CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Catanzarosvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta FrancescaCOSTANTINI, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza diriconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione, formulatanell’interesse di Giuseppe CARCHIVI, con riferimento a un’ordinanzaimpositiva della misura della custodia cautelare in carcere per i reati dibancarotta fraudolenta e associazione per delinquere, ritenendol’esistenza di un comportamento ostativo dell’interessato, causalmentecollegato all’apparenza del quadro gravemente indiziario a suo carico,limitatamente al reato associativo.Dal provvedimento della Corte territoriale emerge, in particolare, cheil CARCHIVI era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare incarcere, siccome ritenuto gravemente indiziato dei delitti di bancarottafraudolenta [capo a), per avere posto in essere, pianificandole d’intesacon i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una serie di operazioni fraudolenteche determinavano lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA].p.A., il cui fallimento era stato richiesto dal pubblico ministero] eassociazione per delinquere [capo h), siccome stabilmente inserito nellastruttura organizzativa del sodalizio finalizzato alla instaurazione,conseguire finanziamenti pubblici, sviandone le finalità di interessegenerale, nonchè al reimpiego dei contributi ottenuti da altriimprenditori]. Il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanzagenetica, limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta,essenzialmente per avere ritenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni as.i.t. di Stefano VALLECCHI, siccome rese senza il rispetto delle garanziedi cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen., laddove gli esiti delleintercettazioni, pur confermando un coinvolgimento del CARCHIVI negliaffari illeciti delle società variamente riconducibili al gruppo del [OSCURATO:PERSONA],non avevano consentito di chiarire il suo contributo nella cauazione dellostato di decozione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avvenuto benprima delle conversazioni intercettate nel 2009, le “disinvolte” operazionifinanziarie del CARCHIVI apparendo piuttosto finalizzate a limitare i dannie a scongiurare il fallimento della società.In primo grado, il CARCHIVI era stato condannato per il solo reato dicui al capo a), quello cioè per il quale era intervenuto l’annullamentonell’incidente cautelare; lo stesso era stato, invece, assolto da quello peril quale il Tribunale del riesame aveva confermato la gravità indiziaria. LaCorte d’appello, infine, aveva assolto il CARCHIVI dal reato di cui al capoa) per non aver commesso il fatto, dichiarando inammissibile il gravameproposto dal pubblico ministero avverso l’assoluzione per l’altro reato.2. La difesa del CARCHIVI ha proposto ricorso, formulando tre motivi,con i quali ha dedotto vizio della motivazione.2.1. Con il primo, ha rilevato che la Corte della riparazione, puravendo dato atto della ricorrenza di un’ingiustizia formale quanto alladetenzione inerente al reato di bancarotta fraudolenta, ha poi fattoerronea applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., avendovalutato proprio le condotte inerenti a quel reato per provare uncomportamento ostativo preclusivo della liquidazione con riferimento aldiverso reato, non considerando che quegli elementi non potevano essereutilizzati per provare la condotta ostativa anche in riferimento al diversoreato.Con il secondo motivo, si è rilevato che la Corte territoriale avrebbeomesso ogni confronto con le ragioni dell’assoluzione per il reato di cui alcapo H), pronunziata per totale infondatezza dello stesso, limitandosi aun mero copia e incolla della decisione della Corte d’appello di Catanzaro,avendo il giudice di primo grado già valutato come inconferente, ai fini difondare l’accusa di partecipazione a un’associazione per delinquere, ilcontenuto dell’informativa che costituirebbe, secondo la difesa, il nucleocentrale dell’ordinanza impugnata.Infine, con il terzo motivo, la difesa ha rilevato che la Corte dellariparazione non avrebbe fatto buon governo dei principi dellagiurisprudenza di legittimità in materia di ingiusta detenzione, avendooperato una rivalutazione dei fatti, prospettando una colpa grave ostativasulla base di elementi esclusi dall’accertamento dibattimentale.