CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avvj•eare- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216 comma 1, n. 2, e 234 legge fall.; considerato che la prospettazione contenuta nell'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione della legge penale in quanto la Corte di merito, pur irrogando la pena oggetto di concordato, non avrebbe escluso la recidiva (ma l'avrebbe ritenuta minusvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche) - trova smentita nelle cadenze processuali in quanto, come esposto nella sentenza impugnata, le parti hanno concordato sull'accoglimento del motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio, con l'irrogazione della detta pena previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, assunto che non può dirsi utilmente censurato per il tramite del richiamo alla copia dell'istanza ex art. 599-bis cod. proc. pen. priva del consenso della Parte pubblica compiegata al ricorso; ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa' delle ammende. Così deciso