CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 1942
Cassazione n. 40913/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: DANINI Maurizio, n. a [OSCURATO:PERSONA] (VB) il 31/10/1942; avverso la sentenza del 13/1/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni scritte del pubblico ministero, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, esclusa la recidiva contestata, ha confermato l'affermazione di responsabilità delibata dal medesimo tribunale per i fatti di indebito utilizzo di carta bancomat altrui (dal 6/6 al 6/7/2017) riducendo la sanzione inflitta in primo grado. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore deducendo i seguenti vizi di motivazione: 2.1. carenza e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) della motivazione che ha riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente per il concorso nel prelievo abusivo di contante attraverso l'uso non autorizzato di altrui carta bancomat, in quanto gli elementi indiziari valorizzati in sentenza sono quanto mai labili e generici, certamente non in grado di superare il ragionevole dubbio che il fatto sia stato commesso dal ricorrente, in quanto nessun elemento rappresentativo appare in grado di collegare con certezza la persona dell'imputato alla condotta contestata. 2.2. Vizio di motivazione per omissione e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod proc. pen.) in riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche richieste con i motivi di gravame nel merito evidenziando l'età avanzata del ricorrente e le sue modeste condizioni di vita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con i motivi posti a sostegno della doppia decisione conforme in punto di accertamento della responsabilità per il fatto contestato. 1.1. Con il primo motivo si censura la decisione di merito, che ha riconosciuto la responsabilità per il reato contestato (art. 493 ter cod. pen., che punisce la condotta di chi "al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento") sulla base di un coacervo di indizi conducenti verso la persona del ricorrente. Il motivo non si confronta con la doppia motivazione conforme assunta nel merito, ove si è dato atto dei continui collegamenti telefonici del ricorrente (coincidenti con l'utilizzo della carta) con l'autore del furto della tessera e della identificazione presso gli sportelli bancomat del ricorrente (attraverso gli abiti indossati ed il casco calzato in testa), che veniva poi osservato rincasare, dopo i prelievi, così abbigliato. Nel giudizio di merito è apparso dunque indifferente il mancato rinvenimento della tessera, così come il difetto di prova diretta della consegna della tessera dell'autore del furto all'utilizzatore. Tale argomentare conforme nel doppio grado di giudizio di merito non appare affatto illogico, tanto meno in maniera manifesta.Del resto, è noto che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con i motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Come pure noto è che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argiomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante cori criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.2. La medesima sorte processuale avvince il secondo motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha evidenziato la non occasionalità e la potenziale gravità patrimoniale della condotta, l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la presenza di precedenti penali. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso