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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31068/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

E [OSCURATO:PERSONA].DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 gennaio 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna in data 19 aprile 2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i delitti di associazione mafiosa e tentata estorsione.

Ritenuto che con il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 292 cod.proc.pen. risulta non proponibile in quanto offre una lettura alternativa delle risultanze probatorie non ammessa dinanzi a questa corte; che peraltro la corte di appello ha ampiamente sottolineato tutti gli elementi di fatto desunti dalle varie deposizioni testimoniali pervenendo ad una accurata ricostruzione dei fatti; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti a p. 8 relativi alle emergenze probatorie e alle dichiarazioni rese in dibattimento ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; considerato che le doglianze poi esposte nella memoria depositata prima dell'udienza reiterano gli stessi argomenti esposti nel ricorso principale deducendo una contraddittorietà della motivazione sulla base della lettura alternativa di elementi di prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere est I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. E [OSCURATO:PERSONA].DIRITTO La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 13 gennaio 2022, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Bologna in data 19 aprile 2012, condannava [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i delitti di associazione mafiosa e tentata estorsione. Ritenuto che con il primo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge con riferimento all'art. 292 cod.proc.pen. risulta non proponibile in quanto offre una lettura alternativa delle risultanze probatorie non ammessa dinanzi a questa corte; che peraltro la corte di appello ha ampiamente sottolineato tutti gli elementi di fatto desunti dalle varie deposizioni testimoniali pervenendo ad una accurata ricostruzione dei fatti; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti a p. 8 relativi alle emergenze probatorie e alle dichiarazioni rese in dibattimento ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare l'imputato quale autore della condotta; considerato che le doglianze poi esposte nella memoria depositata prima dell'udienza reiterano gli stessi argomenti esposti nel ricorso principale deducendo una contraddittorietà della motivazione sulla base della lettura alternativa di elementi di prova; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il C nsigliere est I
Sentenza Cassazione n. 31068/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris