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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 07409/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16098/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], , in proprio nonché in qualità di curatore della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc, pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- nei confronti di REGIONE PUGLIA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, depositata il 04/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con ordinanza n. 18850/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 11615/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, condannandola alla refusione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e, segnatamente, della Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento.

Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.

Considerato che L’avvocatoArcangelo [OSCURATO:PERSONA] , difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc civ.

Nella corrigenda ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore.

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, con l’aggiunta della clausola di distrazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

U., 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 18850/2023 nel senso che nel dispositivo, a p 7, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «Le spese liquidate a favore della Curatela dell’eredità di Monteleone andranno distratte in favore del difensore costituito [OSCURATO:PERSONA] , per dichiarazione di anticipo».

Così deciso nella Camera di Consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16098/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], , in proprio nonché in qualità di curatore della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, difeso da sé medesimo ex art. 86 cpc, pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- nei confronti di REGIONE PUGLIA; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, depositata il 04/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con ordinanza n. 18850/2023 pubblicata in data 4 luglio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 11615/2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, condannandola alla refusione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e, segnatamente, della Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dal difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento. Per la trattazione di esso è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe. Considerato che L’avvocatoArcangelo [OSCURATO:PERSONA] , difensore costituito della Curatela dell’eredità giacente di Monteleone, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta dall’art. 93 cod. proc civ. Nella corrigenda ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore. In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 18850/2023, con l’aggiunta della clausola di distrazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. La Corte dispone la correzione della ordinanza n. 18850/2023 nel senso che nel dispositivo, a p 7, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «Le spese liquidate a favore della Curatela dell’eredità di Monteleone andranno distratte in favore del difensore costituito [OSCURATO:PERSONA] , per dichiarazione di anticipo». Così deciso nella Camera di Consiglio d
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