CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1988
Cassazione n. 05837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 30/12/1988 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, contestandosi del tutto genericamente il vizio di motivazione senza in alcun modo prospettare le ragioni di diritto ed i dati di fatto che sorreggono la doglianza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ‘assa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.