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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10242/2026

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ide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M06 D960F) rappresentato e difeso dall’avvocato C. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D06 H501V) -controricorrente- nonché CONSORZIO A.S.I., in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore ALABISO Santo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87R13 D960R) ratore Fallimentare (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Calta- nissetta n. 388/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 ; Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Data pubblicazione 19/04/2026 data 26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso; l’avvocato C. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] – A.S.I. di Gela per otte- nere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che assume essergli stati causati dall’ingiustificato e colposo ri- tardo con cui l’ente aveva provveduto alla messa in sicurezza di una strada sopraelevata di sua proprietà, danneggiata da un veicolo in transito, ciò che aveva determinato una situazione di pericolo, inducendo il Comune di Gela a ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale anche della sottostante via comu- nale, dove, all’interno di una stazione di servizio, egli gestiva un esercizio commerciale che, non più raggiungibile dagli utenti, aveva dovuto chiudere e, infine, cessare l’attività.

Sono stati chiamati in giudizio la società proprietaria del veicolo che aveva danneggiato la strada sopraelevata consorziale, Fra- telli [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita nel corso del giu- dizio, proseguito nei confronti della curatela fallimentare), non- ché il conducente dello stesso, [OSCURATO:PERSONA].

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Gela.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione.

Ricorre il Gambino, sulla base di sette motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- Numero di raccolta generale 10242/2026 mati.

Data pubblicazione 19/04/2026 È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’ art. 380-bis, comma 1, c.p.c. .

A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis . 1 c.p.c. .

Con ordinanza interlocutoria n. 22179 del 1° agosto 2025, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla questione di diritto posta con il secondo ed il terzo motivo del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 378 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1 .

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 328 c.p. e 2043 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Il ricorrente deduce che la corte d’appello «erroneamente in- terpretando ed applicando l’ art. 328 c.p. , non ha ravvisato al- cun illecito omissivo nella condotta dei funzionari del Consorzio, chiamato a rispondere dell’illecito degli stessi ex art. 2043 c.c. ».

Il motivo è inammissibile.

Come già osservato nell’ordinanza interlocutoria che ha dispo- sto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, la questione della sussistenza dei presupposti per ritenere integrata una eventuale responsabilità penale dei funzionari del consorzio convenuto, ai sensi dell’ art. 328 c.p. , non può ritenersi avere un effettivo e concreto rilievo ai fini della decisione della pre- sente controversia, in cui occorre unicamente accertare se sus- sistano i presupposti di una responsabilità civile dell’ente, ai sensi dell’ art. 2043 c.c. ovvero dell’ art. 2051 c.c. , questioni og- getto, peraltro, dei successivi motivi del ricorso.

Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026

2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- Data pubblicazione 19/04/2026 cazione degli artt. 2051 c.c. e 97 Cost. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Il ricorrente deduce che la corte d’appello «erroneamente in- terpretando ed applicando l’ art. 2051 c.c. e l’ art. 97 Cost. , non ha ravvisato alcun illecito omissivo nella condotta dei funzionari del Consorzio, chiamato a rispondere dell’illecito degli stessi ex art. 2043 c.c. ».

Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 2043 c.c. in relazione all’ art. 360 n.3 c.p.c. ».

Il ricorrente deduce che la corte d’appello «interpretando ed applicando erroneamente la disposizione di cui all’ art. 2043 c.c. , ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra la con- dotta illecita omissiva del Consorzio ed il danno subito dal ri- corrente».

Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso viene formulata una censura sostanzialmente unitaria.

I due motivi sono co- munque connessi, sul piano logico e giuridico, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione. 2.1 Il ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità risarcitoria del consorzio conve- nuto, ai sensi dell’ art. 2043 c.c. . 2.2 Va, in primo luogo, chiarito che, nel caso di specie, non è applicabile il criterio di imputazione oggettivo della responsabi- lità di cui all’ art. 2051 c.c. .

Il danno allegato dall’attore non può considerarsi, infatti, cau- sato dalla cosa in custodia (la strada consorziale), bensì esclu- sivamente dalla condotta dell’ente proprietario della stessa, che ne avrebbe omesso la corretta manutenzione e, in particolare, la tempestiva riparazione, necessaria ai fini della riapertura al Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 traffico della sottostante strada comunale in cui si trovava Numero di raccolta generale 10242/2026 l’esercizio commerciale dell’attore stesso.

Data pubblicazione 19/04/2026 L’eventuale responsabilità del consorzio convenuto può, di con- seguenza, essere valutata esclusivamente in relazione alla clausola generale di cui all’ art. 2043 c.c. . 2.3 In proposito, va, in primo luogo osservato che risulta ormai consolidato, da molti anni, il principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale «l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa ap- partengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di dili- genza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conse- guire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimo- niale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere» (ex multis: Cass., Sez.

U, n. 2312 del 31/01/2025 ; Sez. 3, n. 14209 del 23/05/2023 ; Sez. 6 - 3, n. 25843 del 23/09/2021 ; Sez.

U, n. 21993 del 12/10/2020 ; Sez. 3, n. 9318 del 04/04/2019 ; Sez. 1, n. 14180 del 12/07/2016 ; Sez.

U, n. 22116 del 20/10/2014 ; Sez.

U, n. 20571 del 06/09/2013 ; Sez. 3, n. 23562 del 11/11/2011 ; Sez.

U, n. 5926 del 14/03/2011 ; Sez.

U, n. 26108 del 13/12/2007 ; Sez.

U, n. 22521 del 20/10/2006 ; Sez.

U, n. 20346 del 21/10/2005 ; Sez.

U, n. 20123 del 18/10/2005 ; Sez.

U, n. 20117 del 18/10/2005 ; Sez.

U, n. 599 del 14/01/2005 ). 2.4 Nella specie, l’attore ha dedotto l’inosservanza degli obbli- ghi del consorzio convenuto relativi alla corretta manutenzione della strada consorziale di sua proprietà e la responsabilità dello stesso per i danni conseguiti da tale inosservanza alla propria L’omissione della tempestiva esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione del pericolo derivante dalla strada Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 consorziale, danneggiata da terzi e, di conseguenza, per la ria- Numero di raccolta generale 10242/2026 pertura al traffico della sottostante strada comunale dove si Data pubblicazione 19/04/2026 trovava l’esercizio commerciale dell’attore, lo aveva costretto, a suo dire, a chiudere definitivamente la sua attività, con con- seguenti gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali. 2.5 La corte d’appello ha ritenuto la domanda infondata, in primo luogo, sull’assunto che «l’illecito omissivo presuppone che il soggetto cui è addebitato abbia lo specifico obbligo giuri- dico di evitare l’evento dannoso» e che «lo specifico obbligo giuridico di custodia e manutenzione incombente sul Consorzio ASI quale ente proprietario e detentore della strada sopraele- vata oggetto di causa era finalizzato ad evitare gli eventi dan- nosi connessi alla fruizione della stessa sede viaria da parte dell’utenza nonché, trattandosi di bene immobile insistente su luogo pubblico, alla possibile intrinseca pericolosità della stessa struttura», mentre, «al contrario, la proprietà o la detenzione della struttura non comportano l’obbligo di evitare i danni deri- vanti, ad una collettività indeterminata o a singoli soggetti, dalla chiusura della strada, peraltro disposta, nella specie, da altro Ente, titolare del potere di regolare la viabilità cittadina».

Tali assunti non possono essere condivisi.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, «la discrezionalità – e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario – dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un’opera pub- blica trova un sicuro limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all’inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell’amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi» ( Cass., Sez. 3, n. 15061 del 09/10/2003 ; Sez. 3, n. 2566 del 06/02/2007 ; Sez. 3, n. 19359 Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 del 18/09/2007 ; Sez. 3, n. 907 del 20/01/2010 ; Sez. 3, n.

Numero di raccolta generale 10242/2026 23562 del 11/11/2011 ; Sez. 3, n. 14209 del 23/05/2023 ; Sez.

Data pubblicazione 19/04/2026 3 , n. 29798 del 12/11/2025 ).

Non vi è alcuna limitazione, in base a tale indirizzo, con riguardo alla tipologia dei danni risarcibili che la violazione degli obblighi di custodia, gestione e manutenzione dei beni pubblici, in virtù di condotte colposamente omissive dell’ente tenuto ad osser- varli, abbia provocato ai cittadini, né alla sindacabilità delle re- lative condotte materiali della pubblica amministrazione (e, co- munque, una siffatta limitazione non sarebbe in alcun modo giustificata, né sul piano logico, né sul piano giuridico).

In tale ottica, è stata, ad esempio, ritenuta ammissibile da que- sta Corte la domanda di condanna di un comune alla realizza- zione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale (e, in caso di inerzia, l’autorizzazione degli at- tori alla relativa esecuzione con addebito dei costi all'ammini- strazione comunale), nonché al risarcimento del danno cagio- nato dalla non transitabilità della sede stradale con mezzi di trasporto carichi, da parte di imprese di trasporto utenti della strada medesima (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 25843 del 23/09/2021 : in tale fattispecie, riaffermando i principi sopra ri- chiamati, è stata cassata la decisione impugnata che, sul pre- supposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell’area dell’esercizio della discre- zionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario).

Orbene, così come deve ritenersi ammissibile la domanda di condanna dell’ente pubblico gestore di una strada alla realizza- zione dei lavori necessari per consentire la transitabilità della strada stessa e quella di risarcimento del danno cagionato dalla non transitabilità della sede stradale con determinati mezzi di trasporto, altrettanto deve ritenersi, almeno in astratto, per la domanda di risarcimento del danno causato al privato, titolare di un esercizio commerciale posto in una stazione di servizio Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 situata su una strada pubblica, dalla mancata esecuzione dei Data pubblicazione 19/04/2026 lavori di manutenzione di una sovrastante strada pubblica, volti ad eliminare il pericolo derivante da tale strada e consentire, quindi, la riapertura di quella sottostante. 2.6 Naturalmente, ai fini dell’affermazione, in concreto, della responsabilità dell’ente convenuto, deve pur sempre essere ac- certato, in fatto, che vi sia un obbligo di provvedere in tal senso da parte del medesimo e che vi sia effettivamente stata una colposa omissione nell’adempimento di tale obbligo, in nesso causale con i danni lamentati dal privato.

Non può, però, essere in radice esclusa la responsabilità dell’ente tenuto alla manutenzione, come ha fatto la corte d’ap- pello, sul solo (e non condivisibile, per le ragioni già esposte) rilievo che gli obblighi di gestione e manutenzione delle strade pubbliche avrebbero l’unica finalità di evitare eventi dannosi connessi alla fruizione della sede viaria da parte dell’utenza ed alla possibile intrinseca pericolosità della relativa struttura fi- sica.

Al contrario, tali obblighi hanno anche la finalità di garantire l’utilizzazione del bene pubblico da parte dei cittadini, sotto ogni profilo.

Ciò senza neanche considerare che, nella specie, in realtà, i la- vori di manutenzione che, secondo l’attore, il consorzio avrebbe omesso di eseguire tempestivamente erano diretti proprio ad eliminare il pericolo derivante dalla struttura stradale consor- ziale agli utenti della stessa e di quella sottostante, di proprietà comunale.

3. Con il quarto motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Secondo il ricorrente la corte d’appello, erroneamente, «anche in ultrapetizione, ha ravvisato un’autoattribuzione del Comune Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 di Gela ed ha escluso la responsabilità del Consorzio per insus- Data pubblicazione 19/04/2026 sistenza dell’elemento soggettivo».

Con il quinto motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 1362 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ».

Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erronea- mente «ravvisato l’autoattribuzione di un incarico da parte del Comune di Gela con esonero del Consorzio».

Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso viene formulata una censura sostanzialmente unitaria.

I due motivi sono comunque connessi, sul piano logico e giuridico e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati, per quanto di ragione. 3.1 Il ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza di una condotta omissiva colposa del consorzio nella tempestiva esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione del pericolo derivante dalla strada di sua proprietà (e, quindi, per la riapertura al traffico della sottostante strada comunale), in virtù del rilievo esi- mente, in proposito, di un preteso «auto-incarico del comune», con riguardo a tali lavori, che sarebbe stato desumibile dall’or- dinanza con la quale il Sindaco aveva vietato la circolazione nell’area soggetta a pericolo, fino alla eliminazione del pericolo stesso. 3.2 In primo luogo, il preteso «auto-incarico» dell’ente non emerge affatto dall’ordinanza comunale in questione.

In tale ordinanza (come risulta chiaramente dal contenuto let- terale della stessa, integralmente richiamato nella sentenza im- pugnata e nel ricorso) viene esclusivamente attribuito l’incarico ad un tecnico comunale «di provvedere all’apposizione della se- gnaletica e del transennamento del caso e di monitorare la si- tuazione, “in attesa di interventi mirati da parte del [OSCURATO:PERSONA]- nutenzione del Comune di Gela”»: espressione del tutto gene- rica e in nessun modo riferibile ad una assunzione, da parte del Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 comune, dell’onere di eseguire i lavori di riparazione della Data pubblicazione 19/04/2026 strada sopraelevata, di proprietà consorziale (e non comunale), ai fini dell’eliminazione del pericolo per gli utenti di quella sot- tostante, di proprietà comunale. 3.3 In ogni caso, in proposito, è assorbente la considerazione che, al fine di valutare l’eventuale violazione da parte del con- sorzio convenuto degli obblighi di manutenzione sullo stesso gravanti, quale proprietario e gestore della strada sopraelevata, non potrebbe avere alcun rilievo l’eventuale generica manife- stazione, da parte del comune, proprietario e gestore della strada sottostante, dell’intenzione di porre in essere interventi diretti alla eliminazione del pericolo per gli utenti della strada comunale (interventi comunque pacificamente mai attuati in concreto).

Ciò che ha rilievo, in tale ottica, è esclusivamente la sussistenza o meno di un obbligo giuridico, da parte del consorzio, di prov- vedere alla gestione e manutenzione della strada consorziale sopraelevata danneggiata, da cui proveniva il pericolo, nonché l’accertamento di una sua eventuale condotta colposa omissiva, in concreto, nell’adempiere a tale obbligo, anche sotto il profilo della effettiva possibilità di provvedere e della tempestività nell’adozione delle misure necessarie.

Tale accertamento non è stato affatto compiuto dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto assorbenti, ai fini del rigetto della domanda, i diversi profili fin qui presi in esame, discostandosi, peraltro, dai principi di diritto applicabili nella materia, come già visto.

Agli indicati accertamenti dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione della decisione impugnata.

4. Con il sesto motivo si denunzia «nullità ex art. 132 , 2 °, n. 4, 156, 2°, c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 4 c.p.c. ».

Il ricorrente deduce che la corte d’appello «non ha motivato, sul secondo motivo d’appello, laddove la sentenza di primo Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 grado era stata censurata perché aveva ritenuto erroneamente Data pubblicazione 19/04/2026 che l’istruttoria non avesse consentito di fornire utili indicazioni circa la sussistenza dei danni lamentati e non fosse stata fornita prova degli stessi, nonché aveva illegittimamente rigettato tutte le istanze istruttorie».

Il motivo ha ad oggetto la prova dei danni allegati dall’attore.

La questione è rimasta assorbita nel giudizio di gravame, dal momento che la corte d’appello ha escluso in radice la sussi- stenza di una illecita condotta colposa del consorzio convenuto.

Resta, quindi, a sua volta, assorbito anche il motivo di ricorso in esame, in ragione dell’accoglimento dei precedenti, che im- pongono una nuova valutazione della suddetta condotta, di modo che, nell’eventualità che l’accertamento della responsa- bilità del consorzio abbia esito positivo, dovrà procedersi ad una rinnovata valutazione della sussistenza dei danni dedotti come conseguenza della stessa.

5. Con il settimo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione dell’ art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 4 c.p.c. ».

Anche il motivo in esame, avente ad oggetto le spese proces- suali, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei pre- cedenti, dovendo effettuarsi in proposito una rinnovata valuta- zione all’esito del giudizio di rinvio.

6. Sono accolti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, disatteso il primo e assorbiti il sesto ed il settimo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, disatteso il primo e assorbiti il sesto ed il set- timo; Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, Data pubblicazione 19/04/2026 con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026.

L’estensore [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Chiara GRAZIOSI Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ide (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M06 D960F) rappresentato e difeso dall’avvocato C. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62D06 H501V) -controricorrente- nonché CONSORZIO A.S.I., in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore ALABISO Santo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87R13 D960R) ratore Fallimentare (C.F.: non indicato) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Calta- nissetta n. 388/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023 ; Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in Data pubblicazione 19/04/2026 data 26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso; l’avvocato C. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la società controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] – A.S.I. di Gela per otte- nere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che assume essergli stati causati dall’ingiustificato e colposo ri- tardo con cui l’ente aveva provveduto alla messa in sicurezza di una strada sopraelevata di sua proprietà, danneggiata da un veicolo in transito, ciò che aveva determinato una situazione di pericolo, inducendo il Comune di Gela a ordinare la chiusura al traffico veicolare e pedonale anche della sottostante via comu- nale, dove, all’interno di una stazione di servizio, egli gestiva un esercizio commerciale che, non più raggiungibile dagli utenti, aveva dovuto chiudere e, infine, cessare l’attività. Sono stati chiamati in giudizio la società proprietaria del veicolo che aveva danneggiato la strada sopraelevata consorziale, Fra- telli [OSCURATO:SOCIETA]. (società dichiarata fallita nel corso del giu- dizio, proseguito nei confronti della curatela fallimentare), non- ché il conducente dello stesso, [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Gela. La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, correggendone la motivazione. Ricorre il Gambino, sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- Numero di raccolta generale 10242/2026 mati. Data pubblicazione 19/04/2026 È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’ art. 380-bis, comma 1, c.p.c. . A seguito del deposito di istanza di decisione della parte ricor- rente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis . 1 c.p.c. . Con ordinanza interlocutoria n. 22179 del 1° agosto 2025, la Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in relazione alla questione di diritto posta con il secondo ed il terzo motivo del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 378 c.p.c. . Ragioni della decisione 1 . Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 328 c.p. e 2043 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il ricorrente deduce che la corte d’appello «erroneamente in- terpretando ed applicando l’ art. 328 c.p. , non ha ravvisato al- cun illecito omissivo nella condotta dei funzionari del Consorzio, chiamato a rispondere dell’illecito degli stessi ex art. 2043 c.c. ». Il motivo è inammissibile. Come già osservato nell’ordinanza interlocutoria che ha dispo- sto la trattazione del ricorso in pubblica udienza, la questione della sussistenza dei presupposti per ritenere integrata una eventuale responsabilità penale dei funzionari del consorzio convenuto, ai sensi dell’ art. 328 c.p. , non può ritenersi avere un effettivo e concreto rilievo ai fini della decisione della pre- sente controversia, in cui occorre unicamente accertare se sus- sistano i presupposti di una responsabilità civile dell’ente, ai sensi dell’ art. 2043 c.c. ovvero dell’ art. 2051 c.c. , questioni og- getto, peraltro, dei successivi motivi del ricorso. Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- Data pubblicazione 19/04/2026 cazione degli artt. 2051 c.c. e 97 Cost. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il ricorrente deduce che la corte d’appello «erroneamente in- terpretando ed applicando l’ art. 2051 c.c. e l’ art. 97 Cost. , non ha ravvisato alcun illecito omissivo nella condotta dei funzionari del Consorzio, chiamato a rispondere dell’illecito degli stessi ex art. 2043 c.c. ». Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 2043 c.c. in relazione all’ art. 360 n.3 c.p.c. ». Il ricorrente deduce che la corte d’appello «interpretando ed applicando erroneamente la disposizione di cui all’ art. 2043 c.c. , ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra la con- dotta illecita omissiva del Consorzio ed il danno subito dal ri- corrente». Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso viene formulata una censura sostanzialmente unitaria. I due motivi sono co- munque connessi, sul piano logico e giuridico, e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. 2.1 Il ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per affermare la responsabilità risarcitoria del consorzio conve- nuto, ai sensi dell’ art. 2043 c.c. . 2.2 Va, in primo luogo, chiarito che, nel caso di specie, non è applicabile il criterio di imputazione oggettivo della responsabi- lità di cui all’ art. 2051 c.c. . Il danno allegato dall’attore non può considerarsi, infatti, cau- sato dalla cosa in custodia (la strada consorziale), bensì esclu- sivamente dalla condotta dell’ente proprietario della stessa, che ne avrebbe omesso la corretta manutenzione e, in particolare, la tempestiva riparazione, necessaria ai fini della riapertura al Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 traffico della sottostante strada comunale in cui si trovava Numero di raccolta generale 10242/2026 l’esercizio commerciale dell’attore stesso. Data pubblicazione 19/04/2026 L’eventuale responsabilità del consorzio convenuto può, di con- seguenza, essere valutata esclusivamente in relazione alla clausola generale di cui all’ art. 2043 c.c. . 2.3 In proposito, va, in primo luogo osservato che risulta ormai consolidato, da molti anni, il principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale «l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa ap- partengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di dili- genza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conse- guire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimo- niale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere» (ex multis: Cass., Sez. U, n. 2312 del 31/01/2025 ; Sez. 3, n. 14209 del 23/05/2023 ; Sez. 6 - 3, n. 25843 del 23/09/2021 ; Sez. U, n. 21993 del 12/10/2020 ; Sez. 3, n. 9318 del 04/04/2019 ; Sez. 1, n. 14180 del 12/07/2016 ; Sez. U, n. 22116 del 20/10/2014 ; Sez. U, n. 20571 del 06/09/2013 ; Sez. 3, n. 23562 del 11/11/2011 ; Sez. U, n. 5926 del 14/03/2011 ; Sez. U, n. 26108 del 13/12/2007 ; Sez. U, n. 22521 del 20/10/2006 ; Sez. U, n. 20346 del 21/10/2005 ; Sez. U, n. 20123 del 18/10/2005 ; Sez. U, n. 20117 del 18/10/2005 ; Sez. U, n. 599 del 14/01/2005 ). 2.4 Nella specie, l’attore ha dedotto l’inosservanza degli obbli- ghi del consorzio convenuto relativi alla corretta manutenzione della strada consorziale di sua proprietà e la responsabilità dello stesso per i danni conseguiti da tale inosservanza alla propria L’omissione della tempestiva esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione del pericolo derivante dalla strada Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 consorziale, danneggiata da terzi e, di conseguenza, per la ria- Numero di raccolta generale 10242/2026 pertura al traffico della sottostante strada comunale dove si Data pubblicazione 19/04/2026 trovava l’esercizio commerciale dell’attore, lo aveva costretto, a suo dire, a chiudere definitivamente la sua attività, con con- seguenti gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali. 2.5 La corte d’appello ha ritenuto la domanda infondata, in primo luogo, sull’assunto che «l’illecito omissivo presuppone che il soggetto cui è addebitato abbia lo specifico obbligo giuri- dico di evitare l’evento dannoso» e che «lo specifico obbligo giuridico di custodia e manutenzione incombente sul Consorzio ASI quale ente proprietario e detentore della strada sopraele- vata oggetto di causa era finalizzato ad evitare gli eventi dan- nosi connessi alla fruizione della stessa sede viaria da parte dell’utenza nonché, trattandosi di bene immobile insistente su luogo pubblico, alla possibile intrinseca pericolosità della stessa struttura», mentre, «al contrario, la proprietà o la detenzione della struttura non comportano l’obbligo di evitare i danni deri- vanti, ad una collettività indeterminata o a singoli soggetti, dalla chiusura della strada, peraltro disposta, nella specie, da altro Ente, titolare del potere di regolare la viabilità cittadina». Tali assunti non possono essere condivisi. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va data continuità, «la discrezionalità – e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario – dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un’opera pub- blica trova un sicuro limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all’inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell’amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi» ( Cass., Sez. 3, n. 15061 del 09/10/2003 ; Sez. 3, n. 2566 del 06/02/2007 ; Sez. 3, n. 19359 Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 del 18/09/2007 ; Sez. 3, n. 907 del 20/01/2010 ; Sez. 3, n. Numero di raccolta generale 10242/2026 23562 del 11/11/2011 ; Sez. 3, n. 14209 del 23/05/2023 ; Sez. Data pubblicazione 19/04/2026 3 , n. 29798 del 12/11/2025 ). Non vi è alcuna limitazione, in base a tale indirizzo, con riguardo alla tipologia dei danni risarcibili che la violazione degli obblighi di custodia, gestione e manutenzione dei beni pubblici, in virtù di condotte colposamente omissive dell’ente tenuto ad osser- varli, abbia provocato ai cittadini, né alla sindacabilità delle re- lative condotte materiali della pubblica amministrazione (e, co- munque, una siffatta limitazione non sarebbe in alcun modo giustificata, né sul piano logico, né sul piano giuridico). In tale ottica, è stata, ad esempio, ritenuta ammissibile da que- sta Corte la domanda di condanna di un comune alla realizza- zione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada comunale (e, in caso di inerzia, l’autorizzazione degli at- tori alla relativa esecuzione con addebito dei costi all'ammini- strazione comunale), nonché al risarcimento del danno cagio- nato dalla non transitabilità della sede stradale con mezzi di trasporto carichi, da parte di imprese di trasporto utenti della strada medesima (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, n. 25843 del 23/09/2021 : in tale fattispecie, riaffermando i principi sopra ri- chiamati, è stata cassata la decisione impugnata che, sul pre- supposto della natura di manutenzione straordinaria dei lavori richiesti, li aveva ricondotti nell’area dell’esercizio della discre- zionalità amministrativa, non censurabile dal giudice ordinario). Orbene, così come deve ritenersi ammissibile la domanda di condanna dell’ente pubblico gestore di una strada alla realizza- zione dei lavori necessari per consentire la transitabilità della strada stessa e quella di risarcimento del danno cagionato dalla non transitabilità della sede stradale con determinati mezzi di trasporto, altrettanto deve ritenersi, almeno in astratto, per la domanda di risarcimento del danno causato al privato, titolare di un esercizio commerciale posto in una stazione di servizio Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 situata su una strada pubblica, dalla mancata esecuzione dei Data pubblicazione 19/04/2026 lavori di manutenzione di una sovrastante strada pubblica, volti ad eliminare il pericolo derivante da tale strada e consentire, quindi, la riapertura di quella sottostante. 2.6 Naturalmente, ai fini dell’affermazione, in concreto, della responsabilità dell’ente convenuto, deve pur sempre essere ac- certato, in fatto, che vi sia un obbligo di provvedere in tal senso da parte del medesimo e che vi sia effettivamente stata una colposa omissione nell’adempimento di tale obbligo, in nesso causale con i danni lamentati dal privato. Non può, però, essere in radice esclusa la responsabilità dell’ente tenuto alla manutenzione, come ha fatto la corte d’ap- pello, sul solo (e non condivisibile, per le ragioni già esposte) rilievo che gli obblighi di gestione e manutenzione delle strade pubbliche avrebbero l’unica finalità di evitare eventi dannosi connessi alla fruizione della sede viaria da parte dell’utenza ed alla possibile intrinseca pericolosità della relativa struttura fi- sica. Al contrario, tali obblighi hanno anche la finalità di garantire l’utilizzazione del bene pubblico da parte dei cittadini, sotto ogni profilo. Ciò senza neanche considerare che, nella specie, in realtà, i la- vori di manutenzione che, secondo l’attore, il consorzio avrebbe omesso di eseguire tempestivamente erano diretti proprio ad eliminare il pericolo derivante dalla struttura stradale consor- ziale agli utenti della stessa e di quella sottostante, di proprietà comunale. 3. Con il quarto motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione dell’ art. 112 c.p.c. e dell’ art. 2051 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ». Secondo il ricorrente la corte d’appello, erroneamente, «anche in ultrapetizione, ha ravvisato un’autoattribuzione del Comune Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 di Gela ed ha escluso la responsabilità del Consorzio per insus- Data pubblicazione 19/04/2026 sistenza dell’elemento soggettivo». Con il quinto motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 1362 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c. ». Il ricorrente sostiene che la corte d’appello avrebbe erronea- mente «ravvisato l’autoattribuzione di un incarico da parte del Comune di Gela con esonero del Consorzio». Con il quarto ed il quinto motivo del ricorso viene formulata una censura sostanzialmente unitaria. I due motivi sono comunque connessi, sul piano logico e giuridico e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione. 3.1 Il ricorrente contesta la decisione impugnata, nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza di una condotta omissiva colposa del consorzio nella tempestiva esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione del pericolo derivante dalla strada di sua proprietà (e, quindi, per la riapertura al traffico della sottostante strada comunale), in virtù del rilievo esi- mente, in proposito, di un preteso «auto-incarico del comune», con riguardo a tali lavori, che sarebbe stato desumibile dall’or- dinanza con la quale il Sindaco aveva vietato la circolazione nell’area soggetta a pericolo, fino alla eliminazione del pericolo stesso. 3.2 In primo luogo, il preteso «auto-incarico» dell’ente non emerge affatto dall’ordinanza comunale in questione. In tale ordinanza (come risulta chiaramente dal contenuto let- terale della stessa, integralmente richiamato nella sentenza im- pugnata e nel ricorso) viene esclusivamente attribuito l’incarico ad un tecnico comunale «di provvedere all’apposizione della se- gnaletica e del transennamento del caso e di monitorare la si- tuazione, “in attesa di interventi mirati da parte del [OSCURATO:PERSONA]- nutenzione del Comune di Gela”»: espressione del tutto gene- rica e in nessun modo riferibile ad una assunzione, da parte del Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 comune, dell’onere di eseguire i lavori di riparazione della Data pubblicazione 19/04/2026 strada sopraelevata, di proprietà consorziale (e non comunale), ai fini dell’eliminazione del pericolo per gli utenti di quella sot- tostante, di proprietà comunale. 3.3 In ogni caso, in proposito, è assorbente la considerazione che, al fine di valutare l’eventuale violazione da parte del con- sorzio convenuto degli obblighi di manutenzione sullo stesso gravanti, quale proprietario e gestore della strada sopraelevata, non potrebbe avere alcun rilievo l’eventuale generica manife- stazione, da parte del comune, proprietario e gestore della strada sottostante, dell’intenzione di porre in essere interventi diretti alla eliminazione del pericolo per gli utenti della strada comunale (interventi comunque pacificamente mai attuati in concreto). Ciò che ha rilievo, in tale ottica, è esclusivamente la sussistenza o meno di un obbligo giuridico, da parte del consorzio, di prov- vedere alla gestione e manutenzione della strada consorziale sopraelevata danneggiata, da cui proveniva il pericolo, nonché l’accertamento di una sua eventuale condotta colposa omissiva, in concreto, nell’adempiere a tale obbligo, anche sotto il profilo della effettiva possibilità di provvedere e della tempestività nell’adozione delle misure necessarie. Tale accertamento non è stato affatto compiuto dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto assorbenti, ai fini del rigetto della domanda, i diversi profili fin qui presi in esame, discostandosi, peraltro, dai principi di diritto applicabili nella materia, come già visto. Agli indicati accertamenti dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvio, previa cassazione della decisione impugnata. 4. Con il sesto motivo si denunzia «nullità ex art. 132 , 2 °, n. 4, 156, 2°, c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 4 c.p.c. ». Il ricorrente deduce che la corte d’appello «non ha motivato, sul secondo motivo d’appello, laddove la sentenza di primo Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 grado era stata censurata perché aveva ritenuto erroneamente Data pubblicazione 19/04/2026 che l’istruttoria non avesse consentito di fornire utili indicazioni circa la sussistenza dei danni lamentati e non fosse stata fornita prova degli stessi, nonché aveva illegittimamente rigettato tutte le istanze istruttorie». Il motivo ha ad oggetto la prova dei danni allegati dall’attore. La questione è rimasta assorbita nel giudizio di gravame, dal momento che la corte d’appello ha escluso in radice la sussi- stenza di una illecita condotta colposa del consorzio convenuto. Resta, quindi, a sua volta, assorbito anche il motivo di ricorso in esame, in ragione dell’accoglimento dei precedenti, che im- pongono una nuova valutazione della suddetta condotta, di modo che, nell’eventualità che l’accertamento della responsa- bilità del consorzio abbia esito positivo, dovrà procedersi ad una rinnovata valutazione della sussistenza dei danni dedotti come conseguenza della stessa. 5. Con il settimo motivo si denunzia «violazione e falsa appli- cazione dell’ art. 91 c.p.c. in relazione all’ art. 360, n. 4 c.p.c. ». Anche il motivo in esame, avente ad oggetto le spese proces- suali, resta assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei pre- cedenti, dovendo effettuarsi in proposito una rinnovata valuta- zione all’esito del giudizio di rinvio. 6. Sono accolti il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, disatteso il primo e assorbiti il sesto ed il settimo. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, disatteso il primo e assorbiti il sesto ed il set- timo; Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 12 Numero registro generale 1231/2024 Numero sezionale 1156/2026 Numero di raccolta generale 10242/2026 - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, Data pubblicazione 19/04/2026 con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa com- posizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026. L’estensore [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Chiara GRAZIOSI Ric. n. 1231/2024 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 12
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