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto FrancescaCostantini, ha depositato memoria, con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.4. L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, hadepositato memoria, rilevando l’infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Giovi premettere che il giudice della riparazione, nel caso all’esame,ritenuta, rispetto al reato per il quale era stata accertata l’insussistenza dellagravità indiziaria nell’incidente cautelare, un’ipotesi di ingiustizia c.d. formale,ha correttamente escluso un comportamento ostativo dell’istante, facendoapplicazione dei principi vigenti in ordine alla valutazione della condizionenegativa de qua in caso di ingiustizia ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc.pen.: la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodiacautelare per dolo o colpa grave, infatti, opera anche in tali ipotesi, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto, ma non può concretamenteesplicarsi, in forza del meccanismo causale che la governa, nei casi in cuil'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi algiudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di unaloro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, Rv. 247663-01).Al contrario, quanto al reato per il quale il titolo era stato confermatonell’incidente cautelare, quel giudice ha incentrato la verifica dellacondizione negativa, rinvenendola in alcuni comportamenti del CARCHIVI,rimasti accertati nella sentenza assolutoria.A tal fine, premesso che l’assoluzione in primo grado era stataimpugnata dal pubblico ministero e che il Procuratore generale avevarinunciato al gravame perché il reato si era nelle more prescritto, la Corteterritoriale ha richiamato la sentenza assolutoria, con la quale il giudicedella cognizione aveva ritenuto che gli elementi raccolti non fosseroidonei a configurare una partecipazione del CARCHIVI al sodalizio,difettando gli elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata.La Corte della riparazione, considerato che lo stesso giudicedell’assoluzione aveva però evidenziato come la formulazione stessadell’imputazione operasse un rinvio alla condotta di concorso nellabancarotta, ha ritenuto di dover valutare i comportamenti del CARCHIVIritenuti inidonei a fondare l’ipotesi d’accusa di cui al capo a) della rubrica(quello cioè inerente al reato di bancarotta fraudolenta), essendo rimastoaccertato nel giudizio di merito che l’intervento del CARCHIVI era statocircoscritto alla fase di liquidazione della società e, segnatamente, allospostamento della sede, alla trasformazione della forma societaria, allaformulazione di consigli e suggerimenti, alla predisposizione dellatransazione con PIANIMPIANTI ideata da [OSCURATO:PERSONA], liquidatore dellastessa, condotte che non erano state richiamate nella incompletaimputazione inerente alla bancarotta fraudolenta. Inoltre, sempre in baseal tenore della decisione assolutoria, riportata per ampi stralcinell’ordinanza impugnata, dalle intercettazioni era emerso lo strettorapporto fiduciario del CARCHIVI con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre allaconoscenza, in capo al primo, dei meccanismi di funzionamento delgruppo societario e dello stato di decozione della [OSCURATO:PERSONA], maanche gli espedienti contabili e societari che il CARCHIVI aveva suggeritoai correi per agevolare la gestione della liquidazione, così come il suoimpegno nella ricerca di un liquidatore che, a differenza del precedente(cioè il [OSCURATO:PERSONA], il quale, una volta compreso il rischio personale, avevarifiutato di proseguire l’incarico), si prestasse a sottoscrivere senzaproblemi la transazione predisposta dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudicedell’assoluzione, dunque, il CARCHIVI non era stato un mero contabile delgruppo, ma un vero e proprio consulente di fiducia che il BARONIinterpellava per realizzare manovre contabili “azzardate”. Egli non simuoveva come un “asettico” commercialista o tenutario di scritture,avendo offerto suggerimenti al [OSCURATO:PERSONA], giudicati azzardati anche daquest’ultimo (il riferimento è all’idea di retrodatare la transazione cheBARONI stesso aveva ritenuto rischiosa, essendo stati i libri diEUROSVILUPPO acquisiti dalla Guardia di Finanza). Quel giudice ha,peraltro, stigmatizzato il mancato confronto della difesa con il tenore deidialoghi e con il fatto che l’impegno si era poi tradotto nellasottoscrizione della transazione da parte del liquidatore individuatoproprio dal CARCHIVI. In definitiva, secondo il giudice del merito,CARCHIVI non aveva organizzato la fase della liquidazione, ma eseguito,al pari del [OSCURATO:PERSONA] e, successivamente, del VALLECCHI, le direttive delBARONI per risolvere esposizioni debitorie di società collegate al gruppoBONALDI.L’insieme di tali elementi, valutati come positivamente accertati dalgiudice d’appello nella sentenza assolutoria, è stato considerato da quellodella riparazione quale condotta concausale a determinare l’iniziativacautelare subita e il suo mantenimento.3. I motivi sono infondati e il loro tenore ne giustifica la trattazione unitaria.4. Deve, in via preliminare, osservarsi che non vi sono elementi alla streguadei quali possa dirsi che ricorra, nella specie, anche solo astrattamente, unaipotesi di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., quanto al reato per il qualenon è intervenuto l’annullamento della misura per carenza della gravitàindiziria, vale a dire per il reato associativo.Pertanto, del tutto correttamente quel giudice ha operato il doverososcrutinio della condizione negativa, quanto a tale reato, secondo le regoleproprie di quella verifica, valutando cioè come irrilevante l’eventualecoincidenza tra gli