera facoltà difensiva delineata dall'art. 327 bis cod. proc. pen., e della valutazione delle dichiarazioni collaborative di [OSCURATO:PERSONA] e Messina come non aventi il carattere della decisività, poiché esse, invece, dimostrerebbero l'astio verso il ricorrente da parte del suo principale accusatore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e ne va dichiarata l'inammissibilità, in quanto la pronuncia della Corte di Appello di Napoli - congruamente motivata e scevra da fratture logiche e manifeste contraddizioni - contiene un apparato giustificativo coerente con i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giudizio di revisione, avendo ritenuto le "nuove prove" palesemente inidonee a inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna. (Sez. 3 n. 39516 del 27/06/2017, Rv. 272690). 2. Manifestamente infondata la doglianza che attinge la correttezza della procedura de plano, ex art. 234 cod. proc. pen. , giacchè la Corte di Appello, nel corso della fase preliminare concernente la ammissibilità della richiesta di revisione, ha il compito di valutare in astratto la idoneità, dei nuovi elementi dedotti, a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; è, dunque, necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova" ( Sez. 3 5, Ordinanza n. 11659 del 22/11/2004, Rv. 231138), sulla base di una valutazione preliminare che, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione; si tratta di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili ictu °culi, (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv.259779; Sez. 5 n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071), con il limite, chiarito dalle Sezioni Unite ( Sent. N. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.G. e P.C. in proc. Pisano) che la prova già valutata nel giudizio di merito non può essere nuovamente vagliata in senso critico, perché, diversamente, si legittimerebbe, nei fatti, una protrazione del processo all'infinito. Tale sindacato contempla pure un potere di controllo circa eventuali non persuasività o incongruenze, rilevabili ictu ocuti, dei risultati probatori posti a base dell'impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, Giunta, Rv. 245770; Sez. 1, n. 45612 del 05/11/2003, Drozdzik, Rv. 227131; Sez. 3, n. 19787 del 28/02/2003, Bolognese e altro, Rv. 224813): ciò in quanto "è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017 Cc. (dep. 29/09/2017) Rv. 271071 -01) 2.1. A questi principi si è uniformata la Corte di Appello, saggiando correttamente la "tenuta" delle prove nuove proposte, in termini che non esorbitano dal vaglio di ammissibilità che le era demandato e che ha assolto nel pieno rispetto dei criteri sopra richiamati. La Corte territoriale, oltre ad avere negato, correttamente, la possibilità di annoverare le deduzioni difensive nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p, ha congruamente argomentato della mancanza di decisività, ictu ocuii, delle prove indicate dalla difesa, che, pur introducendo elementi di "novità", non si sono rivelate astrattamente idonee a capovolgere la statuizione di colpevolezza. Cosicchè, la declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza difensiva risulta coerente con l'art. 634 c.p.p., mancando il carattere della decisività delle prove nuove introdotte; sotto altro profilo, è stata segnalata la mancata allegazione documentale, giacchè in tema di revisione, incombe al ricorrente l'onere di produrre la sentenza di cui assume l'inconciliabilità con la condanna riportata, in quanto la richiesta di revisione deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dagli eventuali atti e documenti idonei a sorreggerla e dalle copie autentiche delle sentenze e dei decreti penali di condanna, così come prescrive l'art. 633 comma secondo cod. proc. pen.., (Sez. 6, n. 25794 del 10/03/2008 Cc. (dep. 25/06/2008) Rv. 241243 ); nel resto, il provvedimento impugnato ha segnalato come le deduzioni difensive fuoriescono dal perimetro applicativo dell'art. 630 cpp. 3. Quanto al tema del movente, la Difesa - che omette di corredare con un adeguato supporto giustificativo, l'asserita "decisività" del movente, limitandosi a definirlo quale "collante" degli indizi - non tiene conto che in tema di valutazione della prova, l'accertamento della causale non è essenziale ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato anche nel processo indiziarlo, laddove la responsabilità emerga in modo certo da altri indizi, correttamente accertati e valutati, anche in relazione ad eventuali ipotesi alternative prospettate dalla difesa. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25199 del 08/01/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 263922 -01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 Rv. 226094). Poiché, dunque, l'individuazione di un esatto movente non sempre assume un ruolo di necessarietà nel costrutto motivazionale di merito, la difesa avrebbe dovuto illustralhe il carattere di decisività. 3.2. Ma v'è di più, dal momento che la Difesa ricorrente non tiene conto dell'unanime orientamento di legittimità a tenore del quale "la sentenza passata in giudicato ha un'efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto e non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Pertanto il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di una sentenza definitiva non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi." (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 633 del 06/12/2017 Ud. (dep. 10/01/2018 ) Rv. 271928 -01). Da ciò consegue che, in un processo contro altri imputati, "il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che è stato commesso con diverse modalità, o perfino che non è esistito, mancando il requisito del «medesimo imputato»"(Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986,Zuccaro, Rv. 174394). Dunque, "il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici." (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, PG in proc. Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061). Di tale valutazione si è fatta carico l'ordinanza impugnata, che ha ben illustrato come i procedimenti in questione attengono ad imputati diversi e non concernono il medesimo fatto, sicchè la eventuale divergenza valutativa con riferimento al movente dell'omicidio non può assumere alcun rilievo in sede di revisione. 4. Del pari inammissibile - in quanto reiterativo di una doglianza già specificamente vagliata nel provvedimento impugnato- il ricorso nella parte relativa alle prove dichiarative, quali "prove nuove", di cui si chiede l'assunzione ([OSCURATO:PERSONA]), giacchè, secondo la Difesa, da tali propalazioni emergerebbe che il ricorrente era, in realtà, un soggetto vessato dalla criminalità organizzata operante sul territorio di riferimento, nonché oggetto di astio da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], suo principale accusatore. La Corte territoriale ne ha correttamente segnalato il mero carattere esplorativo, incompatibile con la natura del giudizio di revisione , dal momento che "ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento -in termini di ragionevole sicurezza -di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24070 del 27/04/2016 Cc. (dep. 09/06/2016 ) Rv. 267067 -01). 4.1. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla necessità di procedere eventualmente, in casi del genere, ad indagini difensive, e ha considerato incompatibili con la ipotesi tipizzata dall'art. 630 lett. c) cod. proc. pen., la domanda di revisione che, "anziché fondarsi sulla allegazione della intervenuta sopravvenienza di elementi probatori nuovi specificamente indicati, si sostanzi in una richiesta...."affinchè proceda all'esame di persone imputate in procedimenti connessi ovvero di testimoni, sul semplice assunto che "sussiste l'astratta ed ipotetica possibilità che esse possano eventualmente rendere, se escusse nel giudizio di revisione, dichiarazioni favorevoli al condannato". 5. Generica e del tutto infondata anche la lamentela riguardante la asserita mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Messina, non confrontandosi la deduzione con la valutazione offerta dalla ordinanza impugnata che ne ha escluso la decisività in quanto "del tutto inidonee a scalfire la tenuta dell'affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] Michelangelo", osservando che esse potrebbero solo aggiungere qualche dettaglio in più sulle ragioni all'origine dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia introdurre, in positivo, "alcun elemento obiettivamente contrastante con la ricostruzione fatta in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza che lo ha condannato", e tanto perchè tali dichiarazioni sono state rese nell'ambito di un procedimento che ha riguardato una pluralità di imputati in relazione ad una molteplicità di reati relativi al clan [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]: esse, pertanto, non sono state poste a fondamento di una diversa ricostruzione dell'omicidio in esame. 6. Anche in ordine al contenuto e al significato della intercettazione del 23.03.2007, allegata quale "prova nuova", in quanto sarebbe indicativa dell'astio nutrito dal principale accusatore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del ricorrente, tale da comprometterne l'attendibilità, la Corte territoriale ha formulato una corretta valutazione segnalando la incoerenza temporale della intercettazione con la vicenda estorsiva indicata dalla difesa, e comunque, ritenendo detta frase priva di qualsivoglia capacità dimostrativa, per la genericità dei riferimenti in essa contenuti, a persone non identificabili con certezza. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali