CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 41126/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 6376-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CHINI giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RO- MA, V.[OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], IM- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 511/2015 della CORTE D'APPELLO di MI- LANO, depositata il 30/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del So- stituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso; Lette le memorie della ricorrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di € 13.300,40, quale corrispettivo per lavori eseguiti in subappalto dalla ricorrente, e costituiti da infissione ed estrazione di palancolata tipo Larsen, per i lavori di ammo- dernamento ed adeguamento dell’autostrada A4 [OSCURATO:PERSONA], affidati in appalto da [OSCURATO:SOCIETA]. alla società opponente. Deduceva che effettivamente era stato concluso il contratto di subappalto per un corrispettivo massimo ed a corpo di € 150.000,00 oltre IVA, ma che la subappaltatrice aveva immedia- tamente avanzato ingiustificate richieste di modifica del corri- spettivo, pervenendo anche a sospendere l’esecuzione dei lavori. Non poteva ritenersi intervenuta alcuna modifica del prezzo, in quanto il documento a tal fine invocato dalla ricorrente era stato sottoscritto per la società opponente da una persona priva di va- lidi poteri di rappresentanza. Inoltre, non vi era prova del credito azionato in via monitoria, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA], dopo la prima fattura, non ne aveva emesse altre, non avendo provveduto alla controfirma degli ulteriori SAL, come invece prescritto nel contratto di subappalto. Rilevava che, atteso l’inadempimento della controparte, aveva dovuto risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 10 lett. d) del contratto, inviando apposita lettera raccomandata in data 4/10/2006. Concludeva quindi per la revoca del decreto opposto, con la de- claratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, e con la condanna della stessa al risarcimento dei Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 danni, in base alla previsione della clausola penale commisurata a 130 giorni di ritardo, nonché al ristoro dei maggiori oneri sop- portati, anche per la necessità di dover stipulare un nuovo con- tratto di subappalto. L’opposta si costituiva e deduceva che il proprio credito era fon- dato su certificati di pagamento emessi dalla controparte, ag- giungendo che tra le parti era intervenuto anche un contratto di noleggio a freddo di palancole, per il quale aveva già conseguito quattro decreti ingiuntivi dal Tribunale di Milano. Inoltre, in rela- zione al rapporto di subappalto aveva ottenuto anche un altro decreto ingiuntivo per l’importo di € 84.949,05, e che il Tribunale di Bergamo, sempre con decreto ingiuntivo, aveva ordinato la re- stituzione delle palancole oggetto del noleggio. Deduceva che l’interruzione del contratto di subappalto era con- seguenza del grave inadempimento della controparte, che aveva omesso il pagamento di quanto dovuto, e che essa opposta ave- va continuato a lavorare sino a quando aveva deciso di sospen- dere l’esecuzione ex art. 1460 c.c., a seguito della diffida rimasta senza risposta del 15/6/2006. Riunita alla prima opposizione anche la seconda proposta avver- so l’altro decreto ingiuntivo emesso per il corrispettivo del con- tratto di subappalto, il Tribunale adito, disposta la chiamata in causa delle società facenti parte del raggruppamento tempora- neo di imprese, cui erano stati dati in appalto i lavori dalla origi- naria committente, con la sentenza n. 6533 del 16 maggio 2011, dichiarava risolto il contratto di subappalto per inadempimento dell’opposta e condannava quest’ultima anche al risarcimento dei danni quantificati in € 164.856,00. Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Avverso tale sentenza proponeva appello principale la [OSCURATO:SOCIETA] cui resistevano le controparti, con la proposizione di appel- lo incidentale ad opera della Aquattro. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 511 del 30 gen- naio 2015, in parziale riforma, ha confermato la risoluzione per inadempimento dell’appellante principale, rideterminando però il risarcimento del danno dalla medesima dovuto nella somma di € 146.856,00; ha rigettato l’appello incidentale ed ha compensato per un quarto le spese del doppio grado, ponendo la residua par- te a carico della appellante principale. La Corte d’Appello rilevava che correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda di pagamento avanzata dalla subappaltatri- ce, riscontrando che era intervenuto un abusivo frazionamento del credito, in contrasto con il principio della buona fede. Nella specie, emergeva che tra le parti erano intervenuti due contratti, di cui uno avente ad oggetto il noleggio a freddo di pa- lancole di ferro, e l’altro relativo al subappalto per l’infissione ed estrazione delle medesime palancole, il tutto in relazione ai lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada A4, dei quali la Aquattro era affidataria. Sussisteva un evidente collegamento tra i due contratti sicché si palesava contrario a buona fede il comportamento della subap- paltatrice che aveva richiesto plurimi decreti ingiuntivi, pur a fronte di un rapporto unitario. Non poteva accogliersi la doglianza secondo cui il Tribunale non si sarebbe pronunziato sulle domande di accertamento del debito della subcommittente, in quanto la risposta implicita a tale do- manda scaturiva dal riscontro del frazionamento abusivo del cre- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 dito, che determinava l’improponibilità di tutte le domande, es- sendosi altresì rilevato che non era intervenuto alcun accordo modificativo del corrispettivo iniziale. La tesi dell’appellante principale, secondo cui era possibile modi- ficare anche tale elemento, era però contraddetta dalla lettura del contratto, posto che all’art. 3 il corrispettivo era fissato in mi- sura invariabile, senza possibilità di richiedere ulteriori compensi per ogni eventualità sopravvenuta, anche se imprevista o ecce- zionale, con una previsione quindi che precludeva la diversa ap- plicabilità dell’art. 23 dello stesso contratto, in ordine alle sue modifiche successive. Ne derivava che era illegittimo il rifiuto della subappaltatrice di proseguire nei lavori affidatile, e ciò anche in considerazione del fatto che la diffida era stata inoltrata alla subcommittente, ma senza che fosse stata fornita la prova dell’avvenuta esecuzione del subappalto, secondo le modalità concordate. Infatti, l’art. 9 imponeva che ogni pagamento fosse subordinato alla redazione in contraddittorio tra le parti dei Sal mensili, e che solo in seguito, con la redazione del corrispondente certificato di pagamento, sarebbe stato possibile emettere la fattura concer- nente i lavori eseguiti. L’inosservanza di tale procedura impediva di ritenere provata l’esecuzione dei lavori di cui si chiedeva il compenso. Passando poi alla censura che investiva la quantificazione del danno, la Corte d’Appello riteneva che la stessa fosse fondata so- lo per quanto concerneva l’esatta individuazione dei giorni di ri- tardo, che erano inferiori rispetto a quelli indicati dal tribunale. Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Quindi, ritenuta infondata la critica dell’appellante principale quanto all’omessa decisione su alcune delle domande proposte, essendo la relativa risposta contenuta implicitamente nell’accoglimento della domanda risarcitoria, disattendeva anche l’appello incidentale della Aquattro, ritenendo che potessero es- sere richiesti, a seguito dell’applicazione della penale, solo i dan- ni ulteriori e diversi rispetto a quelli che la stessa penale mirava a ristorare, laddove quelli pretesi dalla appellante incidentale avevano in ogni caso la loro genesi nel ritardo della subappalta- trice. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resistono con separati controricorsi. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. La ricorrente e la de [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. Con ordinanza interlocutoria n. 12244 del 10 maggio 2021 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, attesa la necessità di dover verificare le ricadute sulla controversia dell’arresto delle Sezioni Unite n. 4090/2017, intervenuto in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata. La ricorrente principale e la [OSCURATO:PERSONA] hanno nuo- vamente depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 di- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 cembre 2020, n. 176 e 7, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conver- tito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 88 c.p.c., non- ché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con- sistente nell’inadempimento del subappaltante rispetto all’obbligo contrattuale di pagare al subappaltatore il corrispettivo per i la- vori eseguiti. Si denuncia che la sentenza impugnata ha ravvisato un non con- sentito frazionamento del diritto di credito della ricorrente, con la conseguente improponibilità delle domande di accertamento del credito, ma ha affermato tale principio senza verificare se in con- creto ricorressero le condizioni per la sua applicazione. In realtà la società ha richiesto solo due decreti ingiuntivi, ed a distanza di quattro mesi l’uno dall’altro, il che esclude che ricorra un caso di abusivo frazionamento. Inoltre, i due decreti hanno a sostegno un impianto probatorio differente (il primo si fonda su atti di riconoscimento del debito, mentre il secondo su alcune fatture emesse dalla ricorrente) Inoltre, erra la sentenza nella parte in cui ravvisa un collegamen- to tra il contratto di subappalto e quello di noleggio delle palan- cole, posto che risulterebbe sempre ferma l’autonomia giuridica dei due contratti. Il secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 88 c.p.c., con la violazione Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’inadempimento del subappaltante rispetto all’obbligo con- trattuale di pagare al subappaltatore il corrispettivo per i lavori eseguiti. Si evidenzia che la sentenza ha ritenuto che dall’abusivo frazio- namento del diritto di credito derivi l’improponibilità delle do- mande di pagamento, dovendo invece darsi seguito alla diversa opinione secondo cui la sanzione per la condotta abusiva deve essere individuata nel regime delle spese di lite, a seguito della riunione delle domande separatamente proposte. I due motivi, che per la loro connessione possono essere con- giuntamente esaminati, sono infondati. In primo luogo, si rileva che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la pre- scrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di conside- rare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale at- tività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile so- lo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comun- que, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprez- zamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente ri- sultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazio- ne). Nella fattispecie, la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c., pur enunciata in rubrica, risulta però priva di una concreta illustra- zione quanto al concreto modus operandi del giudice di appello che abbia implicato la violazione delle dette norme nei limiti con- sentiti dal precedente richiamato. Del pari priva di riscontro nell’illustrazione del motivo risulta la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., e ciò soprattutto a fronte di una critica che si appunta verso il rigetto della domanda di pagamento, e quindi nei confronti di un’esplicita statuizione negativa del giudice di appello. Del pari risulta solo enunciato il vizio di omesso esame di un fat- to decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., mancando però la specifica individuazione del fatto non esaminato, risol- vendosi la censura nella complessiva sollecitazione della ricorren- te ad operare una rivalutazione dei fatti di causa. Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Quanto, poi, in specifico riferimento alla denuncia di violazione dei principi in tema di abusivo frazionamento del credito, risulta priva di rilevanza la considerazione secondo cui il contratto di subappalto e quello di noleggio delle palancole, ritenuti oggetto di collegamento negoziale da parte della sentenza impugnata, e idonei a dar vita ad un unitario rapporto obbligatorio, restereb- bero muniti di autonomia. Va sul punto ricordato che (cfr. Cass. n. 20726/2014) effettiva- mente il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato, non per mezzo di un singolo accordo, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma anche se ciascuno è finalizzato ad un unitario regolamento dei reciproci interessi, sicché, pur de- terminandosi, tra loro, un vincolo di reciproca dipendenza, in vir- tù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi mantiene una propria individualità giuridica (conf. Cass. n. 13888/2015). Il nesso di interdipendenza che le parti hanno inteso porre tra i due diversi contratti avvinti causalmente dal nesso del collega- mento, ferma restando la loro autonomia sul piano strutturale e degli obblighi autonomamente scaturenti, denota tuttavia come le sorti degli stessi siano intimamente connesse e che quindi ove, come nella specie, un diritto di credito, di natura pecuniaria, sor- ga per effetto degli obblighi reciprocamente assunti a favore di una sola delle parti del contratto, il legame causale voluto dalle Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 parti rende corretta l’individuazione di un unitario rapporto obbli- gatorio, per il quale si imponga l’obbligo di evitare il fraziona- mento, privo di giustificazione, delle domande di pagamento. Peraltro, il riferimento, contenuto anche in Cass. S.U. n. 4090/2017, alla dipendenza dei crediti di cui si denunci l’abusivo frazionamento, da un medesimo rapporto di durata, consente di prescindere dall’unicità della fonte contrattuale, ed è suscettibile di estendersi anche al caso in cui, seppur per effetto di autonomi titoli contrattuali, nella specie avvinti dal nesso del collegamento negoziale, insorga un rapporto destinato a protrarsi nel tempo, e nella specie per tutta la durata di esecuzione del contratto di ap- palto, nel corso del quale possano sorgere dei diritti di credito a favore della parte, già maturati al momento della domanda abu- sivamente frazionata (sul punto si veda Cass. n. 337/2020, se- condo cui le domande concernenti diversi e distinti diritti di credi- to relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti che sia- no anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costi- tutivo, possono essere proposte in separati processi solo ove l'at- tore risulti assistito da un oggettivo interesse alla tutela proces- suale frazionata; Cass. n. 20714/2018, che ha applicato il mede- simo principio per le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti, nella specie scaturenti dalla custodia, in vari momenti, di numerosi veicoli affidati ad una carrozzeria dalle autorità di pub- blica sicurezza). Tuttavia, rileva il Collegio che le considerazioni, svolte dal giudice di appello circa la unitaria natura del rapporto derivante dal col- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 legamento insorto tra il subappalto ed il noleggio, siano state sviluppate al fine di evidenziare come la condotta abusiva si cor- relava, oltre che alla vicenda interessante i due ricorsi monitori oggetto del presente procedimento, ad altri ricorsi monitori sepa- ratamente proposti dalla ricorrente per il pagamento del corri- spettivo del noleggio. Nella fattispecie, però, come si ricava dalla narrazione del giudice di appello, entrambi i ricorsi riuniti, e per i quali è stata ravvisata la condotta abusiva della subappaltatrice, afferiscono a crediti derivanti unicamente dal rapporto di subappalto, sicché si rivela sterile la contestazione circa la pretesa autonomia giuridica dei contratti collegati. Quanto, invece, alla denunciata violazione dei principi in materia di abusivo frazionamento del credito, la sentenza è immune dalle critiche della ricorrente. E’ stato, infatti, ribadito il principio, già affermato da Cass. S.U. n. 23726/2007, secondo cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rap- porto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazio- ne aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve impron- tare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del con- tratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ot- tenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giu- sto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanzia- le, e ciò anche avuto riguardo alla sua specificazione ad opera di Cass. S.U. n. 4090/2017, secondo cui resta possibile la formula- zione delle domande in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela pro- cessuale frazionata (sul punto si veda anche Cass. n. 26089/2019). In tal senso, si veda altresì quanto di recente ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di frazionamento del credito, il prin- cipio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costi- tutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. n. 14143/2021, che ha altresì chiarito che la violazione del divieto processuale di frazionamento è san- zionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cu- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -14- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 mulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande re- lative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata rela- zione unitaria). La sentenza impugnata, con accertamento in fatto, non censura- bile in sede di legittimità, stante la derivazione dei crediti aziona- ti dal medesimo rapporto di subappalto (inscritto a sua volta in un più ampio rapporto unitario generato dal collegamento con il contratto di noleggio), ha rilevato l‘assenza di una valida giustifi- cazione per la richiesta frazionata della ricorrente. Quanto poi alla deduzione di uno specifico interesse che possa giustificare tale condotta processuale, solo in ricorso si deduce la diversità delle fonti di prova a sostegno delle due domande mo- nitorie separatamente avanzate, senza però allegare una diversa giustificazione, ritenendo però il Collegio che quella addotta sia inidonea a legittimare il frazionamento. Effettivamente nella giurisprudenza di questa Corte è stato af- fermato che (Cass. n. 10177/2015) l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documental- mente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto in- giuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore, e che (Cass. n. 22574/2016) del pari non incorre in abuso del diritto l'attore che, a tutela di un credito nascente da Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -15- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 un unico rapporto obbligatorio (nella specie, per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordi- naria, per il residuo, stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione. Trattasi però di affermazioni che attengono alla diversa ipotesi in cui, anche in ragione del differente supporto probatorio delle va- rie voci di credito vantate, sia possibile solo per alcune di esse il ricorso ad una forma di tutela semplificata o accelerata, quale quella offerta dal ricorso per decreto ingiuntivo, ravvisandosi in tale situazione quel concreto interesse che appunto legittima la proposizione separata delle domande. Ma nella fattispecie, pur a fronte di diverse prove di carattere do- cumentale addotte a sostegno delle domande di pagamento avanzate dalla subappaltatrice, la richiesta è stata per entrambi i decreti opposti veicolata nelle forme del procedimento monitorio, sicché la sola diversità delle prove documentali, entrambe però reputate idonee a sorreggere una domanda di ingiunzione, non può costituire elemento dal quale ricavare l’assenza dell’abuso del diritto, invece riscontrato dal giudice di merito. E’, infine, destituita di fondamento la deduzione secondo cui il rimedio all’abusivo frazionamento della pretesa creditoria scatu- rente da un medesimo rapporto giuridico, andrebbe individuato nella riunione e nella penalizzazione del creditore quanto al re- gime di liquidazione delle spese di lite. Non ignora il Collegio, come appunto ricordato dalla difesa della ricorrente, che tale soluzione si sia affacciata in alcuni precedenti Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -16- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 di questa Corte (Cass. n. 5491/2015), ma si osserva che la stes- sa, come puntualmente sottolineato dalla difesa della controri- corrente [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere stata limitata ai casi di abusivo frazionamento di crediti derivanti da distinti rap- porti contrattuali, è però contrastata e superata dalla prevalente giurisprudenza che, ponendosi nel solco dell’intervento delle Se- zioni Unite del 2007, ha ritenuto che la sanzione sia quella della improponibilità delle domande separatamente avanzate, in vio- lazione del divieto di abusivo frazionamento del credito (cfr. in tal senso Cass. n. 19898/2018; Cass. n. 17019/2018; Cass. n. 28286/2011; Cass. n. 15476/2008, nonché in motivazione Cass. S.U. n. 4315/2020, che ha ritenuto inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., il motivo di ricorso con il quale si contestava, per un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito, la soluzione del giudice di merito di improponibilità delle domande separatamen- te avanzate). 3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa appli- cazione degli art. 112, 113 e 115 c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli art. 1175, 1375 e 1366 c.c. e la violazio- ne dell’art. 1326 c.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’inadempimento del subappaltante ri- spetto all’obbligo contrattuale di pagare al subappaltatore il cor- rispettivo per i lavori da quest’ultimo eseguiti. Si deduce che la Corte d’Appello ha omesso di decidere sulla do- manda di pagamento del corrispettivo del subappalto di cui ai due decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni poi riunite, tra- scurando poi di considerare la valenza vincolante dell’accordo Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -17- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 aggiuntivo del 24/1/2006, con il quale era stato rideterminato il prezzo. Il motivo va disatteso. Anche per tale mezzo non risulta validamente sviluppata la de- nuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., come del pari è omessa la puntuale individuazione del fatto decisivo di cui sareb- be stata omessa la disamina. Quanto, invece, alla violazione dell’art. 112 c.p.c., la censura non si confronta con il tenore della sentenza impugnata. I giudici di appello, lungi dall’omettere di decidere sulla domanda di pagamento, avanzata in via monitoria dalla ricorrente, l’hanno invece esplicitamente respinta, in ragione della sanzione che col- piva la condotta della stessa ricorrente, che aveva dato vita ad un abusivo frazionamento della propria pretesa. La conseguenza dell’improponibilità delle domande separatamen- te, ed abusivamente, proposte, ha quindi determinato il rigetto della domanda di pagamento e ciò costituisce una ratio decidendi di per sé sola idonea a sorreggere la correttezza della sentenza gravata. Peraltro, la medesima sentenza ha riscontrato anche l’infondatezza della pretesa basata sulla portata vincolante dell’accordo integrativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui si fa riferimento nel motivo in esame, avendo rilevato con un’interpretazione del con- tratto, che non è censurata in maniera specifica dalla società su- bappaltatrice (mancando la puntuale indicazione della norma di ermeneutica contrattuale che risulterebbe violata), che la lettura sistematica delle clausole contrattali deponeva per l’immodificabilità del corrispettivo, come originariamente pattui- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -18- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 to, non potendosi estendere la diversa previsione concernente le modifiche successive del contratto (art. 23) a quella specifica- mente rivolta alla fissazione del corrispettivo del subappaltatore (art. 3), ritenendo quindi superfluo indagare se, come pur pro- spettato nell’atto di opposizione, colui che aveva sottoscritto tale accordo per conto della società subcommittente fosse dotato di validi poteri rappresentativi. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1460 e 2697 c.c., con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’inadempimento del subappaltante rispetto all’obbligo contrattuale di pagare al subappaltatore il corrispetti- vo per i lavori eseguiti. Si denuncia l’erroneità della sentenza gravata che ha ritenuto il- legittimo il rifiuto della [OSCURATO:SOCIETA] di proseguire l’esecuzione del subappalto, ritenendo la diffida ad adempiere dalla medesima in- viata pretestuosa e strumentale, escludendo altresì che fosse stata offerta la prova dell’esecuzione delle proprie prestazioni. Aggiunge che la sospensione era stata disposta a seguito dell’inadempimento della controparte, che aveva omesso di cor- rispondere il prezzo del subappalto, trascurando che tale prova emergeva dai certificati di pagamento emessi dalla Aquattro. 4.1 Anche tale motivo sconta, analogamente a quelli già esami- nati, la mancata illustrazione sia delle ragioni che legittimerebbe- ro la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sia dell’individuazione del fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina (sollecitando piuttosto una complessiva rivalutazione Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -19- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 delle emergenze probatorie, cosa non consentita in sede di legit- timità), così come del pari non risulta fondata la deduzione circa la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. Quanto, invece all’apprezzamento della condotta dei contraenti, in relazione alle reciproche domande di risoluzione del contratto per inadempimento, deve ribadirsi il principio secondo cui (Cass.n. 13627/2017) nei contratti con prestazioni corrispettive, in ca- so di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario compa- rare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di es- se, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallag- ma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e del- le prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabi- le in sede di legittimità se congruamente motivato (conf. Cass. n. 13827/2019). Rileva la Corte che tale valutazione comparativa è stata effetti- vamente condotta dalla Corte d’Appello, che ha, appunto, rileva- to che la ricorrente aveva indebitamente sospeso l’esecuzione dei lavori, adducendo a giustificazione il mancato versamento del corrispettivo che però, in base alle specifiche previsioni contrat- tuali, non le era dovuto, non avendo partecipato al procedimento contrattuale di cui all’art. 9 del contratto, all’esito del quale so- lamente poteva essere preteso il pagamento di saldi correlati allo stato di avanzamento dei lavori. Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -20- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 La sentenza ha, poi, tratto dalla mancata partecipazione della subappaltatrice alla procedura convenzionalmente stabilita, an- che la conclusione della mancata dimostrazione dell’effettiva ese- cuzione dei lavori asseritamente compiuti, posto che solo a se- guito di tale verifica in contraddittorio sarebbero stati emessi i SAL mensili con la redazione di un correlato certificato di paga- mento. Si ricava, quindi, che la sentenza gravata, oltre ad avere riscon- trato il prevalente ed assorbente inadempimento della ricorrente, che si è sottratta agli obblighi contrattuali, adducendo una rea- zione all’altrui inadempimento, in realtà non sussistente, ha of- ferto una ricostruzione anche in punto di prova delle reciproche ragioni che, lungi dal costituire un’inversione dell’onere della prova, denota un riscontro in fatto della inadempienza della su- bappaltatrice, che si limita a contrapporre apoditticamente in ri- corso che in realtà avrebbe offerto la prova delle prestazioni ese- guite. Va, infatti, ribadito che (cfr. Cass. n. 25584/2018) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del dan- no, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'i- nadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'al- trui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'ecce- zione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. ( conf. Cass. n. 3373/2010). Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -21- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 In applicazione di tali principi, è stato quindi affermato che (cfr. da ultimo Cass. n. 98/2019) in tema di inadempimento del con- tratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento (conf. Cass. n. 936/2010). Nella specie, la società subcommittente ha allegato la mancata esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi previsti nel contratto ed, a fronte di tale deduzione, la subappaltatrice ha allegato di aver sospeso il proprio adempimento come forma di reazione all’inadempimento altrui, e precisamente al mancato pagamento del prezzo. Tuttavia, come visto, i giudici di merito hanno escluso che ricor- resse l’inadempimento della subcommittente, non essendo matu- rate le condizioni che, in base alla disciplina convenzionale, avrebbero determinato la maturazione del diritto al pagamento degli acconti in corso d’opera, sicché una volta esclusa la causa giustificatrice dell’applicazione dell’art. 1460 c.c. invocata dalla ricorrente, la risoluzione è stata accertata per colpa di quest’ultima, sulla scorta del riscontro dell’effettivo inadempi- mento delle prestazioni dalla medesima dovute, e senza quindi nemmeno dover fare applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1363, 1366 c.c. con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’inadempimento della subappaltan- te rispetto all’obbligo contrattuale di pagare alla subappaltatrice il corrispettivo dei lavori da quest’ultimo eseguiti. Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -22- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 Si deduce che la sentenza gravata è viziata quanto all’individuazione dei giorni di ritardo per i quali applicare la pe- nale. Si assume, in primo luogo che, una volta dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della ricorrente, non poteva ri- conoscersi alla controparte anche la penale prevista per il ritar- do. Inoltre, è erroneo il calcolo della penale per 108 giorni, in quanto non si sarebbe considerato che la ricorrente, dopo avere in un primo momento sospeso l’esecuzione dei lavori, li aveva ripresi, salvo poi interromperli definitivamente il 31 agosto 2006, così che i giorni da prendere in esame sono appena 34 (dal 1 settem- bre 2006 al 4 ottobre 2006, data di risoluzione del contratto). Il motivo va rigettato. In primo luogo, rileva la Corte che la determinazione del danno secondo quanto previsto dalla penale per il ritardo, nonostante la risoluzione del contratto, risulta operata dal giudice di merito in conformità della giurisprudenza di questa Corte che ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 27994/2018) l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella di- retta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecu- zione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativa- mente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, sal- va, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risar- citoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella li- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -23- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 quidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella de- terminazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (conf. Cass. n. 12349/2002). A pag. 10 della sentenza di appello, è stato rigettato l’appello in- cidentale della subcommittente, finalizzato a conseguire ulteriori danni rispetto a quelli già riconosciuti e liquidati con la penale per il ritardo, rilevando, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, che poiché i danni ulteriori lamentati erano da rite- nersi ricompresi in quelli derivanti dallo stesso ritardo, non si po- teva quindi riconoscere alcuna somma aggiuntiva. La mancata liquidazione di danni derivanti dalla risoluzione, di- versi da quelli già ristorati per effetto della penale, esclude quindi che la sentenza sia incorsa nella violazione dedotta dalla ricor- rente. Quanto invece al diverso profilo attinente alla quantificazione dei giorni di ritardo, in disparte la considerazione secondo cui si trat- ta di contestazione involgente evidentemente accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito, e peraltro fondata su di un’apodittica affermazione circa la ripresa dei lavori, di cui non si fornisce adeguata giustificazione in chiave probatoria, rileva il Collegio che la penale è commisurata al ritardo nell’esecuzione dei lavori. In tal senso, i giudici di appello hanno ritenuto che il giorno della diffida ad adempiere segnasse già il momento a partire dal quale la subappaltatrice era in ritardo nell’esecuzione dei lavori. Ad impedire l’applicazione della penale dovuta per il ritardo non appare però sufficiente la mera ripresa dei lavori, ma si impone- Ric. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -24- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 va la conclusione degli stessi, poiché solo tale evento avrebbe impedito di considerare la ricorrente in ritardo rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione del contratto. 6. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza. Nulla a disporre quanto alle spese per le parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa fase. 7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versa- mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore delle controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida per la [OSCURATO:PERSONA] in complessivi € 10.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui com- pensi ed accessori di legge, se dovuti, e per la [OSCURATO:PERSONA]- zioni S.r.l. in complessivi € 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseri- to dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n. 06376 sez. S2 - ud. 09-12-2021 -25- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 F i r m a t o D a : C R I S C U O L O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 8 f 1 a 8 e f d 6 5 6 2 c 9 6 e 0 7 f a c 6 1 c c 2 0 f c a Numero registro generale 6376/2016 Numero sezionale 2644/2021 Numero di raccolta generale 41126/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 del contributo un