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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38755/2021

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ontroricorso;

6. con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 13343/2019, depositata il 17 maggio 2019, era stata disposta la sospensione del giudizio all'esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine all'interpretazione del comma 1223 dell'articolo unico della

I. n. 296 del 2006 (oggi art. art. 16 bis, comma 11, della

I. n. 11 del 2005), e del DPCM 23 maggio 2007, con riferimento all'art. 108, comma 3, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza c.d.

Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione europea ed al principio comunitario di proporziona lità;

7. la parte ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto dal difensore munito del relativo potere, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., notificato all'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021, con allegata una transazione fiscale sottoscritta tra le parti in data 4 giugno 2019;

8. la Corte di Giustizia UE si pronunciava sul rinvio con ordinanza del 6 maggio 2020; RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss. c.p.c.

La rinuncia, sebbene notificata, non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo.

La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ([OSCURATO:PERSONA]. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015; n. 10140 del 2020).

2. Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera, infatti, l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 9474 del 2020). 2.1 Nella specie, in assenza di una richiesta di condanna alle spese da parte della controricorrente, a cui la rinuncia è stata regolarmente notificata, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione.

3. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).

P.Q.M.

La Corte,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroricorso; 6. con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 13343/2019, depositata il 17 maggio 2019, era stata disposta la sospensione del giudizio all'esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in ordine all'interpretazione del comma 1223 dell'articolo unico della I. n. 296 del 2006 (oggi art. art. 16 bis, comma 11, della I. n. 11 del 2005), e del DPCM 23 maggio 2007, con riferimento all'art. 108, comma 3, TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza c.d. Deggendorf, alla decisione C (2008)380 della Commissione europea ed al principio comunitario di proporziona lità; 7. la parte ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio, sottoscritto dal difensore munito del relativo potere, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., notificato all'Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2021, con allegata una transazione fiscale sottoscritta tra le parti in data 4 giugno 2019; 8. la Corte di Giustizia UE si pronunciava sul rinvio con ordinanza del 6 maggio 2020; RAGIONI DELLA DECISIONE1. La rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss. c.p.c. La rinuncia, sebbene notificata, non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo. La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ([OSCURATO:PERSONA]. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015; n. 10140 del 2020). 2. Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera, infatti, l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti ( [OSCURATO:PERSONA]. n. 9474 del 2020). 2.1 Nella specie, in assenza di una richiesta di condanna alle spese da parte della controricorrente, a cui la rinuncia è stata regolarmente notificata, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione. 3. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui : " In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018). P.Q.M. La Corte,
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