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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02732/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18026/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro F.lli Pozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: massimilano.cucchi@ordine avvocatirimini.it); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - Obbligazioni del locatore - Cosa locata - Consegna e mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto- Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 266 /201 9 , depositata il3 aprile 201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di Rimini la F.lli Pozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione con essa concluso avente ad oggetto due locali con ampio scantinato da adibire ad esercizio commerciale, per inadempimento della convenuta locatrice , di cui domandò anche la condanna alla restituzione della fidejussione incassata pari ad € 7.320.

2. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Bologna ha confermato tale decisione ritenendo, conformemente al primo giudice, insussistenti o non provati gli inadempimenti dedotti.

Nella disamina di quelle che, secondo l’appellante, costituivano condotte inadempienti, i giudici d’appello hanno in particolare rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede, che: — il ritardo nella consegna delle chiavi dello scantinato non er a imputabile alla locatrice poiché «come hanno riferito i testi (cfr. verbale d'udienza del 7 ottobre 2015 e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Cavalli), la consegna della chiave era stata differita, su accordo delle parti, perché lo stesso Cavalli era in ritardo nel rilasciare la fidejussione prevista dal contratto» (così, testualmente, a pag. 2 della sentenza); — la consegna della chiave della porta di sicurezza non era mai stata chiesta e tale porta, peraltro, non costituiva un accesso di cui il conduttore potesse usufruire, in quanto di collegamento con i piani superiori, mentre il conduttore poteva accedere al garage unicamente attraverso lo scivolo esterno, come del resto specificamente previsto nel contratto.3.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resist e la società intimata depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in punto di mancata risposta alla domanda di restituzione dell'importo della fidejussione escussa senza titolo dalla ditta Pozzi»(così nell’intestazione).

Premette di aver richiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma portata dalla fidejussione, che la ditta Pozzi aveva escusso dopo avere ricevuto la consegna dell'immobile e che «tale domanda è indicata al punto b) del ricorso in appello»; precisa di avere «ulteriormente argomentato e circostanziato la domandanella comparsa conclusionale».

Ciò premesso lamenta che la Corte territoriale , pur facendo menzione della domanda di restituzione della fidejussione, sia pure in misura ridotta, a pagina 1 della sentenza, primo paragrafo, non ne ha poi esaminato il contenuto nel corpo della sentenza.

2. La censura — chiaramente di retta a denunciare, al di là dell’ininfluente erroneo contestuale riferimento all’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., un vizio di omessa pronuncia (v.

Cass. Sez.

U. 24/07/2013, n. 17931) —è inammissibile.

2.1. Lo è anzitutto per inosservanza del l’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto alla riproduzione diretta od almeno indiretta, con indicazione in questo secondo caso della parte dell’atto corrispondente, del tenore della «domanda» di cui si lamenta il mancato esame.

2.2. In secondo luogo, e comunque, al detto giudizio di inammissibilità conduce il rilievo che il ricorrente, pur facendo riferimento alla introduzione, già in primo grado, di una domanda volta a ottenere la restituzione delle somme riscosse attraverso l’escussione della fideiussione (e ciò indirettamente, attraverso la menzione che ne è fattanella prima pagina della sentenza d’appello), omette del tutto sia di riferirne l’esatto contenuto e le ragioni che ne erano poste a fondamento, sia se e quale pronuncia era stata con riferimento ad essa adottata dal giudice di primo grado, sia infine se e quale motivo di appello egli aveva sul punto proposto (per omessa pronuncia, in ipotesi di mancatoesame, da parte del primo giudice , di quella domanda, o, nel caso in cui invece una pronuncia, esplicita o implicita, potesse ricavarsi dalla sentenza di primo grado, per vizi che in ipotesi ne inficiassero la correttezza, in fatto o in diritto).

Riferisce piuttosto la propria doglianza, come detto, ad una «domanda» svolta nell’atto di appello.

In tali termini proposta, la doglianza è certamente inammissibile e, comunque, infondata, dal momento che un dovere del giudice d’appello di pronunciare sulla questione dedotta avrebbe potuto predicarsi solo se veicolata, ex art. 342 cod. proc. civ., da specifico e pertinente motivo di gravame, del quale però il ricorrente omette di fare alcuna menzione, non certo in presenza di una mera «domanda» contenuta nell’atto di appello, senza alcun riferimento critico alla decisione di primo grado.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1575 cod. civ..

Deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l’ammessa mancata consegna della chiave della porta di sicurezza non costituisse inadempimento, contestando entrambe le ragioni espresse in sentenza a giustificazione di tale convincimento, ossia: a) che tale chiave non era stata mai chiesta dal conduttore ; b) che la porta non costituiva, secondo contratto,un accesso di cui questi potesse fruire.

Obietta al riguardo: sub a) che non sussiste prova del fatto che egli non avesse richiesto la consegna della chiave e che , comunque , l'obbligo di consegna della chiave di una porta di sicurezza, posto dalla legge a carico del locatore, non viene annullato dalla pretesa omessa richiesta da parte del conduttore; sub b) l’assunto secondo cui « il conduttore poteva accedere al garage unicamente attraverso lo scivolo esterno, come del resto è specificamente previsto nel contratto» avrebbe dovuto essere giustificato in sentenza sotto il profilo ermeneutico, in quanto il contratto dice soltanto all'art. 1 : « si precisa che la rampa di accesso dalla statale al seminterrato e piccola parte nell'ingresso del piano stesso, sono in comune con altri e più precisamente la parte colorata in blu nella piantina allegata».

Rimarca, ai fini dell’importanza dell’inadempimento, che trattavasi di una porta di sicurezza, la cui presenza è imposta da specifica norma di legge, a garanzia della incolumità di chi accede al locale e vi lavora.

4. La censura è inammissibile.

Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

La doglianza nel suo complesso appare invero dir etta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus.

Le argomentazioni spese si appalesano peraltro inconferenti in quanto non pertinenti alla ratio decidendi sul punto espressa in sentenza.

Varrà al riguardo evidenziare che: — il rilievo secondo cui non vi era prova che egli non avesse richiesto la consegna della chiave in questione è del tutto privo di significato censorio, dal momento che tale valore avrebbe semmai potuto assumere l’indicazione di un elemento di prova che positivamente valesse a dimostrare che invece tale richiesta era stata avanzata; — la critica rivolta alla ricostruzione del contenuto del contratto (come escludente l’accesso alla porta in questione) è inammissibile perché di natura meramente fattuale e non condotta nel rispetto dei modi e dei limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte ammette il sindacato sulla interpretazione dei contratti, mancando di i ndicare quali regole legali di esegesi sarebbero state violate e per quale ragione; è appena il caso di rammentare inoltre che per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; — la violazione delle norme in tema di sicurezza è dedotta in termini generici e non assistita da alcun accertamento fattuale (in particolare quanto alle caratteristiche strutturali e funzionali della porta in questione ed alla sua esatta collocazione); essa peraltro potrebbe, se del caso, incidere sul piano dell’agibilità del bene locato, la cui eventuale mancanza non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v.

Cass. n. 41744 del 28/12/2021; n. 16918 del 25/06/2019 ) , venendo dunque la censura, anche sotto tale profilo, a scontrarsi con l’insuperato rilievo contenuto in sentenza secondo cui l’accesso alla porta in questione era escluso per espressa previsione contrattuale.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1575, comma primo, cod. civ. e violazione dei canoni ermeneutici».

Rileva che: —non v’è agli atti una udienza di prove nella data del 7 ottobre 2015, indicata in sentenza; —una sola testimone ha riferito di un accordo per il differimento della consegna dell’immobile e questa era la madre di [OSCURATO:PERSONA] (socia accomandataria della s.a.s. locatrice), la quale, all’udienza del 4 febbraio 2016, ha dichiarato «sì è vero abbiamo dato le chiavi dopo aver ricevuto la fideiussione, come eravamo d’accordo» (rimarcandosi in ricorso, «ai fini del giudizio sulla estraneità del teste», anche la coniugazione dei verbi nella prima persona plurale); — il riferimento, a fondame nto del convincimento circa l’esistenza di un accordo delle partisul differimento della consegna, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale è frutto di una «distorta applicazione» al contenuto di tali dichiarazioni «delle regole di ermeneutica», dal momento che esse erano del seguente testuale tenore: «preciso che le chiavi sono state consegnate in ritardo pur pagando l'affitto anche del garage, al momento in cui venne data la fideiussione bancaria…»; — il preteso accordo, se esistente, avrebbe dovuto essere inserito nel contratto che invece non lo prevede.

6. Ilmotivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Anche in tal caso appare evidente la natura in facto e non in iure della censura quanto meno con riferimento alla massima parte degli argomenti di critica, non riconducibili al tipo di vizio evocato (violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), né, comunque, ad alcun altro dei paradigmi censori tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ..

Più analiticamente va osservato quanto segue.

6.1. La dedotta inesattezza nella indicazione della data del verbale d’udienza di escussione dei tesi rimane, in ricorso, priva di significato censorio (che non sia quello del rilievo di un mero ininfluente errore materiale).

6.2. Analogamente il rilievo secondo cui non si trattò di più testi, ma di uno solo, rimane comunque inidoneo a segnalare l’esistenza di un vizio cassatorio, dal momento che anche la dichiarazione di un solo teste può valere a dare fondamento al convincimento del giudice di merito in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta.

6.3. Anche l’evidenziato profilo di inattendibilità della menzionata testimoneè estraneo al limitato oggetto del sindacato di legittimità di questa Corte, costituendo, il giudizio in ordine alla attendibilità dei testi, apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e come tale sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6.4. Non diversa valutazione va riservata al quarto profilo di censura.

Al di là del riferimento , evidentemente eccentrico oltre che comunque generico, a non meglio specificate «regole di ermeneutica» con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, e senza che metta conto, in questa sede, affrontare il controverso tema della sindacabilità e dei relativi presupposti e limiti, nel giudizio di cassazione, di un «vizio di travisamento della prova»,è sufficiente in questa sede rilevare che si postula in ricorso un’affermazione — quella secondo cui un accordo sul differimento della consegna sarebbe stato ammesso dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale —che non è dato leggere nella sent enza.

Il passaggio focalizzato in ricorso fonde, con evidente esercizio di sintesi, due distinte affermazioni: a) la consegna della chiave era stata differita su accordo delle parti; b) il Cavalli era in ritardo nel rilasciare la fideiussione prevista dal contratto.

La doglianza investe solo la prima affermazione.

Ebbene, non può affatto desumersi dalla parte di motivazione in questione, sopra trascritta, che tale affermazione sia dalla Corte felsinea ricondotta, quanto alla fonte, all’interrogatorio formale.

Questo è indicato insieme alla prova per testi solo come una delle fonti di prova da cui sono tratti i due accertamenti contestualmente espressi nel medesimo periodo, ma non è detto affatto che si tratti della fonte da cui è tratta la primaaffermazione, ben potendo dunque leggersi la sua menzione solo come correttamente riferita alla seconda (quella cioè secondo cui il Cavalli era in ritardo nel rilascio della fideiussione).

6.5. L’ultimo rilievo (secondo cui il preteso accordo, se esistente, avrebbe dovuto essere inserito nel contratto che invece non lo prevede) ha infine bensì, in astratto, natura di censura in iure, ma si appalesa affermazione del tutto generica e apodittica e comunque infondata.

Che il differimento della consegna non fosse previsto in contratto è dato di fatto acquisito in sentenza e posto anzi quale premessa della diversa questione che si trattava di dirimere: se cioè esso potesse oppure no considerarsi quale inadempimento e se inoltre lo fosse anche di tale gravità da giustificare la chiesta risoluzione del contratto.

Si trattava dunque di valutare non il contenuto del sinallagma contrattuale, ma l’esistenza del dedotto inadempimento.Nel compiere tale valutazione ha attribuito, del tutto correttamente, rilievo alla provata esistenza di un accordo tra le parti in tal senso: accordo peraltro — può incidentalmente notarsi — a sua volta sorretto da causa pienamente lecitarappresentata dall’obiettivo, coerente con la previsione d i cui a ll’art. 1460 cod. civ. , di corrispondere nel bilanciamento dei contrapposti interessi all’inadempimento, pacifico, del conduttore all’ obbligo, a suo carico pure previsto in contratto, di acquisire una garanzia fideiussoria.

8. Per le considerazioni che precedono deve in conclusione pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18026/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro F.lli Pozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC indicata: massimilano.cucchi@ordine avvocatirimini.it); –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - Obbligazioni del locatore - Cosa locata - Consegna e mantenimento in buono stato al fine di servire all'uso convenuto- Fattispecie avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 266 /201 9 , depositata il3 aprile 201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio avanti il Tribunale di Rimini la F.lli Pozzi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione con essa concluso avente ad oggetto due locali con ampio scantinato da adibire ad esercizio commerciale, per inadempimento della convenuta locatrice , di cui domandò anche la condanna alla restituzione della fidejussione incassata pari ad € 7.320. 2. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Bologna ha confermato tale decisione ritenendo, conformemente al primo giudice, insussistenti o non provati gli inadempimenti dedotti. Nella disamina di quelle che, secondo l’appellante, costituivano condotte inadempienti, i giudici d’appello hanno in particolare rilevato, per quanto ancora interessa in questa sede, che: — il ritardo nella consegna delle chiavi dello scantinato non er a imputabile alla locatrice poiché «come hanno riferito i testi (cfr. verbale d'udienza del 7 ottobre 2015 e dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Cavalli), la consegna della chiave era stata differita, su accordo delle parti, perché lo stesso Cavalli era in ritardo nel rilasciare la fidejussione prevista dal contratto» (così, testualmente, a pag. 2 della sentenza); — la consegna della chiave della porta di sicurezza non era mai stata chiesta e tale porta, peraltro, non costituiva un accesso di cui il conduttore potesse usufruire, in quanto di collegamento con i piani superiori, mentre il conduttore poteva accedere al garage unicamente attraverso lo scivolo esterno, come del resto specificamente previsto nel contratto.3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resist e la società intimata depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia « nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in punto di mancata risposta alla domanda di restituzione dell'importo della fidejussione escussa senza titolo dalla ditta Pozzi»(così nell’intestazione). Premette di aver richiesto la condanna della controparte alla restituzione della somma portata dalla fidejussione, che la ditta Pozzi aveva escusso dopo avere ricevuto la consegna dell'immobile e che «tale domanda è indicata al punto b) del ricorso in appello»; precisa di avere «ulteriormente argomentato e circostanziato la domandanella comparsa conclusionale». Ciò premesso lamenta che la Corte territoriale , pur facendo menzione della domanda di restituzione della fidejussione, sia pure in misura ridotta, a pagina 1 della sentenza, primo paragrafo, non ne ha poi esaminato il contenuto nel corpo della sentenza. 2. La censura — chiaramente di retta a denunciare, al di là dell’ininfluente erroneo contestuale riferimento all’art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ., un vizio di omessa pronuncia (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) —è inammissibile. 2.1. Lo è anzitutto per inosservanza del l’art. 366 n. 6 c.p.c. quanto alla riproduzione diretta od almeno indiretta, con indicazione in questo secondo caso della parte dell’atto corrispondente, del tenore della «domanda» di cui si lamenta il mancato esame. 2.2. In secondo luogo, e comunque, al detto giudizio di inammissibilità conduce il rilievo che il ricorrente, pur facendo riferimento alla introduzione, già in primo grado, di una domanda volta a ottenere la restituzione delle somme riscosse attraverso l’escussione della fideiussione (e ciò indirettamente, attraverso la menzione che ne è fattanella prima pagina della sentenza d’appello), omette del tutto sia di riferirne l’esatto contenuto e le ragioni che ne erano poste a fondamento, sia se e quale pronuncia era stata con riferimento ad essa adottata dal giudice di primo grado, sia infine se e quale motivo di appello egli aveva sul punto proposto (per omessa pronuncia, in ipotesi di mancatoesame, da parte del primo giudice , di quella domanda, o, nel caso in cui invece una pronuncia, esplicita o implicita, potesse ricavarsi dalla sentenza di primo grado, per vizi che in ipotesi ne inficiassero la correttezza, in fatto o in diritto). Riferisce piuttosto la propria doglianza, come detto, ad una «domanda» svolta nell’atto di appello. In tali termini proposta, la doglianza è certamente inammissibile e, comunque, infondata, dal momento che un dovere del giudice d’appello di pronunciare sulla questione dedotta avrebbe potuto predicarsi solo se veicolata, ex art. 342 cod. proc. civ., da specifico e pertinente motivo di gravame, del quale però il ricorrente omette di fare alcuna menzione, non certo in presenza di una mera «domanda» contenuta nell’atto di appello, senza alcun riferimento critico alla decisione di primo grado. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1575 cod. civ.. Deduce che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l’ammessa mancata consegna della chiave della porta di sicurezza non costituisse inadempimento, contestando entrambe le ragioni espresse in sentenza a giustificazione di tale convincimento, ossia: a) che tale chiave non era stata mai chiesta dal conduttore ; b) che la porta non costituiva, secondo contratto,un accesso di cui questi potesse fruire. Obietta al riguardo: sub a) che non sussiste prova del fatto che egli non avesse richiesto la consegna della chiave e che , comunque , l'obbligo di consegna della chiave di una porta di sicurezza, posto dalla legge a carico del locatore, non viene annullato dalla pretesa omessa richiesta da parte del conduttore; sub b) l’assunto secondo cui « il conduttore poteva accedere al garage unicamente attraverso lo scivolo esterno, come del resto è specificamente previsto nel contratto» avrebbe dovuto essere giustificato in sentenza sotto il profilo ermeneutico, in quanto il contratto dice soltanto all'art. 1 : « si precisa che la rampa di accesso dalla statale al seminterrato e piccola parte nell'ingresso del piano stesso, sono in comune con altri e più precisamente la parte colorata in blu nella piantina allegata». Rimarca, ai fini dell’importanza dell’inadempimento, che trattavasi di una porta di sicurezza, la cui presenza è imposta da specifica norma di legge, a garanzia della incolumità di chi accede al locale e vi lavora. 4. La censura è inammissibile. Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. La doglianza nel suo complesso appare invero dir etta a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus. Le argomentazioni spese si appalesano peraltro inconferenti in quanto non pertinenti alla ratio decidendi sul punto espressa in sentenza. Varrà al riguardo evidenziare che: — il rilievo secondo cui non vi era prova che egli non avesse richiesto la consegna della chiave in questione è del tutto privo di significato censorio, dal momento che tale valore avrebbe semmai potuto assumere l’indicazione di un elemento di prova che positivamente valesse a dimostrare che invece tale richiesta era stata avanzata; — la critica rivolta alla ricostruzione del contenuto del contratto (come escludente l’accesso alla porta in questione) è inammissibile perché di natura meramente fattuale e non condotta nel rispetto dei modi e dei limiti in cui la giurisprudenza di questa Corte ammette il sindacato sulla interpretazione dei contratti, mancando di i ndicare quali regole legali di esegesi sarebbero state violate e per quale ragione; è appena il caso di rammentare inoltre che per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l'interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni; — la violazione delle norme in tema di sicurezza è dedotta in termini generici e non assistita da alcun accertamento fattuale (in particolare quanto alle caratteristiche strutturali e funzionali della porta in questione ed alla sua esatta collocazione); essa peraltro potrebbe, se del caso, incidere sul piano dell’agibilità del bene locato, la cui eventuale mancanza non attiene alla validità del contratto e non rientra fra i vizi della cosa ma incide sull'adempimento delle obbligazioni reciprocamente assunte dai contraenti (v. Cass. n. 41744 del 28/12/2021; n. 16918 del 25/06/2019 ) , venendo dunque la censura, anche sotto tale profilo, a scontrarsi con l’insuperato rilievo contenuto in sentenza secondo cui l’accesso alla porta in questione era escluso per espressa previsione contrattuale. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1575, comma primo, cod. civ. e violazione dei canoni ermeneutici». Rileva che: —non v’è agli atti una udienza di prove nella data del 7 ottobre 2015, indicata in sentenza; —una sola testimone ha riferito di un accordo per il differimento della consegna dell’immobile e questa era la madre di [OSCURATO:PERSONA] (socia accomandataria della s.a.s. locatrice), la quale, all’udienza del 4 febbraio 2016, ha dichiarato «sì è vero abbiamo dato le chiavi dopo aver ricevuto la fideiussione, come eravamo d’accordo» (rimarcandosi in ricorso, «ai fini del giudizio sulla estraneità del teste», anche la coniugazione dei verbi nella prima persona plurale); — il riferimento, a fondame nto del convincimento circa l’esistenza di un accordo delle partisul differimento della consegna, alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale è frutto di una «distorta applicazione» al contenuto di tali dichiarazioni «delle regole di ermeneutica», dal momento che esse erano del seguente testuale tenore: «preciso che le chiavi sono state consegnate in ritardo pur pagando l'affitto anche del garage, al momento in cui venne data la fideiussione bancaria…»; — il preteso accordo, se esistente, avrebbe dovuto essere inserito nel contratto che invece non lo prevede. 6. Ilmotivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Anche in tal caso appare evidente la natura in facto e non in iure della censura quanto meno con riferimento alla massima parte degli argomenti di critica, non riconducibili al tipo di vizio evocato (violazione di legge ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), né, comunque, ad alcun altro dei paradigmi censori tipizzati dall’art. 360 cod. proc. civ.. Più analiticamente va osservato quanto segue. 6.1. La dedotta inesattezza nella indicazione della data del verbale d’udienza di escussione dei tesi rimane, in ricorso, priva di significato censorio (che non sia quello del rilievo di un mero ininfluente errore materiale). 6.2. Analogamente il rilievo secondo cui non si trattò di più testi, ma di uno solo, rimane comunque inidoneo a segnalare l’esistenza di un vizio cassatorio, dal momento che anche la dichiarazione di un solo teste può valere a dare fondamento al convincimento del giudice di merito in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta. 6.3. Anche l’evidenziato profilo di inattendibilità della menzionata testimoneè estraneo al limitato oggetto del sindacato di legittimità di questa Corte, costituendo, il giudizio in ordine alla attendibilità dei testi, apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e come tale sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 6.4. Non diversa valutazione va riservata al quarto profilo di censura. Al di là del riferimento , evidentemente eccentrico oltre che comunque generico, a non meglio specificate «regole di ermeneutica» con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, e senza che metta conto, in questa sede, affrontare il controverso tema della sindacabilità e dei relativi presupposti e limiti, nel giudizio di cassazione, di un «vizio di travisamento della prova»,è sufficiente in questa sede rilevare che si postula in ricorso un’affermazione — quella secondo cui un accordo sul differimento della consegna sarebbe stato ammesso dallo stesso attore in sede di interrogatorio formale —che non è dato leggere nella sent enza. Il passaggio focalizzato in ricorso fonde, con evidente esercizio di sintesi, due distinte affermazioni: a) la consegna della chiave era stata differita su accordo delle parti; b) il Cavalli era in ritardo nel rilasciare la fideiussione prevista dal contratto. La doglianza investe solo la prima affermazione. Ebbene, non può affatto desumersi dalla parte di motivazione in questione, sopra trascritta, che tale affermazione sia dalla Corte felsinea ricondotta, quanto alla fonte, all’interrogatorio formale. Questo è indicato insieme alla prova per testi solo come una delle fonti di prova da cui sono tratti i due accertamenti contestualmente espressi nel medesimo periodo, ma non è detto affatto che si tratti della fonte da cui è tratta la primaaffermazione, ben potendo dunque leggersi la sua menzione solo come correttamente riferita alla seconda (quella cioè secondo cui il Cavalli era in ritardo nel rilascio della fideiussione). 6.5. L’ultimo rilievo (secondo cui il preteso accordo, se esistente, avrebbe dovuto essere inserito nel contratto che invece non lo prevede) ha infine bensì, in astratto, natura di censura in iure, ma si appalesa affermazione del tutto generica e apodittica e comunque infondata. Che il differimento della consegna non fosse previsto in contratto è dato di fatto acquisito in sentenza e posto anzi quale premessa della diversa questione che si trattava di dirimere: se cioè esso potesse oppure no considerarsi quale inadempimento e se inoltre lo fosse anche di tale gravità da giustificare la chiesta risoluzione del contratto. Si trattava dunque di valutare non il contenuto del sinallagma contrattuale, ma l’esistenza del dedotto inadempimento.Nel compiere tale valutazione ha attribuito, del tutto correttamente, rilievo alla provata esistenza di un accordo tra le parti in tal senso: accordo peraltro — può incidentalmente notarsi — a sua volta sorretto da causa pienamente lecitarappresentata dall’obiettivo, coerente con la previsione d i cui a ll’art. 1460 cod. civ. , di corrispondere nel bilanciamento dei contrapposti interessi all’inadempimento, pacifico, del conduttore all’ obbligo, a suo carico pure previsto in contratto, di acquisire una garanzia fideiussoria. 8. Per le considerazioni che precedono deve in conclusione pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulte
Sentenza Cassazione n. 02732/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris