CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 1973
Cassazione n. 18682/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, volti a censurare, rispettivamente, il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena, di cui si chiede il ricalcolo nel minimo edittale, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., e contestuale esclusione della recidiva contestata, sono tutti non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità, in ragione dell'indeterminatezza dei contenuti delle doglianze esposte e della mancanza di specificità delle stesse, attesa la radicale assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01); che il giudice adito ha adeguatamente motivato in merito a tutti profili esposti (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata, in punto di responsabilità per l'edificazione e occupazione di un manufatto abusivo in uso esclusivo al ricorrente, come risulta dagli accertamenti effettuati dai pubblici ufficiali; le pagg. 5-6 della sentenza impugnata sull'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., a causa della sussistenza di abitualità della condotta, della permanenza prolungata del manufatto abusivo, con dolosa occupazione del suolo pubblico e sostanziale indifferenza rispetto alla sua abusività; le pagg. 6-7 della sentenza impugnata dove, a fondamento della ritenuta congruità del trattamento sanzionatorio, il giudice rileva la già avvenuta esclusione della recidiva con applicazione del minimo edittale, non ulteriormente mitigabile in assenza di emergenze positive che giustifichino l'applicazione di circostanze attenuanti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] e"—