CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 1962
Cassazione n. 31527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1962 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova del 23/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della imputata, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di incaricata di pubblico servizio e, in particolare, di direttore dell'istituto di medicina legale di Imperia, violando i doveri inerenti la funzione, avrebbe informato il giornalista [OSCURATO:PERSONA], direttore della testata giornalistica "[OSCURATO:PERSONA]", dell'esito della autopsia giudiziaria appena compiuta dal suo collega [OSCURATO:PERSONA], dicendogli che non si trattava di morte naturale ma di 1 z, strangolamento; in tal modo l'imputata avrebbe rivelato una notizia di ufficio che doveva restare segreta, determinando la pubblicazione sul giornale on line dell'articolo dal titolo "Sanremo: colpo di scena sulla morte di [OSCURATO:PERSONA], l'autopsia conferma che è stato strangolato". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge prevista a pena di inutilizzabilità; il tema attiene alla dedotta inutilizzabilità, per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte avrebbe, da una parte, ritenuto il quadro probatorio "sufficientemente solido per fondare il giudizio di responsabilità anche senza ricorrere alle informazioni" del teste, ma, dall'altra, avrebbe fatto uso probatorio di dette dichiarazioni per ritenere che l'imputata fosse l'unica persona a poter rivelare la notizia. In particolare, la Corte avrebbe affermato che fosse stato proprio Alessi a contattare la [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sostiene il ricorrente, Alessi, in quanto istigatore e quindi concorrente extraneus nel reato, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte, pur ritenendo non necessario fare ricorso alle dichiarazioni di Alessi al fine di sterilizzare la questione di inutilizzabilità, ha poi fatto ricorso ad esse considerandole come prova determinante. [OSCURATO:PERSONA] • 1. Il ricorso, i cui motivi, possono essere valutati congiuntamente, è infondato. 2. Dalle sentenze dei Giudici di merito emerge che Alessi, giornalista che sottoscrisse l'articolo pubblicato il 16.12.2014 in cui si riferiva dell'esito dell'autopsia, sentito in dibattimento, riferì di aver appreso la notizia dall'imputata. Secondo il difensore, poiché fu proprio Alessi a telefonare quel giorno in più occasioni all'imputata, il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste dall'art. 63 cod. proc. pen, in quanto, sostanzialmente compartecipe nel reato di cui è chiamata o rispondere [OSCURATO:PERSONA]. Dunque le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili. 3. In realtà, hanno spiegato i Giudici che: a) dopo la pubblicazione della notizia I furono avanzati sospetti, quanto alkggetto che aveva potuto rivelare la notizia, sul ar, medico legale Zaccheo, che aveva compiuto l'esame autoptico, ma, si è aggiunto, detti I sospetti in seguito caddero non avendo trovato conferma l'ipotesi investigativa in 2 A ragione delle dichiarazioni rese dallo stesso Alessi al legale di Zaccheo con cui il primo escluse di aver appreso la notizia dal secondo, la cui posizione fu in seguito archiviata; b) al momento in cui fu pubblicata la notizia- alle ore 16,28- presso l'istituto di medicina legale era presenti, oltre a Zaccheo, l'imputata che aveva appreso da Zaccheo dell'esito dell'autopsia; c) la [OSCURATO:PERSONA] quel pomeriggio fu contattata da Alessi alle 16,18, alle 16,32, cioè pochissimi minuti prima e dopo la pubblicazione della notizia, ed anche alle 18,22. Sulla base di tale quadro di riferimento e tenuto conto che la eccezione di inutilizzabilità ad oggetto le dichiarazioni dibattimentali di Alessi, la Corte ha spiegato correttamente che il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata è stato formulato prescindendo dalla dichiarazione dibattimentale in cui Alessi riferì di aver appreso dall'imputata della notizia. Alessi aveva già escluso di essere stato informato da Zaccheo, la cui posizione era stata archiviata, e il giudizio di responsabilità è stato fatto correttamente discendere da una serie di ulteriori elementi di prova, di cui si è detto, e cioè che: a) oltre a Zaccheo, solo l'imputata sapeva della notizia; b) solo l'imputata ebbe proprio quel pomeriggio reiterati contatti con Alessi proprio nei momenti in cui si apprese dell'esito dell'autopsia. Un giudizio di responsabilità formulato sulla base di una valutazione del compendio probatorio che prescinde dalla dichiarazione ritenuta inutilizzabile dalla ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese