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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 01492/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mirabil o Roberto e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si eccepisce l'inutilizzabilità degli esiti delle intercE ttazioni per mancanza di motivazione del decreto autorizzativo e di quelli di proroga, l'affermazione di responsabilità del Baldassini per il reato di cessione e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che il primo motivo dei ricorsi dei Mirabilio è inammissibile per :2enericità e manifesta infondatezza a fronte della risposta data in sentenza, ove si dà conto del a completezza della motivazione del decreto autorizzativo, stante la sussistenza di g -avi indizi di reato che avevano giustificato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di indi fiduare altri soggetti coinvolti, logicamente ipotizzabile per le dimensioni dell'attività di cc itivazione e cessione del prodotto nonché per accertare il coinvolgimento del padre, effettivam ?nte emerso (pag. 6-7); considerato che il primo motivo del ricorso dl Baldassini è inammissibile per:hé propor e una lettura riduttiva delle risultanze probatorie, invece, coerentemente valutate ( ai giudici di merito e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, stante la pluralità il occasio li in cui aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso l'impianto, e dei colloqui intercettati, de ne provano il coinvolgimento e la collaborazione nell'attività di cessione (pag. 13-1. incensurabile è la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e al precedente specifico; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili cori :)nseguenle condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ?uro tremi a ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere1estensore JIl,P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Mirabil o Roberto e [OSCURATO:PERSONA], con i quali si eccepisce l'inutilizzabilità degli esiti delle intercE ttazioni per mancanza di motivazione del decreto autorizzativo e di quelli di proroga, l'affermazione di responsabilità del Baldassini per il reato di cessione e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità, risultando meramente reiterativi di censure già esaminate e motivatamente disattese in sentenza; rilevato che il primo motivo dei ricorsi dei Mirabilio è inammissibile per :2enericità e manifesta infondatezza a fronte della risposta data in sentenza, ove si dà conto del a completezza della motivazione del decreto autorizzativo, stante la sussistenza di g -avi indizi di reato che avevano giustificato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e la necessità di indi fiduare altri soggetti coinvolti, logicamente ipotizzabile per le dimensioni dell'attività di cc itivazione e cessione del prodotto nonché per accertare il coinvolgimento del padre, effettivam ?nte emerso (pag. 6-7); considerato che il primo motivo del ricorso dl Baldassini è inammissibile per:hé propor e una lettura riduttiva delle risultanze probatorie, invece, coerentemente valutate ( ai giudici di merito e poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, stante la pluralità il occasio li in cui aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso l'impianto, e dei colloqui intercettati, de ne provano il coinvolgimento e la collaborazione nell'attività di cessione (pag. 13-1. incensurabile è la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche giustificato dal rilievo assorbente attribuito alla gravità dei fatti e al precedente specifico; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili cori :)nseguenle condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di ?uro tremi a ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere1estensore JIl,P
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