CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" CUI 01HWU8V nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in questa sede poiché non formulato in grado di appello (come si apprende dalla sintesi dei motivi d'appello che si rinviene nella sentenza, non contestata sul punto) e proposto innanzi alla Corte di cassazione per la prima volta, in violazione dell'art 606, comma 3, cod. proc. pen. e della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di impugnazione, sulla recidiva reiterata specifica, è generico perché meramente ripetitivo di analoga doglianza cui la Corte ha fornito adeguata risposta ed è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr. pg . 3) dei principi della giurisprudenza in merito, evidenziando e ribadendo che, constatata commissione di plurimi reati contro il patrimonio da parte dell'imputato, la persistenza di costui nel commetterne di ulteriori è dimostrativa della propensione a vivere dei proventi del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugn