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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1976

Cassazione n. 15020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1976 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rirr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2022 il Tribunale di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da ARMIENTO Matteo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale rileva la mancata prospettazione da parte della difesa della preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale; inoltre, apparendo le condotte commesse in un arco temporale non unitario e comunque non risultando tra loro omogenee, non può ravvisarsi continuazione trai reati per cui è intervenuta condanna.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARMIENTO Matteo deducendo violazione di legge per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1976 avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rirr [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2022 il Tribunale di Vercelli rigettava l'istanza avanzata da ARMIENTO Matteo tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale rileva la mancata prospettazione da parte della difesa della preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale; inoltre, apparendo le condotte commesse in un arco temporale non unitario e comunque non risultando tra loro omogenee, non può ravvisarsi continuazione trai reati per cui è intervenuta condanna. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ARMIENTO Matteo deducendo violazione di legge per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 15020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris