CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12572/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente principale – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] O TIZI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 7 Oggetto: tributi – dogane –contraddittorio – oli di oliva – controanalisi -termine N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 6038/05/17 depositata in data 19 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato una Determinazione del [OSCURATO:PERSONA] con cui si confermava la decisione dell’Agenzia delle Dogane, relativa alla natura di olio di oliva lampante anziché olio di oliva vergine di provenienza dalla Tunisia, i n esito arevisione dell’accertamento doganale in relazione a una bolletta di importazione doganale del 4 giugno 2012. [OSCURATO:PERSONA] faceva seguito a una verifica fisica della merce su campioni prelevati il 6 giugno 2012, in esito alla quale era risultato - in base alle analisi effettuate dal Laboratorio chimico delle Dogane di Roma in data 13 settembre 2012 -che la mediana del difetto e la mediana dell’attributo fruttato non erano risultate al panel test i n linea con i valori organolettici, analisi in relazione alle quali l’Ufficio aveva ritenuto di non procedere alla loro ripetizione, escludendo il dazio preferenziale proprio della merce dichiarata. 2. La società contribuente ha dedotto l’incompletezza e l’inattendibilità delle analisi compiute e la violazione del contraddittorio per non avere proceduto l’Ufficio alle controanalisi richieste dalla contribuente, invocando inoltre la propria buona fede. 3. La CTP di Roma ha accolto il ricorso in relazione alla preliminare eccezione di violazione del contraddittorio. 4. La CTR del Lazio, con sentenza in data 19 ottobre 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che l’art. 2, par. 2 Reg. (CEE) n. 2568/1991, applicabile nel caso di specie, riconosce il diritto del contribuente a sollecitare due controanalisi nel N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino termine di quattro mesi dal prelievo, sullo stesso campione, il cui diniego costituisce violazione del diritto al contraddittorio. Ha, poi, osservato il giudice di appello che non possa essere invocata a favore dell’Ufficio la circolare n. 115066 del 26 agosto 2009. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 2, 3, 4 Reg. (CEE) 2568/1991 e s.m., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto violato il contraddittorio per effetto del diniego opposto al contribuente alle controanalisi. Osserva parte ricorrente che, pur essendo state le co ntroanalisi richieste tempestivamente, le stesse erano state rinunciate dalla contribuente a causa del superamento del termine per l’esecuzione delle stesse. Osserva, inoltre, parte ricorrente come il termine di quattro mesi dal prelievo rilevi unicamente per i prelievi eseguiti in prossimità della scadenza delle partite degli olio, comunque, della data di durata minima, che nella specie non sarebbe stata indicata dalla società contribuente. 1.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 61 e 65 d.P.R. 23 gennaio 197[3], n. 43 in relazione alla medesima statuizione. Osserva parte ricorrente che non esiste un diritto del contribuente alla ripetizione del risultato delle analisi procedendosi a delle controanalisi, ma alla mera verifica che le analisi già concluse siano state effettuate ritualmente. 1.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m., nonché degli artt. 61 e 65 d.P.R. n. 43/1973, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 223 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 384, secondo comma, cod. civ., ritenendo esservi stata violazione del diritto al contraddittorio per essere state negate a monte le controanalisi a quelle condotte dall’Amministrazione doganale « anche a prescindere dal termine massimo di controanalisi di cui all’art. 2 par. 4 Reg. CEE». 1.4. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 7 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2, par. 2, Reg. (CEE) n. 2568/1991 e s.m., riproponendo il ricorrente la questione originariamente proposta con il motivo n. 2 del ricorso rimasta assorbita. 1.5. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), nonché dell’art. 239 Reg. (CEE) n. 2913/1992 e s.m., riproponendoil motivo n. 3 dell’originario ricorso rimasto anch’esso rimasto assorbito. 2. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, in quanto il ricorso non mira a una revisione del ragionamento decisorio operato dal giudice di appello, né a un rinnovato accertamento in fatto operato dal giudice di appello, bensì ad accertare la falsa applicazione della disciplina relativa al contraddittorio endoprocedimentale in materia di rettifica della classificazione doganale degli oli di oliva. 3. Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, i quali possono essere esaminati congiuntamentein quanto riguardano i medesimi profili, sono fondati.Dispone l’art. 2, par. 2 Reg. (CEE) 2568/1991, che «le caratteristiche organolettiche di un olio N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino d'oliva vergine[…] si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata qualora il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne confermi la classificazione. Qualora il panel non confermi la dichiarazione della categoria di olio di oliva, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi ne confermano la classificazione». La norma introduce , poi, par ticolari disposizioni per il prelievo e la preparazione dei campioni (art. 2, par. 3, Reg. cit.) , prevedendo al paragrafo successivo (par. 4) che le analisi e le controanalisi « sono effettuate anteriormente alla data di durata minima [della partita]. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento». Ove, poi, il campione sia stato «prelevato meno di un mese prima della data di durata minima, nel caso in cui i risultati delle analisi non corrispondano alle caratteristiche della categoria di olio d'oliva o di olio di sansa di oliva dichiarata, l'interessato ne viene informato al più tardi un mese prima dello scadere del termine di cui al primo comma ». 4. [OSCURATO:PERSONA], nella versione pro tempore, prevede –pertanto –che le controanalisi siano eseguite entro il termine di quattro mesi dal prelievo, masolo per i prelievi effettuati in prossimità della « data didurata minima » degli oli, che rappresenta il limite fisico per lo svolgimento di attendibili analisi organolettiche di laboratorio (Cass., Sez. V, 6 marzo 2013, nn. 5518 - 5526) , laddove, ove non ci si trovi N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino in prossimità di questa data di scadenza, «nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento». 5. Tale norma si ispira al principio secondo cui il rispetto dei diritti della difesa è principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto diessere ascoltato in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante. In forza di tale principio, che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione (Corte di Giustizia UE, 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA], C - 39/20, punto 31; Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, Prequ’Italia, C-276/16, punti 45 e 46). 6. Risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito del prelievo dei campioni di olio in data 6 giugno 2012 e ai risultati delle analisi in data 13 settembre 2012, la società contribuente ha chiesto la ripresa del contraddittorio in applicazione dell’art. 2, par. 2 Reg. (CEE) n. 2568/1991. Risulta, altresì, dalla sentenza impugnata che alla ripresa del contraddittorio in data 13 novembre 2012 non si è proceduto con le controanalisi, essendo decorsi quattro mesi dalla data del prelievo, ritenendo la sentenza impugnata che le controanalisi d ebbano effettuarsi entro quattro mesi dal prelievo, ma senza accertareche la partita di olio fosse prossima alla data di scadenza. 7. Appare, pertanto, fondato quanto deduce parte ricorrente principale, ove osserva che circostanza rilevante, ai fini della corretta applicazione del diritto dell’Unione, è che sia accertata la data di scadenza della partita di olioal fine di considerare tardiva la ripetizione delle controanalisi. Diversamente, non può prendersi in esame la circostanza della rinuncia alle controanalisi, essendo circostanza in N.12572/18 R.G. Est. F. D’Aquino fatto estranea alla motivazione della sentenza impugnata e non deducibile con la censura di violazione di legge. 8. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto nullo l’atto impositivo dell’Ufficio per avere questo negato il diritto del contribuente alle controanalisi, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi nella parte in cui non ha accertato se fosse stata indicata la data di durata minima della partita di olio. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, al fine di verificare quest’ultima circostanza, con riferimento al campione prelevato in data 6 giugno 2012, in assenza della quale il diritto alle controanalisi va assicurato senza limiti di tempo. 9. Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito. Gli ulteriori due motivi del ricorso incidentale sono, invece, inammissibili, in quanto attengono a questioni rimaste assorbite. Al giudice del rinvio è rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tribu