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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47629/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati non ricorrenti, alla pena di 2.000 euro di multa, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 677, comma 3, cod. pen., perché, nella qualità di proprietari del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], via G. Marconi n. 63-65-67-69, che minacciava rovina, omettevano di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo.

2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che denuncia il vizio di motivazione sotto due profili: - in primo luogo, rappresenta il difensore che l'immobile di proprietà della ricorrente, contraddistinto dai civici 69-71, non è mai stato trovato in stato di fatiscenza, con pericolo di eventuali cedimenti, come è documentalmente dimostrato dall'ordinanza del commissario prefettizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 41 del 22 aprile 2016, in cui la Attico non è, a differenza di altri coimputati, destinataria dell'ordine di eseguire i lavori di messa in sicurezza del fabbricato; - in secondo luogo, l'affermazione della penale responsabilità è in contrasto con le due ordinanze del tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] - che, in accoglimento del ricorso cautelare promosso dall'Attico, hanno ordinato l'abbattimento dell'edificio di proprietà di Malasomma - e con la testimonianza del responsabile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che l'immobile di proprietà della ricorrente non era affatto pericolante, testimonianza che il Tribunale ha omesso di valutare.

3. Il ricorso è fondato.

4. Come emerge dalla motivazione (cfr. p. 3), l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, tra cui l'odierna ricorrente, nella veste di proprietari degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], via G. Marconi, si fonda sulla circostanza che costoro non hanno ottemperato alla diffida, disposta con ordinanza del commissario prefettizio n. 41 del 22 aprile 2016, ad eseguire ad horas la transennatura del fabbricato e le opere atte ad eliminare il pericolo, stante la precarietà delle condizioni statiche degli immobili.

Si tratta di un presupposto fattuale che, con riguardo alla Attico, è stato travisato, essendo smentito dal contenuto dell'indicata ordinanza, in cui si legge, invece, quanto segue: "ordina ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (...) in qualità di proprietari, di eseguire ad horas la transennatura del fabbricato e opere atte ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità sotto la direzione di un tecnico abilitato che, ad ultimazione dei lavori, dovrà certificare l'avvenuta eliminazione del pericolo, avvertendo che il proprietario è responsabile di eventuali danni causati a persone o cose".

Nello stesso provvedimento si ordina, invece, ad [OSCURATO:PERSONA] di "sgomberare e di non utilizzare il vano al piano terra al civico 69 e sovrastante vano di I piano".

Orbene, come emerge dal chiaro contenuto dell'ordinanza, la ricorrente non era affatto destinataria della diffida ad eseguire le opere per la rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica, perché l'immobile di cui ella è proprietaria non era tra quelli che minacciavano rovina, anche se a questi era confinante, il che spiega l'ordine di sgombero impartito nei suoi confronti.

5. Di conseguenza, emergendo dagli atti l'assenza dei presupposti fattuali integranti il reato in esame, che punisce "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina", tale qualifica non rivestendo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere l'impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Caserta, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], imputati non ricorrenti, alla pena di 2.000 euro di multa, condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 677, comma 3, cod. pen., perché, nella qualità di proprietari del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], via G. Marconi n. 63-65-67-69, che minacciava rovina, omettevano di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, che denuncia il vizio di motivazione sotto due profili: - in primo luogo, rappresenta il difensore che l'immobile di proprietà della ricorrente, contraddistinto dai civici 69-71, non è mai stato trovato in stato di fatiscenza, con pericolo di eventuali cedimenti, come è documentalmente dimostrato dall'ordinanza del commissario prefettizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n. 41 del 22 aprile 2016, in cui la Attico non è, a differenza di altri coimputati, destinataria dell'ordine di eseguire i lavori di messa in sicurezza del fabbricato; - in secondo luogo, l'affermazione della penale responsabilità è in contrasto con le due ordinanze del tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] - che, in accoglimento del ricorso cautelare promosso dall'Attico, hanno ordinato l'abbattimento dell'edificio di proprietà di Malasomma - e con la testimonianza del responsabile del Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che l'immobile di proprietà della ricorrente non era affatto pericolante, testimonianza che il Tribunale ha omesso di valutare. 3. Il ricorso è fondato. 4. Come emerge dalla motivazione (cfr. p. 3), l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, tra cui l'odierna ricorrente, nella veste di proprietari degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA], via G. Marconi, si fonda sulla circostanza che costoro non hanno ottemperato alla diffida, disposta con ordinanza del commissario prefettizio n. 41 del 22 aprile 2016, ad eseguire ad horas la transennatura del fabbricato e le opere atte ad eliminare il pericolo, stante la precarietà delle condizioni statiche degli immobili. Si tratta di un presupposto fattuale che, con riguardo alla Attico, è stato travisato, essendo smentito dal contenuto dell'indicata ordinanza, in cui si legge, invece, quanto segue: "ordina ai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (...) in qualità di proprietari, di eseguire ad horas la transennatura del fabbricato e opere atte ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità sotto la direzione di un tecnico abilitato che, ad ultimazione dei lavori, dovrà certificare l'avvenuta eliminazione del pericolo, avvertendo che il proprietario è responsabile di eventuali danni causati a persone o cose". Nello stesso provvedimento si ordina, invece, ad [OSCURATO:PERSONA] di "sgomberare e di non utilizzare il vano al piano terra al civico 69 e sovrastante vano di I piano". Orbene, come emerge dal chiaro contenuto dell'ordinanza, la ricorrente non era affatto destinataria della diffida ad eseguire le opere per la rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica, perché l'immobile di cui ella è proprietaria non era tra quelli che minacciavano rovina, anche se a questi era confinante, il che spiega l'ordine di sgombero impartito nei suoi confronti. 5. Di conseguenza, emergendo dagli atti l'assenza dei presupposti fattuali integranti il reato in esame, che punisce "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina", tale qualifica non rivestendo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non avere l'impu
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