Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 36884/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nte ORDINANZA sul ricorso 14987-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] „A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],'" DAVIDE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 14987 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14987/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 213/2019 la Corte di appello di Trento ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 264/2018 con la quale era stata dichiarata la insussistenza dei pretesi crediti dell'INPS ritenendo che i maggiori redditi accertati dall'Istituto in capo a [OSCURATO:PERSONA] non costituivano redditi di impresa e, quindi, non costituivano imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto che il reddito percepito dal Comolli negli anni 2011 e 2012, per effetto della distribuzione di utili già prodotti e accantonati da [OSCURATO:SOCIETA], andava qualificato come reddito di capitale e, quindi, non essendo un reddito di impresa, non rientrava nell'imponibile previdenziale in una situazione, peraltro, in cui l'INPS non aveva mai dedotto e provato che, negli anni di produzione degli utili, il Comolli fosse un socio lavoratore e, in quanto tale, tenuto ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] e a pagare la relativa contribuzione previdenziale.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conversione, con modificazioni, de di n. 384/1992 e dell'art. 6 del DPR n. 917/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che gli utili in questione, distribuiti da una società di persone ([OSCURATO:SOCIETA]) ad un proprio socio (circostanza che determinava in maniera pacifica la loro natura di redditi di impresa), avessero natura di redditi di capitale solo \ RG 14987/2020 perché originariamente prodotti ed accantonati da una società di capitale ([OSCURATO:SOCIETA]).

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del dl.

N. 384 del 1992 in connessione con la legge n. 233/1990, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto non assoggettabili a contribuzione previdenziale gli utili distribuiti al Comolli dalla [OSCURATO:SOCIETA], considerando che gli stessi non potevano reputarsi redditi di impresa perché non derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa.

4. I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

5. In primo luogo, va rilevato che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 170 commi 4 e 5 del TUIR, le riserve accantonate di società di capitale a seguito della trasformazione in società di persone, sono assoggettate a imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'art. 73 e, quindi, al regime impositivo proprio delle società di capitale.

6. In secondo luogo, deve darsi atto, ad avvalorare tale interpretazione che, ai sensi dell'art. 2303 cc, applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui all'art. 2315 cc, per il divieto di ripartizione tra i soci di utili diversi da quelli realmente conseguiti, le riserve di cui sopra possono costituire solo redditi di capitale e non di impresa e, in quanto tali, non rientrano nell'imponibile contributivo.

7. Quanto, poi, alla questione della individuazione del concetto di reddito di impresa, va osservato che la gravata sentenza è conforme all'orientamento di legittimità (per tutte, Cass. n. 21540 del 2019), cui si intende dare seguito, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del RG 14987/2020 d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986).

8. Nella fattispecie in esame è incontestato che il Comolli non abbia svolto attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA].

9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 14987-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] „A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],'" DAVIDE, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 213/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 14987 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 14987/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 213/2019 la Corte di appello di Trento ha respinto il gravame proposto dall'INPS avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede n. 264/2018 con la quale era stata dichiarata la insussistenza dei pretesi crediti dell'INPS ritenendo che i maggiori redditi accertati dall'Istituto in capo a [OSCURATO:PERSONA] non costituivano redditi di impresa e, quindi, non costituivano imponibile ai fini della contribuzione previdenziale. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, hanno ritenuto che il reddito percepito dal Comolli negli anni 2011 e 2012, per effetto della distribuzione di utili già prodotti e accantonati da [OSCURATO:SOCIETA], andava qualificato come reddito di capitale e, quindi, non essendo un reddito di impresa, non rientrava nell'imponibile previdenziale in una situazione, peraltro, in cui l'INPS non aveva mai dedotto e provato che, negli anni di produzione degli utili, il Comolli fosse un socio lavoratore e, in quanto tale, tenuto ad iscriversi alla [OSCURATO:PERSONA] e a pagare la relativa contribuzione previdenziale. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conversione, con modificazioni, de di n. 384/1992 e dell'art. 6 del DPR n. 917/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che gli utili in questione, distribuiti da una società di persone ([OSCURATO:SOCIETA]) ad un proprio socio (circostanza che determinava in maniera pacifica la loro natura di redditi di impresa), avessero natura di redditi di capitale solo \ RG 14987/2020 perché originariamente prodotti ed accantonati da una società di capitale ([OSCURATO:SOCIETA]). 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/92 di conversione, con modificazioni, del dl. N. 384 del 1992 in connessione con la legge n. 233/1990, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di merito ritenuto non assoggettabili a contribuzione previdenziale gli utili distribuiti al Comolli dalla [OSCURATO:SOCIETA], considerando che gli stessi non potevano reputarsi redditi di impresa perché non derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa. 4. I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 5. In primo luogo, va rilevato che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, ai sensi dell'art. 170 commi 4 e 5 del TUIR, le riserve accantonate di società di capitale a seguito della trasformazione in società di persone, sono assoggettate a imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'art. 73 e, quindi, al regime impositivo proprio delle società di capitale. 6. In secondo luogo, deve darsi atto, ad avvalorare tale interpretazione che, ai sensi dell'art. 2303 cc, applicabile alle società in accomandita semplice in virtù del richiamo di cui all'art. 2315 cc, per il divieto di ripartizione tra i soci di utili diversi da quelli realmente conseguiti, le riserve di cui sopra possono costituire solo redditi di capitale e non di impresa e, in quanto tali, non rientrano nell'imponibile contributivo. 7. Quanto, poi, alla questione della individuazione del concetto di reddito di impresa, va osservato che la gravata sentenza è conforme all'orientamento di legittimità (per tutte, Cass. n. 21540 del 2019), cui si intende dare seguito, secondo cui il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del RG 14987/2020 d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986). 8. Nella fattispecie in esame è incontestato che il Comolli non abbia svolto attività lavorativa per la [OSCURATO:SOCIETA]. 9. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36884/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris