CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11459/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12430-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE 1 1A CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Perugia ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza del tribunale che aveva accolto l'opposizione proposta dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di addebito relativo ai contributi dovuti dalla professionista alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in quanto iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo del termine di prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps pervenuta alla professionista il 1 luglio 2015 ed escludendo l'applicabilità, nel caso in esame, del DPCM 10 giugno 2010, in mancanza di dimostrazione, da parte dell'Inps, della sua applicabilità al caso di specie, avendo la professionista optato, per l'anno 2009, per il regime fiscale cosiddetto "dei minimi". Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] la quale ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che Ric. 2021 n. 12430 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, del DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. n. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010 e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dalla professionista il 1 luglio 2015. Il motivo è fondato. Al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte n.33169 del 2021, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). Questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. n. 10273 del 2021). Ric. 2021 n. 12430 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- L'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [.•.] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b). Si è pure precisato che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass.19/4/2021, n. 10.273). Da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit.., e quindi è quest'ultima (6.7.2010) la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata, con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Ric. 2021 n. 12430 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale dell'8 marzo 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO