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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 21117/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto responsabile della ricettazione di un'autovettura e di vari marini), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per avere la Corte territoriale sia ritenuto sussistente il delitto di ricettazione di alcuni gioielli, nonostante la giustificazione plausibile in ordire al possesso dei beni, sia negato le attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che la tesi dell'appellante, secondo cui gioielli erano di proprietà di sua moglie, non era verosimile, atteso che le stesse modalità di detenzione dei beni, custoditi all'interno di un fazzoletto di carta raggomitolato, oltre al tentativo dell'imputato di disfarsene all'atto del controllo degli agenti di polizia, costituivano "tangibile evidenza della provenienza illecita dei monili".

Così argomentando il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Nel caso di specie, la mancata plausibile giustificazione della detenzione dei gioielli, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.2 Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che l'autovettura ricettata non era un bene dal valore irrisorio e che l'imputato l'aveva utilizzata per tentare di fuggire al momento del controllo da parte degli agenti, mettendone potenzialmente in pericolo l'incolumità.

In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez.

VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226).

La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è posta in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791), secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ric:orre solo quando il danno patrimoniale, subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato, sia di valore economico pressoché irrilevante.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] rg ioji aola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza, indicata in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] (ritenuto responsabile della ricettazione di un'autovettura e di vari marini), a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, per avere la Corte territoriale sia ritenuto sussistente il delitto di ricettazione di alcuni gioielli, nonostante la giustificazione plausibile in ordire al possesso dei beni, sia negato le attenuanti di cui agli artt. 648 cpv. e 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che la tesi dell'appellante, secondo cui gioielli erano di proprietà di sua moglie, non era verosimile, atteso che le stesse modalità di detenzione dei beni, custoditi all'interno di un fazzoletto di carta raggomitolato, oltre al tentativo dell'imputato di disfarsene all'atto del controllo degli agenti di polizia, costituivano "tangibile evidenza della provenienza illecita dei monili". Così argomentando il Collegio del merito si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Nel caso di specie, la mancata plausibile giustificazione della detenzione dei gioielli, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.2 Deve poi rilevarsi che la Corte territoriale, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ha posto in risalto che l'autovettura ricettata non era un bene dal valore irrisorio e che l'imputato l'aveva utilizzata per tentare di fuggire al momento del controllo da parte degli agenti, mettendone potenzialmente in pericolo l'incolumità. In tal modo il Collegio del merito ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., si deve aver riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché fra gli elementi da prendere in considerazione vanno compresi tutti quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. VI, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Rv 249226). La Corte d'appello, poi, nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante il valore non irrisorio del bene, si è posta in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, Rv. 255791), secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ric:orre solo quando il danno patrimoniale, subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato, sia di valore economico pressoché irrilevante. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] rg ioji aola
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