CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 26036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Messina rigettava l'appello del ricorrente avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Messina aveva a sua volta respinto la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata in relazione al reato di ricettazione pluriaggravata.hry 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il difensore del ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stata sostituita la misura cautelare emessa nei loro confronti del ricorrente con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, giusta ordinanza della Corte di appello di Messina dell'Il maggio 2022 in atti. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 591, comma 1, lett. a) cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi soccombenza (Sez. U, n. 20 del 1996, Vitale; n. 7 del 1997, Chiappetta; n. 31524 del 2004 Litteri; n. 12603 del 2015, Celso). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 25.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Imperiali /14) 14*rY' [OSCURATO:PERSONA] S