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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11934/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito il carattere di imprenditorialità dell'attività svolta dall'imputato, quale titolare di un'abusiva officina meccanica ed elettrauto, in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con ciò confutando la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato svolgeva detta attività per mero hobby, in ciò facendo corretta applicazione del principio — qui da ribadire — secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.m. in proc.

Isoardi, Rv. 265836 - 01), come accertato nel caso in esame; rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art 62-bis cod. pen., è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, escluso la sussistenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno allegati dal ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito il carattere di imprenditorialità dell'attività svolta dall'imputato, quale titolare di un'abusiva officina meccanica ed elettrauto, in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con ciò confutando la prospettazione difensiva secondo cui l'imputato svolgeva detta attività per mero hobby, in ciò facendo corretta applicazione del principio — qui da ribadire — secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.m. in proc. Isoardi, Rv. 265836 - 01), come accertato nel caso in esame; rilevato che il secondo motivo, che denuncia la violazione di legge in relazione all'art 62-bis cod. pen., è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, avendo la Corte di merito, con una valutazione non manifestamente illogica, escluso la sussistenza di elementi valutabili a tal fine, peraltro nemmeno allegati dal ricorrente, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q. P.Q.M