elementi esaminati dal giudice della cautela e da quellodell’assoluzione. Ne deriva la infondatezza della doglianza con la quale si ècontestata la valutazione di condotte rimaste storicamente accertate in sede digiudizio di merito, sebbene confluite nell’imputazione inerente al reato per ilquale il titolo cautelare era stato annullato: esse, infatti, sono state esaminateal fine di valutare la sussistenza di una condotta ostativa in relazione al reatoper il quale la gravità indiziaria era stata confermata nell’incidente cautelare.La Corte territoriale, peraltro, ha specificato che tale valutazione eradoverosa, una volta stabilito lo stretto collegamento tra le due fattispecie direato, circostanza con la quale la difesa non ha operato il necessario confronto.5. Quanto, poi, al ravvisato comportamento ostativo, la valutazionedell’esistenza di un comportamento gravemente negligente dell’interessatosinergicamente collegato alla restrizione della libertà personale è statacongruamente giustificata dai giudici territoriali attraverso un ragionamentoche costituisce giudizio di puro merito che, ove congruo, non manifestamenteillogico e non contraddittorio, è in questa sede incensurabile.5.1. In linea generale, infatti, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimentodell'indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un "erroregiudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tracustodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia edeventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazionedella libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non viabbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa ogravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdereineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratiosolidaristica che è alla base dell'istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv.257606 – 01). Sotto altro profilo, va pure ricordato che il giudice dellariparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbiadato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tuttigli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – esecondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quelloseguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi direato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché inpresenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della suaconfigurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014,Rv. 259082 – 01; n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01; n.3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739 – 01). Ai medesimi fini, il giudicedeve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatoridisponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelinoeclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi oregolamenti, fornendo del convincimento una motivazione che, se adeguata econgrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019,Rv. 276458 – 01). Questo è il senso della autonomia tra il giudizio per lariparazione e quello di cognizione: essi impegnano, infatti, piani di indaginediversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dellostesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente algiudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono staticonsiderati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze chequest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep.2015, Rv. 262957 – 01).5.2. A tali fini, inoltre, in relazione allo specifico comportamento delCARCHIVI, valorizzato dai giudici della riparazione, deve pure ricordarsi che,per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione, il giudice può valorizzare anche scorretti comportamentideontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazioneobiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie direato (Sez. 4, n. 26925 del 15/5/2019, Rv. 276293 – 01), nonché la violazionedi regole deontologiche, proprie di una professione, tali da qualificare di colpala condotta dell'agente, secondo la nozione estraibile dall'art. 43, commaprimo, codice penale, risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina(Sez. 4 n. 1516 del 17/12/1992, dep. 1993, Rv. 193228 – 01; n. 18152 del9/2/2010, Rv. 247531 – 01; n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Rv. 269034 –01;; n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685 – 01).5.3. Le doglianze difensive, a ben vedere, si reggono sull’assunto che laidoneità degli elementi valorizzati dal giudice della riparazione quali condotteostative del richiedente sarebbe stata smentita dal giudizio di inidoneità deglistessi elementi a sostenere l’ipotesi accusatoria, il che si traduce nellasostanziale negazione del principio di autonomia tra i due giudizi, come sopradeclinato e correttamente applicato nella specie dalla Corte della riparazione.6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministeroresistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente nelpresente grado di legittimità, che liquida in euro mille.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]