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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 43677/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1234/2019 in data 13/05/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva datata 11/10/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Macerata in data 24/09/2018, riconosciuta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., riduceva la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di truffa aggravata ex art.. 61 n. 7 cod. pen. continuata in concorso (capi B e C): fatti commessi rispettivamente dal 06/08/2012 al 29/01/2013 (capo B) e dal 24/10/2012 al 02/10/2013 (capo C).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza della condizione di procedibilità ex artt. 124, 640 cod. pen., 333 e 345 cod. proc. pen. con riferimento al capo B).

La persona offesa sporge querela il 29/02/2013 (rectius, 28/02/2013): pertanto, i fatti del 06/08/2012, del 08/08/2012 e del 29/08/2012 (questi ultimi erroneamente indicati in imputazione come del 29/08/2013) devono ritenersi improcedibili.

Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla condizione di procedibilità ex artt. 124, 640, comma 3, cod. pen., con riferimento al capo C), in quanto a fronte della prodotta accettazione di remissione di querela del 19/11/2016 (prodotta con i motivi aggiunti ex art. 585 cod. proc. pen.), la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione del reato, essendo i fatti precedenti all'entrata in vigore della novella del d.lgs. 36/2018.

Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen., essendosi valutato il danno patrimoniale come complessivamente considerato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo di ricorso.

L'accoglimento dello stesso consente di valutare la sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), con conseguente doverosità di una pronuncia di annullamento senza rinvio per detta causa.

2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso, in presenza di reati procedibili d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., contestata e ritenuta, con conseguente irrilevanza della pretesa tardività di proposizione della querela ovvero della mancata declaratoria di estinzione del reato conseguente all'intervenuta remissione della stessa e non assumendo alcun rilievo, in ragione dell'inefficacia in concreto delle questioni proposte, il "silenzio" sul punto da parte del giudice di merito.

3. Fondato è invece il terzo motivo.

Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la Corte territoriale ha ritenuto di applicare il principio di diritto secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr., Sez. 5, n. 29597 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270244; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessi, Rv. 265541; Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554).

E tuttavia, secondo altro indirizzo giurisprudenziale (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627), a cui il Collegio ritiene di aderire, la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge quali quelli relativi alla determinazione della pena, mentre per tutti gli altri effetti non espressamente indicati, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo.

Ne consegue, come ricordato già da Corte cost. n. 361 del 1994, la necessità dello scioglimento del cumulo ogni qual volta si sia in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di reato e delle relative pene.

Detto principio è stato recepito, con riferimento al tema delle circostanze, da Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241715 che ha ribadito che "i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti".

Di tale principio, la stessa Corte di cassazione ha fatto applicazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., affermando che la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975 in fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269727; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 241715).Dunque, non vi sono ragioni per ritenere applicabile un diverso principio nel caso in cui sia contestata e ritenuta nel reato di truffa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. 4.

Tutti i reati contestati ai capi B) e C) risultano essere prescritti.

Le condotte di cui al capo B) afferiscono a fatti commessi tra il 06/08/2012 ed il 29/01/2013; le condotte di cui al capo C), a fatti commessi tra il 24/10/2012 ed il 02/10/2013.

Per il reato contestato è previsto un tempo ordinario di prescrizione pari ad anni sei, aumentato ad anni sette e mesi sei in forza degli intervenuti eventi interruttivi.

Nella fattispecie, occorrerà poi tener conto dei periodi di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 407 giorni (e segnatamente: giorni 343 per sospensione dal 06/02/2017 al 15/01/2018 ex

I. 229/2016 e giorni 64 per sospensione dal 09/03/2020 al 11/05/2020 ex art. 83 d.l. 18/2020, conv. in I. 27/2020).

E così, per il fatto di reato commesso in epoca più recente (02/10/2013), il termine di prescrizione si fissa irrevocabilmente alla data del 14/05/2022 (ovviamente, per i fatti di reato più remoti, la prescrizione è venuta a scadenza in date antecedenti a quella, già trascorsa, del 14/05/2022).

5. La ritenuta fondatezza del terzo motivo di ricorso, comune alle imputazioni sub B) e sub C) per cui è stata pronunciata condanna a ragione dell'avvenuta contestazione in entrambi dell'aggravante (ritenuta) di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., consente di rilevare la sopravvenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei reati in questione, verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di appello: da qui la superfluità dell'annullamento con rinvio in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo e la doverosità di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1234/2019 in data 13/05/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva datata 11/10/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di disporsi l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Macerata in data 24/09/2018, riconosciuta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., riduceva la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600 di multa in relazione al reato di truffa aggravata ex art.. 61 n. 7 cod. pen. continuata in concorso (capi B e C): fatti commessi rispettivamente dal 06/08/2012 al 29/01/2013 (capo B) e dal 24/10/2012 al 02/10/2013 (capo C). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ricorrenza della condizione di procedibilità ex artt. 124, 640 cod. pen., 333 e 345 cod. proc. pen. con riferimento al capo B). La persona offesa sporge querela il 29/02/2013 (rectius, 28/02/2013): pertanto, i fatti del 06/08/2012, del 08/08/2012 e del 29/08/2012 (questi ultimi erroneamente indicati in imputazione come del 29/08/2013) devono ritenersi improcedibili. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla condizione di procedibilità ex artt. 124, 640, comma 3, cod. pen., con riferimento al capo C), in quanto a fronte della prodotta accettazione di remissione di querela del 19/11/2016 (prodotta con i motivi aggiunti ex art. 585 cod. proc. pen.), la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione del reato, essendo i fatti precedenti all'entrata in vigore della novella del d.lgs. 36/2018. Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 61 n. 7 cod. pen., essendosi valutato il danno patrimoniale come complessivamente considerato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al terzo motivo di ricorso. L'accoglimento dello stesso consente di valutare la sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C), con conseguente doverosità di una pronuncia di annullamento senza rinvio per detta causa. 2. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo motivo di ricorso, in presenza di reati procedibili d'ufficio in presenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., contestata e ritenuta, con conseguente irrilevanza della pretesa tardività di proposizione della querela ovvero della mancata declaratoria di estinzione del reato conseguente all'intervenuta remissione della stessa e non assumendo alcun rilievo, in ragione dell'inefficacia in concreto delle questioni proposte, il "silenzio" sul punto da parte del giudice di merito. 3. Fondato è invece il terzo motivo. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la Corte territoriale ha ritenuto di applicare il principio di diritto secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni (cfr., Sez. 5, n. 29597 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 270244; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessi, Rv. 265541; Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, Chianetta, Rv. 283554). E tuttavia, secondo altro indirizzo giurisprudenziale (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627), a cui il Collegio ritiene di aderire, la considerazione unitaria del reato continuato è limitata ai soli effetti espressamente previsti dalla legge quali quelli relativi alla determinazione della pena, mentre per tutti gli altri effetti non espressamente indicati, la valutazione cumulativa può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo. Ne consegue, come ricordato già da Corte cost. n. 361 del 1994, la necessità dello scioglimento del cumulo ogni qual volta si sia in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di reato e delle relative pene. Detto principio è stato recepito, con riferimento al tema delle circostanze, da Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, Rv. 241715 che ha ribadito che "i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti". Di tale principio, la stessa Corte di cassazione ha fatto applicazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., affermando che la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all'importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv. 262975 in fattispecie in tema di peculato continuato, in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato il riconoscimento dell'attenuante sulla base della considerazione dell'importo complessivo delle somme percepite in relazione a ciascun fatto appropriativo; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269727; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 241715).Dunque, non vi sono ragioni per ritenere applicabile un diverso principio nel caso in cui sia contestata e ritenuta nel reato di truffa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. 4. Tutti i reati contestati ai capi B) e C) risultano essere prescritti. Le condotte di cui al capo B) afferiscono a fatti commessi tra il 06/08/2012 ed il 29/01/2013; le condotte di cui al capo C), a fatti commessi tra il 24/10/2012 ed il 02/10/2013. Per il reato contestato è previsto un tempo ordinario di prescrizione pari ad anni sei, aumentato ad anni sette e mesi sei in forza degli intervenuti eventi interruttivi. Nella fattispecie, occorrerà poi tener conto dei periodi di sospensione della prescrizione, pari a complessivi 407 giorni (e segnatamente: giorni 343 per sospensione dal 06/02/2017 al 15/01/2018 ex I. 229/2016 e giorni 64 per sospensione dal 09/03/2020 al 11/05/2020 ex art. 83 d.l. 18/2020, conv. in I. 27/2020). E così, per il fatto di reato commesso in epoca più recente (02/10/2013), il termine di prescrizione si fissa irrevocabilmente alla data del 14/05/2022 (ovviamente, per i fatti di reato più remoti, la prescrizione è venuta a scadenza in date antecedenti a quella, già trascorsa, del 14/05/2022). 5. La ritenuta fondatezza del terzo motivo di ricorso, comune alle imputazioni sub B) e sub C) per cui è stata pronunciata condanna a ragione dell'avvenuta contestazione in entrambi dell'aggravante (ritenuta) di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., consente di rilevare la sopravvenuta decorrenza dei termini di prescrizione dei reati in questione, verificatasi dopo la pronuncia della sentenza di appello: da qui la superfluità dell'annullamento con rinvio in conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo e la doverosità di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impug
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