CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 28190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 1 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli con cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa e al pagamento delle spese processuali. Considerato che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, avverso la sentenza di secondo grado, lamentando, con motivo unico, il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod proc. pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, risultando disancorato dal contenuto motivazionale della pronuncia impugnata e non scandito da critica analisi delle argomentazioni poste a base di quest'ultima; del tutto genericamente, infatti, la difesa richiama l'art. 129 cod. proc. pen., senza precisare quale causa di non punibilità ricorrerebbe nel caso di specie; peraltro, la motivazione della sentenza impugnata non appare censurabile per difetto di motivazione in ordine alla mancata verifica della sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., anche alla luce del fatto che la penale responsabilità dell'imputato risulta chiaramente, nel caso di specie, dal compendio probatorio, compresa la confessione avvenuta a seguito di arresto in flagranza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]