CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 gennaio 1955
Cassazione n. 34868/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/01/1955 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA(dato avviso allé-071___ti, i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2024 il Tribunale db Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il Decreto Ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto personale, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]