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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10658/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31989/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1030/2020 , depositata il 31/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che nel presente procedimento il Consigliere designato dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza\inammissibilità del ricorso e che i ricorrenti hanno chiesto la decisione, sollecitando l’astensione del suddetto Consigliere nonché proponendo, in subordine, istanza di ricusazione ex art. 51, n. 4 c.p.c...

Ritenuto di dover disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto della necessità di valutare le ragioni di astensione, anche alla luce delle soluzioni adottate dalle S.U. con pronuncia n. 9611/2024 sull’incompatibilità del Consigliere delegato che abbia proposto la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e, soprattutto, la subordinata richiesta di ricusazione del Consigliere designato quale originario relatore della causa.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.31989/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA diCORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1030/2020 , depositata il 31/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che nel presente procedimento il Consigliere designato dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza\inammissibilità del ricorso e che i ricorrenti hanno chiesto la decisione, sollecitando l’astensione del suddetto Consigliere nonché proponendo, in subordine, istanza di ricusazione ex art. 51, n. 4 c.p.c... Ritenuto di dover disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, tenuto conto della necessità di valutare le ragioni di astensione, anche alla luce delle soluzioni adottate dalle S.U. con pronuncia n. 9611/2024 sull’incompatibilità del Consigliere delegato che abbia proposto la definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e, soprattutto, la subordinata richiesta di ricusazione del Consigliere designato quale originario relatore della causa. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
Sentenza Cassazione n. 10658/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris