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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08467/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35392/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato in mitius la pena per il reato di cui all'art. 489 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per l'omesso differimento della trattazione dell'udienza del 3 luglio 2025 per impedimento del difensore — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, che questa Corte può valutare direttamente, data la natura in rito della censura.

Ebbene, la Corte d'appello ha adottato una soluzione corretta, negando l'accoglibilità dell'istanza perché i concomitanti impegni professionali del difensore gli erano noti da tempo (come risulta dalla stessa produzione allegata all'istanza) e, ciò nonostante, il predetto li aveva rappresentanti alla Corte territoriale solo in data 30 giugno 2025, venendo meno ad uno dei requisiti di cui al decalogo offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); secondo le Sezioni Unite, infatti, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.

In questo caso, l'istanza difettava del presupposto di cui alla lettera a).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente—è inammissibile in quanto fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le medesime considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestatogli, evidenziando come la contraffazione non presentasse carattere di grossolanità tale da configurare un reato impossibile, essendo stata necessaria la comparazione con lo specimen in possesso delle forze dell'ordine che avevano proceduto al controllo dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35392/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato in mitius la pena per il reato di cui all'art. 489 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per l'omesso differimento della trattazione dell'udienza del 3 luglio 2025 per impedimento del difensore — è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, che questa Corte può valutare direttamente, data la natura in rito della censura. Ebbene, la Corte d'appello ha adottato una soluzione corretta, negando l'accoglibilità dell'istanza perché i concomitanti impegni professionali del difensore gli erano noti da tempo (come risulta dalla stessa produzione allegata all'istanza) e, ciò nonostante, il predetto li aveva rappresentanti alla Corte territoriale solo in data 30 giugno 2025, venendo meno ad uno dei requisiti di cui al decalogo offerto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912); secondo le Sezioni Unite, infatti, l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. In questo caso, l'istanza difettava del presupposto di cui alla lettera a). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente—è inammissibile in quanto fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le medesime considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato contestatogli, evidenziando come la contraffazione non presentasse carattere di grossolanità tale da configurare un reato impossibile, essendo stata necessaria la comparazione con lo specimen in possesso delle forze dell'ordine che avevano proceduto al controllo dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consi
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